Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

ESTENSIONE FALLIMENTO A SOCIO ACCOMANDATARIO

  • Enrico Rocco

    SALERNO
    09/04/2020 20:11

    ESTENSIONE FALLIMENTO A SOCIO ACCOMANDATARIO

    Con la presente sono a chiedere un consiglio pratico sulla possibilità di chiedere l'estensione del fallimento ad un socio accomandatario, per cui, a parere dello scrivente, poteva già esser stato dichiarato fallito.
    Comunque vengo nominato curatore del fallimento di una s.a.s. senza che il Tribunale dichiarasse contestualmente il fallimento del socio illimitatamente responsabile accomandatario.
    A questo punto dovrei procedere a depositare istanza al Tribunale di estensione del fallimento anche al socio accomandatario motivandolo con l'unico, a lettura dell'art. 147, presupposto ovvero la sussistenza della carica di amministratore alla data di dichiarazione di fallimento della società. Oppure rilevate vi siano altri presupposti da specificare? A tal punto ritengo vada nominato un avvocato che debba proporre giudizio al Tribunale di estensione del fallimento. Sembra che posso anche non nominare un legale, in questo caso mi interesserebbe sapere, per l'economicità della procedura, il Tribunale come procede, dovrei depositare un ricorso o va bene l'istanza di autorizzazione all'estensione del fallimento?
    In aggiunta mi interesserebbe conoscere il vostro parere sulla possibilità di chiedere con la stessa istanza di cui sopra l'estensione del fallimento anche della società srl in cui l'accomandatario della sas risulta essere anche amministratore e socio di maggioranza all'80%?
    Tutto questo senza conoscere la documentazione, perché ancora non depositata
    grazie infinite
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2020 19:56

      RE: ESTENSIONE FALLIMENTO A SOCIO ACCOMANDATARIO

      Ai sensi dell'art. 147 l. fall., i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione al fallimento della società, per cui ci sembra strano che non sia stato dichiarato il fallimento del socio accomandatario unitamente alla dichiarazione di fallimento della sas, tanto più che la permanenza del socio nella carica di amministratore lascia intendere che lo stesso fosse ancora socio e socio accomandatario al momento del fallimento. Sarà il caso di appurare per quale motivo, che al momento ci sfugge, il tribunale non abbia provveduto e, se si è trattato di una svista, certamente il curatore del fallimento della società può chiedere l'estensione del fallimento al socio accomandatario. L'unica condizione per l'estensione è la qualifica di socio accomandatario, che può anche essere desunta dal fatto che questo fosse amministratore della società, posto che, a norma del secondo comma dell'art. 2318 c.c., l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari; ad ogni modo è meglio controllare lo sttauto ed eventuali modifiche risultanti dal registro delle imprese. Non è richiesta la prova che il socio illimitatamente responsabile sia anche imprenditore né che versi in stato di insolvenza, in quanto il fallimento, in tal caso discende, si dice, per ripercussione, dal fallimento della società.
      Per la promozione del fallimento in estensione, è discusso se il curatore neceessiti dell'autorizzazione del giudice delegato. Non la ritiene necessaria App. L'Aquila, 03/12/2019, n.2004 atteso che, a seguito del notevole ridimensionamento del ruolo del giudice operato dalla riforma del 2006, la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente a questi spettante, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, evidentemente non necessaria allorché detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge, come appunto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147, quarto comma, legge fall. (argomentazioni ripresa da Cass. 07.03.2014, n.12947. Di opinione contraria il Trib. Roma 26/07/2017, per il quale tale autorizzazione è necessaria in quanto, stante l'abrogazione del fallimento d'ufficio, il procedimento di estensione del fallimento assume carattere contenzioso e quindi è sottoposto alla regola di cui all'art. 25 l.fall..
      L'assistenza o meno di un difensore discende dall'indirizzo che si segue tra quelli sopra indicati, essendo evidente che se si opta, come a noi sembra preferibile, per la tesi che il procedimento in questione assume carattere contenzioso, come emerge dalla configurazione del giudizio prefallimentare di cui all'art. 15, cui l'estensione va riportato, è necessaria l'autorizzazione del g.d. e l'assistenza di un legale.
      Non è configurabile l'estensione del fallimento alla società srl in cui l'accomandatario della sas risulta essere anche amministratore e socio di maggioranza in quanto è il fallimento di una societaà con soci illimitatamente responsabili che si estende ai soci co tale qualifica ma il fallimento del socio bob si estente alle società cui egli partecipa, siano esse a responsabilità illimitata che limitata. Una volta dichiarato il fallimento del socio accomandatario della sas, il curatore potrà acquisre all'attivo la quota di partecipazione di costui nella srl e cederla ex art. 2471 c.c.
      Zucchetti SG srl