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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Cancellazione ipoteche a seguito di atto di mediazione
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Pier Giorgio Morri
Rimini09/03/2026 17:55Cancellazione ipoteche a seguito di atto di mediazione
Nel fallimento di socio di società di persone sono presenti quote di più unità immobiliari sulle quali gravano nell'ordine: una ipoteca giudiziale a seguito di decreto ingiuntivo; un pignoramento immobili (atto esecutivo cautelare) e le due trascrizioni della sentenza di fallimento di cui una per la prima quota al momento del fallimento e l'altra per l'ulteriore quota pervenuta successivamente durante la procedura. Nell'atto di mediazione, con il quale si è sciolta la comunione ed assegnato l'intero compendio al comproprietario è inserita la clausola: "la cancellazione delle suddette formalità è fatta a cura e spese della parte cessionaria".
La domanda è la seguente: è opportuno che sia il Curatore a richiedere al GD il decreto di cancellazione o di autorizzazione alla cancellazione?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2026 18:20RE: Cancellazione ipoteche a seguito di atto di mediazione
Se abbiamo ben capito la successiva quota pervenuta durante la procedura fallimentare è costituita dalla quota assegnata al fallimento in sede di scioglimento della comunione, il che spiegherebbe la doppia trascrizione della sentenza dichiarativa; a seguito di detta operazione il fallimento sarebbe diventato unico proprietario e a suo carico sarebbero state poste le spese per la cancellazione delle trascrizioni.
Se è così, al momento lei non deve fare nulla e, all'atto della vendita dell'immobile e dell'avvenuto pagamento del prezzo, chiederà al giudice delegato di disporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 l. fall., la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sopportandone le spese.
Zucchetti SG srl può chiedere-
Pier Giorgio Morri
Rimini10/03/2026 15:45RE: RE: Cancellazione ipoteche a seguito di atto di mediazione
Forse non sono stato sufficientemente chiaro nell'esposizione. L'ulteriore quota pervenuta durante la procedura è stata a seguito di successione. Pertanto, prima dell'atto di mediazione il fallimento aveva in tutto il 50% del compendio (una quota ad apertura fallimento e la rimanente a seguito di successione). Di qui le due trascrizioni. Con l'atto di mediazione il fallimento ha ceduto tutte le quote al comproprietario. Rammento che sulle proprietà gravano nell'ordine: una ipoteca giudiziale a seguito di decreto ingiuntivo; un pignoramento immobili (atto esecutivo cautelare) e le due trascrizioni della sentenza di fallimento.
Nell'atto è inserita la clausola: "la cancellazione delle suddette formalità è fatta a cura e spese della parte cessionaria".
Ripeto la domanda è opportuno che sia il Curatore a richiedere al GD il decreto di cancellazione e/o di autorizzazione alla cancellazione? Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2026 16:52RE: RE: RE: Cancellazione ipoteche a seguito di atto di mediazione
Effettivamente non era agevole capire i termini esatti della questione da come esposta nella prima domanda, e che ora lei ha chiarito.
Lei precisa che è stato il fallimento a cedere le quote che aveva acquisito al comproprietario in bonis e che tale trasferimento è avvenuto in sede di mediazione. Orbene, il D.lgs. n. 20 del 2010- che ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura della mediazione civile- prevede che ci sia l'intervento del notaio nel momento in cui, all'esito della mediazione civile, le parti si accordino al fine di effettuare dei trasferimenti immobiliari o degli altri atti soggetti a trascrizione, di tal che il trasferimento della propriuetà in questi casi avviene non n forza di una vendita coattiva, bensì in base ad un atto privatistico che traduce nelle fome di legge necessarie per la trascrizione l'accordo raggiunto tra le le parti.
Questo dato è fondamentale nella fattispecie in quanto il giudice delegato può disporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a seguito di vendite coattive, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 108 l. fall., seppur attuate con l'intervento di un notaio ma a seguito di procedura competitiva. Nella fattispecie, quindi, il giudice non può ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione del pignoramento; probabilmente potrebbe disporre la cancellazione della trascrizione delle sentenze di fallimento perché questi sono atti compiuti dal fallimento stesso il quale, come ha provveduto a trascrivere le sentenze di fallimento per acquisire i beni (le quote) all'attivo così, nel momento in cui cede gli stessi beni (o quote) deve adoperarsi per la cancellazione, per cui il provvedimento non rientrerebbe tra quelli di cui alla'rt. 108, comma 2 l. fall. , ma sarebbe un adempimento ad un patto contrattuale.
Soluzione questa dubbia anche perché, come lei ricorda, nell'alto di vendita è inserita la clausola secondo cui "la cancellazione delle suddette formalità è fatta a cura e spese della parte cessionaria", il che lascia presumere che sia appunto la parte cessionaria, ossia l'acquirente a doversi adoperare (a sua cura) e a sostenere le spese delle cancellazioni, per cui, anche sotto questo profilo, no sembra opportuna una iniziativa del curatore tesa ad ottenere un provvedimento di cancellazione dal giudice delegato.
Zucchetti SG Srl .
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