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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Liquidazione quota societaria
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Sara Pennacchi
Bagno di Romagna (FC)11/05/2015 18:14Liquidazione quota societaria
Il socio accomandatario dichiarato fallito in proprio a seguito del fallimento della Società, detiene una partecipazione societaria minoritaria in una Srl. A seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, il socio è escluso dalla compagine societaria, e conseguentemente la curatela acquisirà all'attivo fallimentare la liquidazione della quota. Il quesito riguarda la redazione della perizia di stima. Per contenere le spese procedurali, può redigerla lo stesso Curatore? Infine, la data di effetto, ovvero la valutazione della quota deve essere riferita alla data del deposito della sentenza dichiarativa del fallimento oppure anche ad una data successiva all'invio della richiesta, mediante raccomandata A/R, di liquidazione del Curatore Fallimentare inviata alla Società?
Cordialmente
Dott.ssa Sara Pennacchi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2015 16:51RE: Liquidazione quota societaria
Per la verità il fallimento in proprio del socio di una srl non determina la esclusione del socio dalla società (come nelle società di persona), ma semplicemente l'acquisizione all'attivo fallimentare della quota sociale, che il curatore deve alienare, tenendo presente che l'art. 106, co. 2, l. fall. richiama espressamente allo scopo l'art. 2471 c.c.quanto all'uopo previsto dagli artt. 2469 e segg. c.c.. La nomina di uno stimatore non è prvista dalla legge come obbligatoria, ma è preferibile ricorrervi, anche se il curatore sarebbe professionalmente in grado di provvedere da solo, quando si tratta di beni di un rilevante valore o di calcoli complessi, e la stima va riferita al momento della dichiarazione di fallimento, come per tutti i beni.
Zucchetti SG Srl
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Paolo Casarini
Carpi (MO)03/12/2015 15:57RE: RE: Liquidazione quota societaria
Una persona fisica fallisce in quanto socia di snc fallita. Nel patrimonio della persona fisica fallita è acquisita una quota di una srl.
Ritenete che:
a) il diritto di prelazione previsto nello statuto della srl possa considerarsi uno dei casi previsti dall'art. 2471 cc "partecipazione non liberamente trasferibile", ed in caso positivo;
b) l'eventuale accordo tra il curatore della persona fisica e l'altro socio non fallito della srl sull'acquisto della quota del primo sia lecito ancorché senza procedura competitiva (ex art. 107) - ovviamente la quota di srl viene stimata da un stimatore ex art. 87-.
c) invece, in caso di disaccordo con l'altro socio non fallito, la vendita all'incanto, prevista all'art. 2471 cc, sia l'unica percorribile, oppure è pensabile anche un vendita senza incanto posto le deformalizzazione delle vendite fallimentari (ex art. 107).
Ringrazio già da ora per la preziosa collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/12/2015 20:24RE: RE: RE: Liquidazione quota societaria
Le quote si intendono non liberamente trasferibili quando sono vincolate da statuto o dall'atto costituivo e cedibili solo col gradimento della società o previa offerta in prelazione agli altri soci, per cui ci sembra di poter dire che le quote di cui lei dispone non sono liberamente trasferibili. In questo caso, l'art. 2471 c.c., espressamente richiamato dall'art. 106 l.f., impone preliminarmente d'interpellare la società per trovare un accordo sulla vendita delle quote e qui sorge un primo problema, e cioè se tale accordo possa prescindere dalle procedure competitive che l'art. 107 l.f. impone per tutte le vendite fallimentari. A nostro avviso, nonostante il diverso indirizzo della prevalente dottrina, a noi sembra che possa essere data una risposta positiva perché è vero che la norma civilistica va coordinata con quella fallimentare sulle vendite, ma è altrettanto vero che il legislatore fallimentare ha espressamente disposto nell'art. 106 l.f. che "per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del codice civile", ben sapendo evidentemente quali erano queste modalità introdotte dalla riforma societaria, precedente a quella fallimentare, rinvio, peraltro, operato senza neanche la salvezza della compatibilità con le norme fallimentari né salvezza della competitività disposta appunto nel fallimento.
Se non si raggiunge un tale accordo , l'art. 2471 c.c. dispone che si proceda alla vendita all'incanto, con la possibilità che per la società di presentare altro interessato. Qui, essendo evidente che la vendita all'incanto è una vendita competitiva, il problema della compatibilità con le norme fallimentari si pone in modo diverso rispetto al caso precedente, ossia se è possibile addivenire alla vendita invece che attraverso un incanto mediante una gara informale, come la deformalizzazione fallimentare consente. Coerenti con il principio detto in precedenza, riteniamo di rispondere negativamente dovendo trovare applicazione la norma specifica civilistica, suffragati in questo caso anche da una interpretazione dottrinaria (Liccardo Federico).
Zucchetti SG srl
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Andrea Fazio
Trapani25/11/2025 12:44RE: RE: RE: RE: Liquidazione quota societaria
Buongiorno,
sono commissario liquidatore di una società cooperativa dichiarata nel 2024, per cui si applica il codice della crisi.
La cooperativa detiene una partecipazione del 40% in una s.r.l. già stimata da un perito.
Lo statuto della partecipata prevede che, in caso di trasferimento a terzi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione e, qualora nessuno intenda esercitare la prelazione, il socio proponente sarà libero di trasferire la quota all'acquirente indicato nella proposta.
Alla luce di quanto sopra, in caso di mancato acquisto da parte degli altri soci, lo scrivente commissario liquidatore può procedere alla vendita della quota a trattativa privata, nei successivi 30 giorni dalla scadenza della prelazione ai soci, come indicato nello statuto, o deve necessariamente procedere alla vendita all'incanto come sancito dall'art. 2471, co. 3, c.c.?
Grazie
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Andrea Fazio
Trapani25/11/2025 13:14RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione quota societaria
trattativa privata in favore dell'acquirente che ha presentato la proposta di acquisto, a sua volta trasmessa agli altri soci. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2025 18:14RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione quota societaria
A norma dell'art. 305 CCII, il commissario procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Nel caso, quindi, deve prima procedere alla vendita secondo tali direttive e reperito un aggiudicatario o un acquirente chiedere ai soci della società partecipata se intendono esercitare la prelazione. In mancanza di risposta positiva, può procedere alla stipula definitiva dell'atto con il precedente soggetto che ne aveva acquistato il diritto.
Zucchetti SG srl
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