Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Vendita immobile.

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    09/03/2020 16:35

    Vendita immobile.

    BUonasera,
    sono il Curatore del fallimento di una snc.
    La procedura ha appreso al proprio attivo l'immobile ove la società fallita svolgeva la propria attività.
    Sono già stati esperiti n. 9 tentativi di vendita e il decimo è in fase di avvio.
    Considerato che il valore dell'immobile, a seguito dei ribassi autorizzati operati, si è notevolmente ridotto, sono a chiedere se vi sia la possibilità di interrompere la procedura di vendita, soprattutto per evitare un troppo elevato deprezzamento del bene e conseguente detrimento delle ragioni dei creditori fondiari, e quali siano le relative modalità.
    Nello studio svolto sulla seguente questione, ho avuto modo di comprendere che tramite apposita autorizzazione del CdC e del G.D. sia possibile concludere gli esperimenti di vendita rinunciando alla liquidazione dell'immobile e rimettendolo nella disponibilità dei creditori affinché questi possano avviare procedere esecutive dirette.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/03/2020 18:56

      RE: Vendita immobile.

      Esatto. Il comma ottavo dell'art. 104ter l. fall. dispone infatti che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".
      Come vede la norma prevede due possibilità: non inventariare il bene in modo che non entri proprio nell'attivo fallimentare oppure, dopo averlo acquisito, dismetterne la disponibilità, restituendola al fallito o alla società fallita. Uscito il bene dall'attivo fallimentare, i creditori non sono più tenuti al divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 51 l. fall. e, quindi, ove lo ritengano possono agire in via esecutiva sullo stesso.
      Il presupposto per questa derelictio è che "l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente", che è una valutazione di fatto da farsi in relazione al caso concreto; nel suo caso, essendo stati effettuati più esperimenti di vendita, per giustificare l'abbandono dovrebbe essersi verificato un abbassamento del prezzo base talmente forte che l'eventuale vendita, con ulteriore ribasso, genererebbe ricavi neanche sufficienti a coprire i costi necessari per la conservazione e liquidazione. Una situazione del genere- mutatis mutandis- è presa in considerazione nell'esecuzione individuale dall'art. 164bis disp. att. cod. proc. civ., che in casi del genere dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo.
      Zucchetti Sg srl