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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
CREDITO FONDIARIO E IMU
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)07/09/2026 11:16CREDITO FONDIARIO E IMU
nel caso in cui un Curatore intervenga in una procedura esecutiva immobiliare, chi è obbligato al versamento dell'imu sull'immobile venduto dal delegato alle vendite, il delegato stesso o il curatore fallimentare intervenuto? Inoltre se dal riparto dell'esecuzione immobilare viene soddisfatto solo parzialmente il credito fondiario assistito da ipoteca immobiliare, il Curatore deve comuque provvedere al versamento dell'imu assistito dal privilegio generale mobiliare, io suppongo di no ! tenendo anche conto che il fallimento non ha fondi in cassa. -
Zucchetti Software Giuridico srl
09/09/2026 15:08RE: CREDITO FONDIARIO E IMU
Nel rispondere alla domanda premettiamo che anche laddove, come nel caso di specie la procedura esecutiva prosegua (come nel caso di specie) pur all'esito della dichiarazione di fallimento, essendo stata avviata da un creditore fondiario non muta il dato per cui il cespite che ne costituisce l'oggetto resta comunque acquisito all'attivo, e dunque le relative obbligazioni (ivi incluse quelle tributarie) gravano sulla procedura e devono essere adempiute dal curatore.
Lo afferma esplicitamente l'art. 10, comma 6 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che annovera il liquidatore della liquidazione controllata tra i sostituti d'imposta, per cui la relativa disciplina non è applicabile, e la natura prededucibile dell'imposta è stata affermata in giurisprudenza, dove si è affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
Ciò detto, non ogni strada è preclusa al curatore.
Com'è noto, Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
La giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che quella operata in favore del creditore fondiario sia una attribuzione provvisoria, comunque subordinata alla l'insinuazione al passivo da parte del creditore fondiario con la ulteriore conseguenza che il curatore potrà pretendere in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale quando, in sede di riparto fallimentare, risulti che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente" (Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572;analogamente, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
In sede esecutiva, pertanto, dovrebbero essere assegnate alla curatela le somme che sopravanzano all'esito dell'assegnazione della somma dovuta al fondiario, nei limiti dell'importo ammesso al passivo del fallimento.
Posta questa regola, si discute se le spese prededucibili del fallimento possano essere espunte da quanto spettante al creditore fondiario.
A questo proposito, secondo una prima opinione, il Giudice dell'esecuzione non ha alcun potere di riconoscere al fallimento intervenuto le spese prededucibili ex art. 111, comma primo n. 1), l. fall.. (oggi art. 221, comma primo, let. a) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Ciò in ragione del fatto che la composizione delle contrapposte ragioni di credito dei diversi creditori non può avvenire nell'esecuzione forzata per credito fondiario, potendo essere regolata esclusivamente in ambito fallimentare, unico contesto in cui può essere applicato il principio della par condicio tra tutti i creditori della massa, né il giudice dell'esecuzione ha il potere di accertare i crediti nei confronti della massa o di formare una ripartizione che competa agli organi della procedura concorsuale.
Infine, rileva il dato per cui a norma del quarto comma dell'art. 41 TUB, con il provvedimento con cui ordina la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal quinto comma del medesimo art. 41, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, con la conseguenza che il versamento diretto in favore del creditore fondiario si risolve nella presa d'atto di un pagamento già avvenuto.
A giudizio di una meno rigorosa impostazione, invece, se il credito prededucibile è stato già definitivamente accertato in sede concorsuale, di esso potrà tenere conto anche il Giudice dell'esecuzione individuale. Il presupposto di questa affermazione è quello per cui, se quello del creditore fondiario è un privilegio di carattere meramente processuale, e se dunque l'attribuzione è provvisoria, è inutile attribuirgli (provvisoriamente) quella porzione di ricavato dalla vendita che certamente non gli spetterà in sede di riparto fallimentare, e cioè quella porzione di ricavato che copre le spese prededucibili. Del resto, è questa medesima premessa che supporta il convincimento per cui al creditore fondiario non potrà essere riconosciuta quella porzione di credito che non gode del privilegio ipotecario.
Sull'argomento deve registrarsi l'intervento di Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, che è stata chiamata ad occuparsi proprio di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
Come detto, la richiesta era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione che dal tribunale all'esito della celebrazione del giudizio di merito, essenzialmente in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB il creditore fondiario ha diritto a ricevere tutto il ricavato dalla vendita, per la porzione corrispondente al suo credito complessivo, e che la prededuzione riconosciuta in ambito concorsuale non gode di alcun privilegio in sede di esecuzione individuale.
Orbene, nel decidere il ricorso proposto dalla curatela, la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura fallimentare, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
Traendo le fila di questo ragionamento, a nostro avviso il professionista non deve, come anticipato, pagare le imposte che gravano sull'immobile, essendo obbligato il curatore.
Costui, a tal fine, costituitosi in giudizio, può chiedere di concorrere nella distribuzione del ricavato per l'importo del tributo dovuto facendo valere la prededuzione fallimentare, ma a tal fine deve chiedere ed ottenere dal giudice delegato un provvedimento che a tanto lo legittimi. Evidentemente, a tal fine egli dovrà munirsi del ministero di un difensore (visto che la sua sarà una domanda di concorso nella distribuzione del ricavato, come peraltro sembra prevedere la citata Cass. n. 23482/2018), il che a monte pone un problema di opportunità, in ragione dei costi della difesa tecnica che dovranno essere sostenuti.
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