Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Indennità contratto di locazione ultranovennale ex art. 80 c.2l.f. e modalità processuali per determinare la stessa.

  • Giovanni Enrico Arcieri

    Roma
    20/05/2024 15:36

    Indennità contratto di locazione ultranovennale ex art. 80 c.2l.f. e modalità processuali per determinare la stessa.

    Buongiorno,

    Sono subentrato quale curatore in un contratto di locazione ultranovennale stipulato dal fallito ben prima della declaratoria di fallimento e ho tempestivamente esercitato il recesso di cui all'art.80 c.2 .L.F. . Dopo alcune trattative non è stato raggiunto un accordo con il conduttore sull'indennità prevista da detta norma
    . Chiedo, non avendo rivenuto precedenti, ed apparendomi la norma di cui all' art. 80 l.f. incompleta ( " monca" )

    a) Se il procedimento per la quantificazione dell'indennità da svolgersi innanzi al G.D. debba essere obbligatoriamente proposta dalla curatela.

    b) Quale è la forma corretta per consentire al G.D. di effettuare questa determinazione? Quello di un giudizio ordinario da svolgersi innanzi al G.d. ? Oppure se la richiesta di determinazione dell' indennita' è proposta dal conduttore questo deve proporre un ricorso ex art. 98 o 101 l.f.? Oppure altra ?

    Ringrazio per l'attenzione.e progo cordiali saluti

    Giovanni Enrico Arcieri .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2024 19:57

      RE: Indennità contratto di locazione ultranovennale ex art. 80 c.2l.f. e modalità processuali per determinare la stessa.

      La S. Corte (Cass. 09/09/2022 n.26574) nell'affrontare per la prima volta il problema della impugnabilità del provvedimento del giudice delegato che decideva l'equo indennizzo, svolge alcune considerazioni che aiutano a risolvere il problema da lei posto.
      Spiega la Corte: "E' indubbio, infatti, che dell'art. 80, commi 2 e 3 (nella parte qui di interesse) costituiscano di per sé stessi un'eccezione alla regola dettata dell'art. 111 bis cit., comma 1, atteso che impongono alle parti (curatore e locatore, o curatore e conduttore), nel caso di dissenso - id est: quando siano controversi l'an o il quantum dell'indennizzo - di rivolgersi al giudice delegato per la sua determinazione; e, poiché il giudice provvede "sentite le parti", il relativo procedimento, e', all'evidenza, salvo il doveroso rispetto del principio del contraddittorio, sottratto ad ogni formalità (non sono indicati termini per la presentazione dell'istanza, di cui neppure è prevista la redazione secondo le forme stabilite per il ricorso, non è specificato da quale delle due parti essa debba provenire, non è stabilita alcuna regola in ordine alle scansioni delle udienze, alla presentazione dei mezzi di prova ecc.). Appaiono pertanto ancora valide le conclusioni cui era giunta Cass. n. 6237/91 che, nell'interpretare il disposto della L. Fall., art. 80, comma 2, nella versione vigente prima del D.Lgs. n. 5 del 2006 (che disciplinava la sola ipotesi di fallimento del conduttore, prevedendo in tale caso la facoltà del curatore di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, corrispondendo al locatore "un giusto compenso, che nel dissenso tra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati"), aveva ritenuto che l'istanza del locatore, di determinazione dell'equo compenso, fosse introduttiva di un procedimento di "natura giurisdizionale", estremamente "sommario", che si strutturava nella semplice audizione degli interessati, ed era attribuito alla competenza "funzionale" del giudice delegato, il quale era tenuto a decidere tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto".
      Alla luce di queste considerazioni la Cassazione aggiunge che risulterebbe allora illogico ritenere che, nel silenzio dell'art. 80, il provvedimento decisorio del G.D., reso all'esito di un procedimento informale e sommario sottratto alle regole previste dal capo V della L. Fall. per l'accertamento del passivo, debba essere impugnato col ricorso di cui alla L. Fall., art. 98, anziché con lo specifico strumento posto a disposizione delle parti dall'art. 26 e, a maggior ragione deve escludersi che, respinta in tutto o in parte dal G.D. la richiesta di riconoscimento dell'indennizzo, il terzo creditore sia tenuto a proporre ex novo domanda di ammissione al passivo per veder accertare il proprio diritto ad ottenerne la corresponsione.
      Facendo tesoro di queste indicazioni possiamo dire che il giudizio per determinare l'equo indennizzo può prendere le mosse dall'iniziativa di una delle parti, quella che evidentemente vi ha maggiore interesse che dovrebbe essere il creditore in bonis, con una istanza informale rivolta al giudice delegato di richiesta di determinazione di tale equo compenso e che il giudizio richiede soltanto che siano sentite entrambe le parti; il provvedimento emesso dal giudice delegato è impugnabile, come affermato dalla Cassazione, avanti al collegio ai sensi dell'art. 26 l. fall.. A sua volta, il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, è suscettibile di ricorso, straordinario, per cassazione, trattandosi di provvedimento provvisto dei caratteri della decisorietà e della definitività in quanto incide sul diritto del locatore o del conduttore a percepire l'equo indennizzo da anticipato recesso del curatore e non è impugnabile con altri mezzi.
      Zucchetti SG srl