Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compensazione

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    10/07/2020 19:40

    Compensazione

    Chiedo Vostro parere in merito a quanto segue.
    Credo pacifico che un creditore ammesso al passivo possa eccepire il suo credito in compensazione in un giudizio nel quale il fallimento chieda a sua volta nei suoi confronti l'accertamento di un credito e la condanna al pagamento: parlo di ipotesi in cui entrambi i crediti abbiano genesi ante fallimento (azione non della massa, ma riassunta dalla curatela dopo interruzione per dichiarazione di fallimento della società in bonis), siano dipendenti da titoli differenti e il creditore non abbia dedotto la compensazione nella domanda di ammissione al passivo.
    Credo, e vorrei conforto in ciò, che il creditore possa eccepire in compensazione il proprio credito anche solamente in fase esecutiva dell'eventuale titolo conseguito dal fallimento (nell'ipotesi che egli non abbia proposto, affatto o tempestivamente, l'eccezione di compensazione nel giudizio di accertamento intrapreso dal fallimento).
    Se tutto ciò fosse corretto, dovrebbe poi procedersi alla modifica dello stato passivo (in forza della compensazione dichiarata in una sentenza od in una transazione); mi chiedo se sia possibile anche in fase di riparto.
    Insomma, il curatore non potrebbe sfuggire alla compensazione con l'intento di apprendere concretamente denaro per l'attivo.
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/07/2020 20:21

      RE: Compensazione

      La compensazione è una eccezione estintiva in senso stretto, che può essere eccepita anche nel giudizio in cui il fallimento chiede il pagamento di un credito del fallito, seppure il convenuto abbia già insinuato il suo credito nel fallimento; ma proprio perché eccezione che porta alla estinzione, totale o parziale (a seconda dell'entità del controcredito opposto in compensazione), la stessa può essere formulata fin quando è in discussione il credito che è stato azionato. Questo, se è già stato consacrato in una sentenza o altro provvedimento passato in giudicato, non può più essere dichiarato estinto per compensazione, per cui non può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, a meno che (ma la questione non è pacifica) il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo.
      In sostanza, ove non ricorra questa situazione (e nel caso del fallimento non può ricorrere dovendo entrambi i crediti essere anteriori alla dichiarazione di insolvenza) l'eccezione compensativa resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. Se poi l'esecuzione è promossa sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo (ad esempio decreto ingiuntivo dichiarato tale ma è in corso l'opposizione) l'eccezione di compensazione può essere proposta nella causa di cognizione in cui si discute del credito (nell'esempio fatto, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo) e poi si regoleranno i rapporti tra il giudizio di cognizio e quello esecutivo.
      Zucchetti Sg srl