Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

richiesta di accesso al fascicolo

  • VINCENZO MONTONE

    AGROPOLI (SA)
    16/12/2024 18:46

    richiesta di accesso al fascicolo

    l'amministratore della srl fallita è deceduto. Uno dei soci (erede del defunto amministratore) della società fallita ha fatto richiesta di visibilità temporanea al fascicolo della procedura ed il GD richiede parere al curatore.
    Il socio afferma che, in relazione ad un credito ammesso al passivo fallimentare, stipulava con gli eredi del creditore defunto preliminare di cessione del credito insinuato e che il pagamento ai cedenti è stato perfezionato.
    Afferma ancora che, pur essendo maturate le condizioni per la redazione del contratto definitivo di cessione, gli eredi del creditore si sottraevano all'impegno assunto per cui il socio della società fallita inoltrava ricorso al Tribunale civile per ottenere la sentenza costitutiva della cessione del credito e che, per difficoltà nella notifica, il competente Tribunale non ha ancora provveduto e la causa sarà chiamata ad una prossima udienza.
    Il socio, quindi, ha chiesto alla cancelleria fallimentareche di consentire la consultazione da remoto del fascicolo telematico per il tempo necessario all'espletamento della attività difensiva.
    Nota: il piano di riparto finale della procedura è stato già dichiarato esecutivo e le somme relative al credito di che trattasi sono state già erogate agli eredi del creditore a mezzo assegni circolari consegnati al legale degli eredi stessi (consegna dei titoli dovutamente verbalizzata).
    Lo scrivente curatore chiede se ci sono i presupposti per permettere la consultazione del fascicolo al socio della società fallita (che in questo specifico atto agisce come privato cessionario del credito)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/12/2024 20:02

      RE: richiesta di accesso al fascicolo

      Essendo il soggetto richiedente un socio della srl dichiarata fallita, la domanda ricade nella previsione di cui al comma 4 dell'art. 90, l. fall., per il a quale "Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore"..
      Nella situazione descritta, avendo il fallimento già dato esecuzione al riparto finale, col quale è stato pagato il credito risultante dal passivo agli eredi del creditore defunto ammesso al passivo non essendo evidentemente mai stata notificata la cessione o l'impegno a cedere il credito stesso, non si vede quale interesse attuale possa avere il cedente o il cessionario alla visione degli atti fallimentari, riguardando la cessione o il preliminare di cessione, ora oggetto di controversia giudiziaria, atto estraneo alla procedura fallimentare. Nell'esporre un tale parere al giudice potrebbe impegnarsi a comunicare al richiedente l'entità del credito ammesso al passivo, le vicende dello stesso e lo stato della procedura fallimentare, che dovrebbe essere prossima alla chiusura essendo stato dato già esecuzione al riparto finale..
      Zucchetti SG srl