Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

GRATUITO PATROCINIO

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    07/09/2023 15:12

    GRATUITO PATROCINIO

    Il fallimento di cui sono curatore si è costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti dell'Amministratore della fallita con il gratuito patrocinio per mancanza fondi. La sentenza di primo grado ha condannato l'imputato al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla parte civile. In forza di questa sentenza il fallimento ha promosso esecuzione presso terzi per il recupero della provvisionale assegnata. In questa procedura il G.E. ha liquidato le spese in favore del legale del fallimento e disposto che l'esecutato rifonda all'Erario i compensi liquidati e le spese prenotate a debito.
    Il legale del fallimento ha già ricevuto dall'Erario tutti i pagamenti per i compensi liquidati.
    A seguito di transazione con pagamento rateale a definizione della controversia con l'Amministratore il fallimento dispone ora di liquidità e mi accingo ad effettuare la comunicazione al G.D. dell'esistenza dei fondi per la revoca del gratuito patrocinio (ex nunc). Volevo sapere se le spese per le azioni di cui sopra siano da considerarsi comunque estranee al fallimento perchè poste a carico della controparte.
    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/09/2023 19:08

      RE: GRATUITO PATROCINIO

      Il rapporto con l'avvocato è definito in quanto questi è stato pagato dall'Erario. Questo, a sua volta, può recuperare dalla parte soccombente non ammessa al patrocinio le spese che erano state poste a carico di questi. Se lo Stato non riesce a ricuperare tali spese dal soccombente il primo comma dell'art. 134 DPR n. 115 del 2002, precisa che "se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa" e, il comma terzo aggiunge che "Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo". Nel caso la vertenza è stata definita transattivamente, per cui lo Stato può rivolgersi, se non ha già ricuperato la somma anticipata al legale della procedura ammessa al gratuito patrocinio, sia al fallimento che al terzo soccombente, che ne rispondono solidalmente. Ovviamente se a pagare è il fallimento, questi può, a sua volta rivalersi nei confronti della controparte, posto che questa era stata condannata al pagamento delle spese di causa.
      Zucchetti SG srl