Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita competitiva quote immobiliari

  • Silvia Pavanello

    Milano
    19/03/2024 10:40

    vendita competitiva quote immobiliari

    Buongiorno. Formulo il seguente quesito.
    Per una cessione di quote immobiliari di pertinenza del Fallimento ( di modesto valore), viene formulata alla curatela una proposta di acquisto . A seguito di tale proposta , il curatore, autorizzato dal Giudice Delegato, pubblica sul Portale Vendite Pubbliche una richiesta di manifestazione di interesse, con termine relativo per la formulazione , che ha esito negativo ( nessuno formula offerte o mostra interessamento ).
    Atteso che l'offerta formulata in precedenza è l'unica pervenuta, la vendita coattiva fallimentare, a mezzo del notaio ( con relativa richiesta di cancellazione dei pregiudizievoli, per la parte relativa a tale quota ) può considerarsi "vendita competitiva", a sensi dell'art. 107 LF, ? Tenuto altresì conto che vi sono irregolarità edilizie e catastali , l'aggiudicatario deve dichiarare che ha 120 giorni per regolarizzarle, ed è quindi suo onere provvedervi?
    Grazie.
    Silvia Pavanello
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2024 17:40

      RE: vendita competitiva quote immobiliari

      La procedura di vendita realizzata con le formalità descritte è una vendita competitiva che, anche se si conclude con atto di trasferimento notarile e non con decreto del giudice delegato, è da considerare vendita coattiva, cui può seguire il provvedimento del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
      La natura coattiva del trasferimento, seppur con atto negoziale, comporta, altresì, l'applicazione del comma quinto dell'art. 46 DPR n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), che esclude la nullità, dettata dal primo comma dello stesso articolo , per gli "atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali", con l'aggiunta che "l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria".
      L'importante, quindi è che dall'atto di trasferimento, o meglio, già dal provvedimento che ha indetto la gara, che l'immobile o la quota venduta presenta delle violazioni edilizie sanabili, perché da tanto deriva l'obbligo sopra indicato per l'aggiudicatario; se poi questi si assume espressamente l'impegno di regolarizzare l'immobile entro i 120 giorni (clausola che molti notai pretendono sia inclusa), tanto di guadagnato.
      Zucchetti SG srl