Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

normativa applicabile esdebitazione

  • Nicolò Reggio

    Alessandria
    23/09/2025 17:57

    normativa applicabile esdebitazione

    Buonasera,
    nell'ipotesi in cui un soggetto dichiarato fallito personalmente in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi (fallimento dichiarato nel corso dell'anno 2020 e chiuso a gennaio del 2025) intenda ricorrere all'istituto dell'esdebitazione ci si chiede quale normativa sia applicabile, la vecchia Legge Fallimentare (art. 142 e segg.) ovvero la nuova disciplina di cui al CCII (art. 280 CCII).
    Diversi ed opposti paiono invero gli orientamenti sul punto intervenuti e ciò a seconda che si consideri tale procedimento inscindibilmente connesso alla procedura da cui origina (con applicazione della vecchia normativa) ovvero che lo si consideri quale procedimento dotato di piena autonomia e ciò anche alla luce dei principi "fresh start" e favor debitoris di derivazione comunitaria.
    Parimenti l'art. 390 CCII non prevedendo ai commi 1 e 2 l'espresso richiamo all'istituto in commento pone il fianco a soluzione interpretative divergenti.
    Ringraziando anticipatamente per il riscontro si porgono cordiali saluti
    Nicolò Reggio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/09/2025 09:52

      RE: normativa applicabile esdebitazione

      E' vero, esiste questo contrasto di opinioni. A nostro avviso trova applicazione la legge fallimentare potendo la richiesta di esdebitazione rientrare tra le procedure conseguenti ad altra precedente regolate dalla precedente che, a norma del comma 2 dell'art. 390 CCII vanno definite secondo la legge fallimentare. Ma a parte questa considerazione, che potrebbe facilmente essere ribaltata, la nostra propensione ad applicare la legge fallimentare deriva dalla considerazione che l'art. 279 CCII prevede che la esdebitazione, che secondo la legge fallimentare richiede la chiusura del fallimento, possa nel nuovo codice intervenire già in corso di liquidazione giudiziale purchè siano decorsi tre anni dall'apertura o con il decreto di chiusura se la procedura viene chiusa prima dei tre anni. Interpretando la norma in senso letterale non dovrebbe più essere ammessa l'esdebitazione post chiusura della procedura, dato che non c'è più una norma, come quella dell'art. 143 l.fall. che parla del la presentazione della domanda entro un anno dalla chiusura del fallimento, di modo che, se si applicasse il nuovo codice anche ai fallimenti chiusi secondo la legge fallimentare si pregiudicherebbe fortemente il debitore che non potrebbe più ottenere il beneficio della esdebitazione entro un anno dalla chiusura, come appunto nel suo caso..
      Zucchetti SG Srl
      • Nicolò Reggio

        Alessandria
        13/10/2025 16:37

        RE: RE: normativa applicabile esdebitazione

        Buonasera,
        sempre in tema di esdebitazione sono a richiedere un chiarimento circa i requisiti necessari per potervi accedere, ovverosia il n. 6 del vecchio art. 142 L.F., oggi lettera a) art. 280 CCII.
        In particolare ci si chiede se un soggetto che abbia ottenuto nell'anno 2021 decreto penale di condanna in ordine al reato previsto e punito dall'art. 590, co. 2 e 3, c.p., con condanna al pagamento della somma di euro 3.375,00=, integralmente saldata, possa accedere o meno all'istituto in esame.
        Stando invero al tenore letterale della norma bisognerebbe propendere per la risposta negativa (rientrando, la fattispecie, nell'ipotesi residuale "e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa").
        Tuttavia talune pronunce reperite postulano, a quanto è parso di comprendere, un esame più approfondito della fattispecie, ancorando la condanna comunque ad un profilo squisitamente economico ovverosia che l'imprenditore debba avere giovato economicamente dalla commissione del reato.
        E ciò tanto più nell'ipotesi che occupa, essendo l'unica condanna del soggetto la cui pena pecuniaria è stata integralmente estinta a mezzo di pagamento integrale.
        Si ringrazia anticipatamente
        Nicolò Reggio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2025 20:15

          RE: RE: RE: normativa applicabile esdebitazione


          Nel caso lei dice che il soggetto in questione è stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 590, commi 2 e 3, c.c., ossia per lesioni personali colpose, commesse, come evidenzia il richiamo del comma 3, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; di conseguenza è da ritenere che si tratti di delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, ostativo alla concessione del beneficio per il disposto dell'art. 142, comma 1, n. 6.. Non sappiamo quale fosse l'attività svolta dal fallito ora in bonis, ma secondo l'insegnamento della S. Corte (Cass. 10/04/2019 , n. 10080)
          "il disposto dell' art. 142, comma 1, n. 6, l. fall ., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta".
          Quanto alle interpretazioni più liberali cui lei accenna, ci sembra che queste siano state superate dalla recentissima Cass. 17/07/2025 , n. 19949, per la quale "In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall' art. 142 n. 6 l. fall ., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p. , restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all' art. 178 c.p."
          Zucchetti SG srl