Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

DOPPIO FALLIMENTO STESSO SOCIO

  • Cristian Catapano

    PESCARA
    24/03/2021 11:45

    DOPPIO FALLIMENTO STESSO SOCIO

    Buongiorno, avrei bisogno di sottoporVi il seguente caso.

    - In data giugno 2020 viene dichiarato il fallimento di Alfa SNC e deI soci illimitatamente responsabilI sig. Tizio e Gamma SRL (quest'ultima non è di interesse per il quesito); il sottoscritto viene nominato curatore.
    - il socio Tizio è proprietario di alcuni diritti immobiliari che vengono acquisiti all'attivo.
    - in data gennaio 2021 si tiene la prima udienza di verifica del passivo sulle 3 masse (società e soci).
    - in data febbraio 2021 viene dichiarato, dallo stesso Tribunale, il fallimento di Beta SAS e del socio accomandatario che, ancora una volta, è il sig. Tizio.
    - anche per tale procedura viene nominato il sottoscritto quale curatore.
    - il sig. Tizio, dunque, è stato attinto 2 volte da declaratoria di fallimento.

    A questo punto si pone il dilemma su come gestire la posizione del sig. Tizio.
    I creditori della soc. Beta, da ultimo fallita, devono certamente avere la possibilità, ex art. 147 e 148 lf, di concorrere anche sulla massa del socio accomandatario che, tuttavia, è già stato dichiarato fallito precedentemente ed i cui beni sono già acquisiti all'attivo di altro fallimento.

    I dilemmi sono i seguenti:
    1. i creditori particolari del sig. Tizio dovevano/dovranno insinuarsi nel primo fallimento, non potendosi ipotizzare una duplicazione di procedura circa la massa del sig. Tizio in proprio, già dichiarato fallito nell'ambito della prima procedura. Dunque, qualora dovessero pervenire insinuazione sul socio Tizio ma veicolate sulla procedura di Beta SAS anziché di Alfa SNC, dovranno essere rigettate. E' corretto?
    2. i beni del sig. Tizio andranno inventariati ed acquisiti all'attivo anche del fallimento di Beta SAS. E' corretto?
    3. sui beni del sig. Tizio andrà aperto il concorso sia tra i creditori di Alfa SNC che di Beta SAS, avendo riguardo, per i creditori di Beta SAS, che l'insorgenza del diritto di credito sia precedente alla prima declaratoria di fallimento di Tizio, avvenuta a giugno 2020 (per i crediti successivi concorreranno solo sulla massa della società). E' corretto?
    4. a livello pratico, un tale concorso forse poteva gestirsi nel seguente modo (?): il sottoscritto, nella veste di curatore del fallimento di Beta SAS, dopo ogni verifica di passivo, avrebbe provveduto a fare un'insinuazione tardiva complessiva sulla massa di Tizio gestita all'interno del fallimento di Alfa SNC. Qualora in seguito a riparto fossero poi pervenute somme riferibili ad una tale insinuazione, le stesse avrebbero seguito poi le regole del riparto all'interno del fallimento di Beta SAS.
    Tale soluzione, tuttavia, appare non praticabile se non altro per l'identità soggettiva del curatore delle due procedure che, da un lato, formulerebbe insinuazione e, dall'altro, dovrebbe decidere di quella stessa insinuazione.

    Qual'è dunque la soluzione da ritenersi praticabile? Potrebbe richiedersi una riunione tra le due procedure? E nel caso come verrebbe gestita all'interno della piattaforma Fallco?

    Purtroppo, anche confrontandomi con altri colleghi curatori, non sono riuscito a trovare la soluzione che sia quella certamente corretta.
    Spero di essere stato chiaro il più possibile e attendo Vostra cortese risposta.
    Grazie.
    C.C.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2021 19:52

      RE: DOPPIO FALLIMENTO STESSO SOCIO

      La premessa di tutto è che il medesimo soggetto non può essere contemporaneamente sottoposto a più di un fallimento in quanto, data la natura collettiva, soggettiva ed oggettiva, della procedura fallimentare la dichiarazione di fallimento coinvolge l'intera massa dei suoi creditori e c'intero suo patrimonio. E' chiaro, quindi che la seconda dichiarazione di fallimento di Tizio è stata frutto di un infortunio, non essendosi i giudici che hanno dichiarato il fallimento di Beta sas, che il socio accomandatario Tizio era strato già dichiarato fallito, peraltro dallo stesso tribunale, quale socio illimitatamente responsabile di Alfa snc. Se se ne fossero accorti, avrebbero dichiarato il fallimento di Beta sas ed esplicitato in sentenza "non anche del socio accomandatario Tizio in quanto già dichiarato fallito con sentenza del .. di questo Tribunale".
      La situazione del doppio fallimento è presa in considerazione dalla legge fallimentare, per il solo caso che il duplice fallimento sia stato dichiarato da Tribunali; infatti l'art. 9ter l. fall. dispone che "Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo" e poi detta nel secondo comma le modalità attraverso cui risolvere il conflitto positivo di competenza tra due tribunali. Non è prevista l'ipotesi del doppio fallimento dichiarato dallo stesso tribunale perché in tal caso non si crea un conflitto di competenza tra uffici diversi, ma una situazione di litispendenza da risolvere secondo l'ordinario criterio processuale cui si rifà anche il citato art. 9ter, ossia la prevalenza del criterio di prevenzione, che nel suo caso è facilitato nell'applicazione essendo lei curatore di entrambi i fallimenti.
      Questo significa che lei non deve tener conto della seconda dichiarazione di fallimento, fermo restando che Tizio risponde dei debiti propri personali e, a causa della sua posizione di socio illimitatamente responsabile di Alfa snc e di Beta sas, anche dei debiti di entrambe le società. Siamo anche d'accordo con lei nel fissare il limite temporale della responsabilità di Tizio per i debiti della Beta sas alla data del fallimento di Tizio, giacchè, ai sensi dell'art. 2288 c.c. (applicabile attraverso vari richiami anche al socio accomandatario) il socio illimitatamente responsabile è escluso di diritto dalla società quando viene dichiarato fallito, sicchè Tizio dal giugno del 2020- epoca della sua prima dichiarazione di fallimento- non era più socio della sas Beta (a parte il fatto che questo avrebbe dovuto portare anche allo scioglimento della sas se Tizio era l'unico socio accomandatario non sostituito nei sei mesi- art. 2323 c.c.).
      Fatte queste indispensabili premesse, si tratta di vedere come gestire le varie procedure e la formazione degli stati passivi, dal momento che lei deve formare lo stato passivo di Alfa snc, di Gamma, che risponde dei debiti personali e di quelli di Alfa snc, di Tizio che risponde dei debiti personali, di quelli della snc e di quelli della sas Beta, fino alla data indicata e lo stato passivo di Beta sas.
      Sarà abbastanza complesso gestire il tutto, ma impostata la questione come sopra la soluzione ai vari problemi prospettati discende de plano:
      1-i creditori personali di Tizio. Questi è stato dichiarato fallito nel giugno del 2020 e, come detto, questo è l'unica dichiarazione che conta, per cui egli risponde dei suoi debiti personali fino alla data del suo fallimento, eventuali obbligazioni contratte successivamente sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall.. Pertanto non deve nuovamente avvertire ex art. 92 l. fall. i (presunti) creditori personali di Tizio, dal momento che già lo ha fatto all'epoca della sua dichiarazione di fallimento e dei debiti successivi non risponde.
      2- I beni di Tizio vanno ovviamente inventariati ed acquisiti all'attivo dell'unico fallimento di Tizio.
      3-Dei debiti di cui risponde Tizio, si è già detto.
      4-A livello pratico, deve solo scrivere ai creditori di Beta sas, con le solite avvertenze come se fosse stato dichiarato anche il fallimento del socio (cosa che è accaduta ma non doveva), precisando che delle obbligazioni sociali risponde anche Tizio purchè contratte anteriormente alla data del … (data precisa del suo fallimento).
      Il fatto che lei sia il curatore di tutti i fallimenti coinvolti, le permette di gestire lo stato passivo di Tizio come se fossero due soggetti distinti, uno quale socio della snc e l'altro come socio della sas, per cui trasferisce allo stato passivo di Tizio anche i crediti verso la società Beta, fino alla data indicata, così come avrebbe fatto ove non fosse stato dichiarato in precedenza altro fallimento dello stesso Tizio. Sicuramente si presenterà qualche situazione particolare, che dovrà gestire con un po' di buon senso.
      Al momento dei riparti, alla distribuzione dell'attivo rapportabile a Tizio parteciperanno i creditori ammessi al suo stato passivo, ossia i creditori personali, quelli verso Alfa snc e quelli verso Beta sas.
      Non ci resta che augurarle buon lavoro.
      Zucchetti SG Srl
      • Cristian Catapano

        PESCARA
        25/03/2021 17:58

        RE: RE: DOPPIO FALLIMENTO STESSO SOCIO

        Come sempre, siete assolutamente illuminanti.
        Grazie.