Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita telematica con unica busta

  • Elena Pompeo

    Salerno
    30/03/2021 16:29

    vendita telematica con unica busta

    salve. se perviene unica busta per una vendita telematica dove l'offerente non deposita la dichiarazione di aver preso visione della perizia e di autorizzare i dati personali si può fare integrare e sanare la vendita?
    grazie
    • Zucchetti SG

      01/04/2021 07:04

      RE: vendita telematica con unica busta

      Ci sentiamo di poter rispondere affermativamente alla domanda formulata.
      Invero le cause di invalidità dell'offerta di acquisto sono tassativamente indicate dall'art. 571 c.p.c.. Esse sono:
      l'indicazione di un prezzo inferiore rispetto a quello base di oltre un quarto,
      la mancata prestazione della cauzione nelle forme stabilite dal giudice dell'esecuzione,
      il tardivo deposito dell'offerta medesima.
      A questi elementi condizionanti l'efficacia dell'offerta per espressa previsione normativa la dottrina e la prassi ne aggiunge ulteriori, individuandoli in tutti quei requisiti che servono ad qualificare una offerta in quanto tale, sicché ad esempio è da considerarsi inefficace l'offerta che non consenta di identificare il soggetto offerente, il prezzo offerto ed il bene che si intende acquistare.
      Detto questo, riflessioni ulteriori si impongono ove nell'ordinanza di vendita fosse prescritto che l'offerta dovesse contenere (nel corpo o in allegato) a pena di inefficacia le dichiarazioni indicate nella domanda (per quanto esse ci appaiano francamente superflue in quanto: la perizia si ritiene conosciuta, visto che deve essere pubblicata a norma dell'art. 490, comma secondo, c.p.c., e quindi utile solo per superare l'obiezione di colui il quale dovesse sostenere che la perizia non sia stata pubblicata; non si pongono problemi di tutela della privacy nel processo).
      Invero, l'ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, sicché le relative prescrizioni sono vincolanti (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).
      Ove questa dichiarazione fosse contenuta nell'ordinanza di vendita, potrebbe affermarsi che la sua violazione è causa di esclusione dell'offerta.
      La questione, tuttavia, implica valutazioni opinabili, nel senso che di fronte a errori o omissioni di carattere formale (che cioè non incidono sulla sostanza dell'offerta) si contendono il campo due opposte esigenze: una che potremmo definire "efficientistica", che mira a salvare l'offerta in funzione della pronta liquidazione del bene", ed una più rigorista che invece è più attenta al rispetto delle prescrizioni per evitare il rischio di strumentalizzazioni.
      Suggeriamo dunque di sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-ter c.p.c.