Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

FALLIMENTO: NOMINA NOTAIO - INQUADRAMENTO DELLA FIGURA E PAGAMENTO DEL COMPENSO

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    21/01/2021 15:39

    FALLIMENTO: NOMINA NOTAIO - INQUADRAMENTO DELLA FIGURA E PAGAMENTO DEL COMPENSO

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento che è proprietario di alcune unità immobiliari, su cui risultano trascritte una serie di formalità (più di 100 negli ultimi 5 anni). Si rende pertanto necessaria la nomina di un Notaio affinché supporti il curatore nella ricostruzione dei vari atti e delle formalità trascritte nel corso degli ultimi anni.
    Tale figura come deve essere inquadrata? Come professionista il cui compenso sarebbe quindi prededucibile ex art. 111 L.F. essendo maturato nel corso della procedura, oppure come coadiutore ex art. 32 L.F.? In caso di fallimento privo di fondi è necessario chiedere al Giudice Delegato l'ammissione al gratuito patrocinio oppure la liquidazione delle spese a carico dell'Erario?
    Nel ringraziarVi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
    Erika M. per il Curatore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2021 20:22

      RE: FALLIMENTO: NOMINA NOTAIO - INQUADRAMENTO DELLA FIGURA E PAGAMENTO DEL COMPENSO

      Ricorre una obbiettiva difficoltà a tracciare una netta linea di confine tra il coadiutore e il professionista incaricato di una prestazione. Il coadiutore svolge un'attività di collaborazione ed assistenza nell'ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, nel mentre il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorchè il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un'attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta (così Cass. 09/05/2011, n. 10143).
      Come vede, la differenza tra le due figure non è affatto chiara; nel suo caso, considerato che al notaio si chiederebbe una prestazione tipica della sua attività in vista anche dell'eventuale atto di trasferimento, piuttosto che una attività di ordinaria competenza del curatore, in considerazione anche del numero elevato di iscrizioni e trascrizioni, propenderemmo per la figura dell'incarico professionale; fermo restando che in un caso del genere non vi sarebbe nulla di strano se si optasse per quella del coadiutore.
      La differenza tra le due è notevole sotto il profilo della retribuzione; invero, il coadiutore fallimentare, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice, tant'è che –dice la Cassazione (Cass. 09/05/2011, n. 10143; Cass. 26/01/ 2005 n. 1568)- "il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni".
      Il fatto che il coadiutore sia considerato un coadiutore del giudice comporta anche che il suo compenso può rientrare tra le spese prenotate a debito, giusto il disposto dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002. Stessa sorte non ha, invece la retribuzione del professionista, il cui credito sarebbe una spesa prededucibile- e nell'ambito delle prededuzioni sarebbe assistito dal privilegio ex art. 2751bis, n. 2, c.c.- per cui non gode della prenotazione a debito.
      Non è applicabile nella specie il gratuito patrocinio in quanto, questo opera nell'ambito di un processo cui partecipa il fallimento per il pagamento delle spese e competenze relative, come precisa l'art. 144 del citato DPR, per il quale, appunto "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". A sua volta, l'art. 131 individua le
      le spese a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio che sono prenotate a debito e quelle anticipate dall'erario.
      Zucchetti SG srl
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      01/02/2023 18:34

      RE: FALLIMENTO: NOMINA NOTAIO - INQUADRAMENTO DELLA FIGURA E PAGAMENTO DEL COMPENSO

      Mi allaccio alla discussione per esporre questo caso.
      Si supponga che il curatore di un fallimento si rivolga ad un Notaio per la redazione del c.d. certificato 20ennale per un immobile di proprietà della società (di persone) fallita ed anche di quelli del socio.
      Alla richiesta di un preventivo - che se non erro dovrebbe essere obbligatorio per tutti i professionisti - è stato risposto che non era possibile redigerlo perché non era conosciuto il n° di immobili da esaminare.
      Il certificato poi consegnato consta di due pagine A/4 e riguarda complessivamente una decina di immobili. La parcella di cui viene richiesto il pagamento è di circa 9.000 euro oltre CP ed IVA., che ritengo obiettivamente uno sproposito rispetto all'attività prestata anche perché il documento contiene un errore non marginale.

      Pongo ai Vs esperti ed al Forum le seguenti domande:
      1. A prescindere dall'importo, la spesa è prededucibile?
      2. È possibile chiedere al GD la liquidazione del compenso al pari degli altri incarichi affidati, per esempio, ai CTU?
      3. È doveroso/corretto segnalare l'esagerata richiesta al Consiglio notarile di competenza?

      Grazie per i chiarimenti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        01/02/2023 20:09

        RE: RE: FALLIMENTO: NOMINA NOTAIO - INQUADRAMENTO DELLA FIGURA E PAGAMENTO DEL COMPENSO

        L'importo in questione è certamente prededucibile in quanto trattasi del corrispettivo di una prestazione eseguita su richiesta del curatore e strumentale alla liquidazione dei beni fallimentari, per cui ricorrono entrambi i requisiti posti dal secondo comma dell''art. 111 8e ne basterebbe uno solo) nel senso che si tratta di credito sorto in occasione e in funzione del fallimento.
        A norma del terzo comma dell'art. 111 bis l. fall., "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto" previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del giudice delegato. Visto che lei ritiene esagerato l'importo richiesto, deve fare una scelta e cioè: o non contesta detto importo, ed allora può chiedere al giudice di essere autorizzato al pagamento, ma, in tal caso, si priva di accertare l'effettiva consistenza del credito del notaio; oppure contesta l'importo (fatte ovviamente le dovute verifiche che effettivamente la somma richiesta sproporzionata e la relazione contenga errori), ed in questo caso non procede al pagamento e il creditore è tenuto a presentare una formale domanda di insinuazione al passivo e in sede di verifica e di eventuale successiva opposizione si accerterà l'entità del credito per il quale il notaio potrà partecipare al concorso in via prededucibile..
        La segnalazione all'Ordine è, nella situazione descritta, del tutto inutile perché se non contesta il credito non ha alcun interesse a segnalare al'Ordine l'esagerazione di una parcella che lei ha volontariamente pagato; se contesta il credito, la sede dell'accertamento è quella fallimentare.
        Zucchetti SG srl