Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

iva su accordo transattivo

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    16/06/2026 13:14

    iva su accordo transattivo

    Buongiorno
    sono a chiedere un Vostro parere in merito all'applicazione dell'Iva alle somme pagate in esecuzione di un accordo transattivo.
    In particolare si tratta di atto di transazione per la risoluzione di un giudizio civile con il quale la scrivente curatela chiedeva in via principale la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc e 165 ccii di un atto di cessione di azienda, condannando la convenuta alla restituzione dell'azienda e in subordine al pagamento del valore della stessa; l'accordo consiste nel pagamento, da parte della convenuta, di una somma a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte della Liquidazione Giudiziale, e le parti si danno reciprocamente atto che la presente tansazione ha carattere novativo.
    Chiedo se ritenete le somme ricevute in esecuzione di suddetta transazione quali un mero risarcimento (e quindi non assoggettabile ad IVA) o se ritenete debba essere considerato come compenso da assoggettare a IVA.

    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/06/2026 19:14

      RE: iva su accordo transattivo

      La questione dell'assoggettamento a IVA delle somme corrisposte in sede di transazione è da sempre oggetto di un dibattito di fatto mai giunto a una conclusione convincente e soprattutto rassicurante.

      Rinviamo a precedenti serie di interventi in questo Forum qui e ancor più approfonditamente qui e ci limitiamo a sintetizzarne le conclusioni.


      La giurisprudenza comunitaria è chiara nello stabilire, in due sentenze, che "l'IVA è un'imposta generale sul consumo applicata ai beni e ai servizi. Ora, in un caso come quello di specie, non sussiste consumo nell'accezione del sistema comunitario dell'IVA": se non c'è un "consumo" non c'è IVA. In entrambi i casi la fattispecie concreta era un indennizzo pagato dallo Stato per non compiere un'operazione (cessare la produzione di latte o non raccogliere patate).


      La Corte di Cassazione (sentenza 18764/2014) ha ribadito tale principio:

      - "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in ragione della soggezione a diversa imposta d'atto (registro), le obbligazioni assunte nel contesto di un negozio di transazione, laddove esse siano circoscritte alla rinuncia ai contenziosi pendenti. Ciò accade, in particolare, quando le pretese estinte per transazione sono, come nella specie, relative ad obbligazioni, quali quelle di contenuto risarcitorio, che non hanno per oggetto prestazioni di servizi o cessioni di beni imponibili IVA".

      - "La pattuizione di un impegno negativo è ritenuta non imponibile perché l'applicazione dell'imposta in queste ipotesi normalmente si discosta dal paradigma di quella che è concepita come un'imposta generale sul consumo e dal meccanismo del suo funzionamento concreto. Non è sufficiente, secondo i giudici europei, l'assunzione di un'obbligazione dietro corrispettivo, ma è necessario che l'obbligazione comporti un consumo",


      Nel caso qui in esame la transazione ha per oggetto proprio la rinuncia a una azione legale, e per di più in relazione a un'operazione, la cessione di azienda, fuori campo IVA: la non assoggettabilità a tale tributo parrebbe quindi pacifica.


      Il problema è che l'Agenzia delle Entrate è granitica nel sostenere che tutti gli importi definiti in sede di transazione sono imponibili IVA perché inevitabilmente sono corrispettivi per obbligazioni di fare, non fare (proseguire una causa) o permettere, e la Corte di Cassazione ha sempre finito, in un modo o nell'altro, per pronunciarsi a favore dell'Erario.

      E le uniche sentenze, a quanto ci risulta, che hanno affermato il non assoggettamento a IVA avevano per oggetto la detraibilità di tale imposta (Cass. 18764/2014, Cass. 33296/2024), quindi anche in questo caso decisioni favorevoli alla tesi dell'Agenzia delle Entrate.


      Confermiamo quindi quanto scritto qui sopra, ovvero che nel caso in esame pare pacifica la non assoggettabilità al tributo ma, al di là delle motivazioni esposte, non possiamo citare alcuna sentenza della Suprema Corte che in questa materia abbia deciso a favore del contribuente.