Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Costituzione di parte civile

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    20/10/2010 18:00

    Costituzione di parte civile

    In una procedura nuovo rito mi è capitato di ricevere un avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. nei confronti degli amministratori della società fallita per i reati di cui agli artt. 216 c. 3, 223 c.1. L.F.
    In quanto parte offesa mi chiedo se sia opportuna o meno la costituzione di parte civile.
    In caso positivo (per capienza patrimoniale degli imputati) va richiesta l'autorizzazione al comitato dei creditori o al G.D.? La costituzione di parte civile può essere effettuata anche dopo l'udienza preliminare sopra citata?
    In caso negativo è necessario ottenere l'autorizzazione (dal G.D. o comitato dei creditori ?) a NON costituirsi?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/10/2010 20:24

      RE: Costituzione di parte civile

      La costituzione di parte civile del curatore fallimentare nel procedimento penale per bancarotta a carico del fallito o, come nella specie (dato il riferimento all'art. 223), a carico degli amministratori della società fallita, è possibile; se poi sia opportuna, questo non possiamo dirlo senza conoscere gli atti e deve essere una valutazione sua.
      La costituzione di parte civile si sostanza nell'esercizio dell'azione risarcitoria civile in sede penale e, pertanto, come tutte azioni che il curatore intende intraprendere, anche questa va autorizzata dal giudice delegato a norma dell'art. 25 n. 6.
      A norma dell'art. 79 c.p.p., "la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 (ossia prima dell'inizio del dibattimento). Tale termine è stabilito a pena di decadenza e tenga anche conto che "se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1,( almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento) la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
      La non costituzione non richiede una particolare autorizzazione, basta che lei ne parli nel programma di liquidazione. In ogni caso è preferibile, se intende non costituirsi, chiedere l'autorizzazione del Com. dei Cred. ai sensi dell'art. 35, equiparando la non costituzione ad una forma di rinuncia ad una lite.
      Zucchetti Sg Srl
      • Luana Berti

        MONDAVIO (PU)
        10/11/2018 11:54

        RE: RE: Costituzione di parte civile

        Buongiorno, se a seguito di chiusura della procedura fallimentare si ha una citazione a giudizio con imputazione di reato art. 224 n. 1 e art. 217, c.2, nei confronti dell''amministratore e nel quale la qualità di persona offesa spetta alla curatela fallimentare è bene comunque chiedere autorizzazione al G.D.se costituirsi o meno, vista la chiusura da più di un anno della procedura?
        Grazie
        • Salvatore Tripoli

          Roma
          11/11/2018 17:07

          RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

          La chiusura del fallimento comporta - ex articolo 120 - la decadenza degli organi preposti al fallimento; ciò posto l'ex Curatore non ha alcun titolo e/o legittimazione neanche a proporre all'ex GD se far costituire o meno una procedura ormai divenuta inesistente; parimenti e specularmente,l'ex GD non ha più il potere di autorizzare o meno la costituzione in giudizio.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/11/2018 19:57

          RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

          No perché, come anticipato da altro utente, con la chiusura del fallimento cessano- come dice l'art. 120 l.f.- gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.
          Zucchetti SG srl
          • Luana Berti

            MONDAVIO (PU)
            13/11/2018 15:42

            RE: RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

            Quindi la notifica all'ex curatore della citazione a giudizio all'ex amministratore è solo una presa d'atto , visto che il fallimento si è chiuso per mancanza di attivo non è necessario e produttivo costituirsi parte civile, giusto?
            Grazie
            • Salvatore Tripoli

              Roma
              13/11/2018 20:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

              La fissazione dell'udienza preliminare viene notifica al Curatore,in quanto, in via di principio, è l'organo della procedura che rappresenta tutti i creditori cioè i soggetti che patiscono un danno dai reati contestati; chiusa la procedura l'ex Curatore non ha più detto potere/dovere di rappresentanza in quanto decaduto e non può fare alcunchè; all'atto pratico, quindi, l'autorità penale procede alla notifica solamente perchè non sa che il fallimento è stato chiuso. Coerentemente a quanto sopra, chiuso il fallimento, ogni singolo creditore è parte lesa e può costituirsi parte civile nel procedimento penale
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                13/11/2018 20:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

                Si, per lei, ex curatore, può essere considerata come una presa d'atto; è' molto probabile che la notifica sia frutto della non conoscenza della avvenuta chiusura del fallimento
                Zucchetti SG srl
                • Paolo Rosa

                  roma
                  17/03/2021 11:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzione di parte civile



                  RE: Costituzione di parte civile
                  prendo spunto dalla discussione per chiedere se, chiuso il fallimento, è lecito il rifiuto della notifica da parte dell'ex curatore, proprio perchè cessato dalla carica.
                  grazie.
    • Paolo Rosa

      roma
      17/03/2021 11:15

      RE: Costituzione di parte civile

      prendo spunto dalla discussione per chiedere se, chiuso il fallimento, è lecito il rifiuto della notifica da parte dell'ex curatore, proprio perchè cessato dalla carica.
      grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/03/2021 19:58

        RE: RE: Costituzione di parte civile

        Il primo comma dell'art. 120 l. fall. stabilisce che "Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento"; il quinto comma dello stesso artico dispone che "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto".
        Da tanto si deduce che gli organi della procedura decadono con la chiusura del fallimento, ma, in caso di chiusura anticipata, decade il comitato dei creditori, nel mentre il giudice delegato e il curatore rimangono in carica per "seguire" lo svolgimento dei processi pendenti e delle operazioni ulteriori da compiere (eventuale riparto supplementare, pagamento professionisti, ecc.); di conseguenza non può rifiutare in via generalizzata le notifiche che le fanno quale curatore, ma soltanto quelle che non hanno attinenza con le cause ancora in corso e le ulteriori attività da svolgere, perché per queste, come detto, è ancora in carica.
        Zucchetti SG srl
        • Paolo Rosa

          roma
          18/03/2021 11:02

          RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

          poichè l'argomento principale è la costituzione di parte civile, alla vostra risposta dovrebbe conseguire che nel caso di notifica al curatore quale p.o. nel giudizio penale per bancarotta a carico dell'ex a.u. della fallita la notifica possa essere legittimamente rifiutata, non potendosi far rientrare tale giudizio in quelli "pendenti" ai sensi del citato art 118.
          Condividete l'assunto ? grazie di nuovo.
          • Salvatore Tripoli

            Roma
            18/03/2021 11:17

            RE: RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

            se la Curatela non è Parte Civile già regolarmente costituita l'ex Curatore deve rifiutare la notifica che viene a lui fatta in quanto non più rappresentante della totalità dei creditori.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            18/03/2021 20:09

            RE: RE: RE: RE: Costituzione di parte civile

            Se la curatela si è costituita parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento danni prima della chiusura del fallimento, questa, come sottolinea giustamente, l'utente che è intervenuto, è una delle cause pendenti che hanno impedito la chiusura definitiva del fallimento, che deve essere seguita dal curatore che, quindi, in tal caso, deve accettare la notifica. In caso contrario, può rifiutarla, ma questo presuppone che esistevano altre cause pendenti al momento della chiusura, altrimenti non si spiegherebbe la chiusura anticipata.
            Zucchetti Sg srl