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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Rimborso credito IVA ante fallimento, crediti erariali ammessi al passivo, eccezione di compensazione ex art. 56 l.f.
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)18/07/2023 12:17Rimborso credito IVA ante fallimento, crediti erariali ammessi al passivo, eccezione di compensazione ex art. 56 l.f.
Salve,
con riferimento all'oggetto, approfondendo la fattispecie per la prima volta, Vorrei avere un Vostro contributo, ritenendo possa essere di comune interesse per gli operatori del settore.
Volendo esemplificare:
- credito IVA maturato ante fallimento, corroborato da tutta la documentazione probatoria dalla quale si evince la sussistenza dello stesso, del quale, in seno alla Dichiarazione IVA, si chiede il rimborso;
- debiti erariali di varia natura (imposte dirette, IVA, etc) ammessi al passivo giusta domanda d'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Ora, fermo restando l'effettiva spettanza del rimborso nel caso in cui il credito ante fallimento sia maggiore rispetto ai debiti erariali ammessi al passivo, per la quota parte eccedente i prefati debiti, mi ponevo il quesito della lesione della par condicio creditorum.
Ed invero, se con il rimborso del credito IVA ante fallimento saranno ristorati dei creditori (ad esempio, dipendenti, INPS) che vantano un grado di privilegio anteriore rispetto a quello dei singoli debiti erariali, il diniego di rimborso dell'Ade in ragione dell'eccezione di compensazione ex art. 56 l.f., non determinerebbe una lesione del prefato principio che costituisce un pilastro della gestione delle procedure concorsuali.
Ed infine, la compensazione ex art. 56 l.f. potrebbe essere, a tutto voler concedere, eccepita dall'Agenzia delle Entrate solo ed esclusivamente per i crediti tributari da essa vantati, dovendo, per tali, intendersi, oltre la sorta capitale, anche sanzioni ed interessi.
Ogni ulteriore spunto di riflessione, nonchè approdo giurisprudenziale, è ben accetto.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)24/07/2023 16:16RE: Rimborso credito IVA ante fallimento, crediti erariali ammessi al passivo, eccezione di compensazione ex art. 56 l.f.
Salve,
si resta in attesa di un cortese riscontro alla "discussione" innanzi evidenziata.
Con Viva Cordialità.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/07/2023 12:40RE: RE: Rimborso credito IVA ante fallimento, crediti erariali ammessi al passivo, eccezione di compensazione ex art. 56 l.f.
L'art. 56 l.fall. (oggi art. 155 CCII) è una precisa e chiara scelta del legislatore: il soggetto che vanta crediti di qualsiasi natura e grado di privilegio ante procedura, ha il diritto di compensarli con sui debiti parimenti ante procedura.
Comprendiamo (anche se non condividiamo del tutto) le considerazioni esposte nell'intervento, ma il testo di legge, recentemente confermato dalla riforma, non lascia spazio a interpretazioni diverse.
Una sola precisazione su quanto scritto: è pacifico che non sia nemmeno necessaria l'ammissione al passivo. I crediti compensabili sono quelli esistenti e adeguatamente documentati: l'ammissione al passivo non è necessaria (ovviamente, qualora esista essa risolve il problema della dimostrazione dell'esistenza del credito opposto in compensazione).-
Francesca Ilari
roma29/12/2025 16:07RE: RE: RE: Rimborso credito IVA ante fallimento, crediti erariali ammessi al passivo, eccezione di compensazione ex art. 56 l.f.
Buongiorno,
mi aggancia alla discussione per avere un duplice chiarimento:
1) il debito compensabile con l'IVA a credito maturata prima della dichiarazione di L.G. è solo quello erariale oppure si estende anche al debito contributivo per il fatto che la riscossione è demandata all' Agenzia delle entrate Riscossione?
2) la compensazione deve essere eccepita dal curatore nell' ambito dell' ammissione al passivo se l' Ader non lo rileva? Se così non fosse, in caso di successivo riparto con altre somme acquisite, l'erario potrebbe trovarsi ad esserne beneficiario anche per la parte che dovrebbe essere stata oggetto di compensazione.
Vi ringrazio per la risposta e saluto cordialmente-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como30/12/2025 09:05RE: RE: RE: RE: Rimborso credito IVA ante fallimento, crediti erariali ammessi al passivo, eccezione di compensazione ex art. 56 l.f.
Ciò che rileva ai fini della compensazione è la coincidenza fra creditore e debitore, indipendentemente da quale sia il soggetto incaricato della riscossione, pertanto non vi può essere compensazione fra il credito per IVA e il debito per contributi, ancorché la riscossione di quest'ultimo sia stata demandata all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La compensazione può essere eccepita in sede di ammissione al passivo, oppure l'ammissione può essere effettuata "al lordo" della compensazione, che potrà (anzi, ovviamente, dovrà) essere applicata in sede di riparto (ovviamente qualora vi sia qualcosa da ripartire all'Agenzia delle Entrate).
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