Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

responsabile tecnico

  • Daniela Aschi

    Roma
    19/04/2020 18:47

    responsabile tecnico

    Buona sera, ripropongo un quesito che forse la prima volta non avevo ben chiarito, visto che è stato frainteso: un imprenditore-socio fallito (si tratta di una (s.n.c.) che aveva la carica di responsabile tecnico della società fallita ( un'impresa edile ), chiede a me, curatore, di procedere alla revoca della sua nomina, mediante comunicazione alla Camera di Commercio.
    Ricordo che in un vostro precedente parere ( reso per un caso non proprio identico) avete fatto presente che il curatore non è tenuto a svolgere questo genere di attività perchè non implicante riflessi patrimoniali.
    Vorrei conferma di questa posizione.
    Ringrazio per la sempre fattiva collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2020 19:53

      RE: responsabile tecnico

      Si non avevamo capito la domanda pensando che il socio fallito della snc fallita fosse amministratore di una terza società, ora invece lei chiarisce che si tratta del fallimento di una snc e dei soci illimitatamente responsabili, uno dei quali amministratore della società fallita. La situazione è diversa da quella originariamente rappresentata, ma la risposta, sotto il profilo che qui interessa, è sostanzialmente eguale.
      Ossia il fallimento della snc determina lo spossessamento della stessa e l'acquisizione all'attivo fallimentare del patrimonio della società, ma non fa diventare il curatore socio, in una posizione tale, cioè, da poter decidere delle cariche sociali. E' vero che il curatore della società è curatore anche del fallimento dei singoli soci, che hanno le partecipazioni nella società, ma il fallimento del socio di una snc determina l'esclusione di diritto dalla società ex art. 2288 c.c. e la necessità per la società, ove voglia e possa continuare ad operare una volta finita la liquidazione fallimentare, di ricostruire la pluralità dei soci.
      In sostanza il curatore della società e dei soci è estraneo alle vicende societarie e alle relative cariche, per cui non deve essere lui a disporre la revoca di un amministratore, che escluso di diritto dalla società non può conservare la carica di amministratore.
      Zucchetti SG srl