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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Nota variazione iva e insinuazione al passivo
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Francesco Neri
Castelfranco Emilia (MO)12/01/2022 16:04Nota variazione iva e insinuazione al passivo
L'art. 18 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto l'anticipazione del momento a partire dal quale può essere emesso il diritto di rettifica alla data di apertura di una procedura concorsuale.
Il cedente/prestatore può quindi emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel momento in cui il proprio cessionario/committente viene assoggettato ad una procedura concorsuale, recuperando così l'IVA versata con l'emissione della fattura. La procedura concorsuale non è obbligata alla registrazione della variazione IVA.
Il creditore, avendo già emesso nota di variazione IVA in diminuzione, può insinuarsi al passivo fallimentare per un importo comprensivo dell'IVA di rivalsa o solamente dell'imponibile?
Nel secondo caso, qualora successivamente il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, vi è l'obbligo di emissione di nota di variazione in
aumento, con l'effetto di subire l'incisione dell'IVA che dovrà essere scorporata da quanto ricevuto?
Grazie e cordiali saluti
Dott. Francesco Neri-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/01/2022 21:47RE: Nota variazione iva e insinuazione al passivo
Sulla questione non vi sono prese di posizione ufficiali, né con ogni probabilità ve ne saranno a breve, dato che si tratta di una problematica concorsuale e non fiscale, l'Agenzia delle Entrate non prenderà certo posizione sul punto, né riteniamo che indicazioni possano giungere dal Ministero della Giustizia.
Ciò premesso la nostra opinione è che la procedura più corretta sia ammettere il credito al lordo della nota di credito, per più motivi:
- la nota di credito non implica rinuncia all'importo che essa espone ma ha finalità esclusivamente tributarie
- essa è nella sostanza irrilevante per la procedura: in caso di capienza dell'attivo l'IVA è sempre e comunque dovuta
- ciò consente di mantenerne l'eventuale privilegio speciale del tributo: in caso di imponibile in chirografo e IVA in privilegio (p.es. per fornitura di un bene presente nell'attivo fallimentare) se l'ammissione al passivo fosse al netto della nota di credito ci si troverebbe o a pagare un importo non risultante dal passivo, o a non pagare un importo invece dovuto, e in privilegio
- come già scritto nel quesito, la stessa normativa tributaria depone in tal senso, dato che esonera la procedura dalla registrazione della nota di credito.
Quali che siano le modalità di ammissione al passivo, al momento dell'eventuale riscossione dell'imponibile e non dell'IVA si ripresenterà il "solito" problema dell'emissione della fattura (in questo caso, della nota di variazione in aumento per sola IVA) con IVA che rimane a carico del creditore, esattamente come accade da sempre per i creditori ammessi al passivo in base non a fattura ma a nota provvisoria, questione sulla quale abbiamo versato i proverbiali fiumi di inchiostro ...-
Gianluca Porcelli
Latina28/02/2022 16:28RE: RE: Nota variazione iva e insinuazione al passivo
Se ho capito bene in una insinuazione al passivo non si deve tener conto delle note di credito (L'art. 18 D.L. 73/2021 Decreto Sostegni-bis).
Mi confermate ?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/03/2022 20:10RE: RE: RE: Nota variazione iva e insinuazione al passivo
Come abbiamo scritto, per i motivi sopra indicati, ci pare la strada più corretta.Ovviamente, ciò solo se tale è l'importo richiesto nell'istanza di ammissione al passivo: se nell'istanza il creditore richiede il "saldo scheda contabile", ovvero tiene conto anche delle note di credito, non si potrà certo andare ultra petitum.
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Carla Chiola
PESCARA04/09/2026 11:07RE: RE: Nota variazione iva e insinuazione al passivo
Buongiorno.
Io ho delle perplessità a concepire l'ammissione al passivo al lordo in quanto, se il creditore ha già recuperato l'iva ex art.26 nuova formulazione, il credito si è ridotto per pari importo. D'altronde, la medesima norma prevede cosa succede in caso di futuro riparto delle somme al comma 5bis, che richiama il primo comma. Peraltro, al professionista che si insinua al passivo senza che abbia emesso fattura l'iva non è riconosciuta nella sua interezza ma viene emesso provvedimento generico di ammissione trattandosi di credito eventuale, in quanto la sua determinazione è rimessa al momento del pagamento che si ha con il riparto. Credo che anche in questo caso possa essere applicata la medesima modalità di ammissione al passivo prevista per il professionista che non ha emesso fattura, che consente di calcolare l'iva al momento del riparto e al curatore di pagarla. Chiaramente, l'importo che verrà pagato in sede di riparto dovrà corrispondere a quello che il creditore indicherà nella relativa nota di debito che andrà ad emettere.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como08/09/2026 09:30RE: RE: RE: Nota variazione iva e insinuazione al passivo
Non riusciamo comprendere cosa significhi "l'importo che verrà pagato in sede di riparto dovrà corrispondere a quello che il creditore indicherà nella relativa nota di debito che andrà ad emettere", chiediamo quindi un chiarimento sul punto.
Nè ci pare del tutto corretta la frase immediatamente precedente: al momento dei riparto, il professionista emetterà fattura, calcolando e versando l'IVA, ma non è detto (e anzi è ben raro) che il Curatore la paghi.
Ciò premesso, come abbiamo scritto, sulla questione non ci risultano prese di posizione ufficiali, pertanto la nostra opinione rimane tale, e ben può essere scelta una strada diversa.
E la nostra opinione è che il creditore che emette la nota di credito si trova esattamente nella stessa posizione del professionista che non ha emesso fattura: nel momento in cui dovesse ricevere un riparto, dovrà calcolare e versare l'IVA (anche se per il gioco dell'ordine dei privilegi non dovesse riceverne il pagamento dal Curatore).
Che l'uno sia ammesso per il netto "oltre IVA al pagamento" e l'altro sia ammesso al lordo ma recuperi l'IVA già precedentemente versata, e la debba versare se rieverà un riparto, ci pare una differenza solo formale e non sostanziale.
Senza considerare che, nel caso di ricevimento della nota di credito dopo l'esecutività del passivo, emessa per motivi meramente fiscali, abbiamo forti dubbi che il Curatore possa sostenere che essa debba essere considerata rinuncia a parte del credito e quindi proporre al Giudice Delegato di modificare conseguentemente lo stato passivo. E allora l'ammissione al netto o al lordo dipenderebbe da quando tale nota viene emessa, e non ci pare ragionevole.
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