Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fattura emessa durante il fallimento per sigillare porte immobili

  • Carla Camarri

    ARCIDOSSO (GR)
    25/04/2020 09:54

    fattura emessa durante il fallimento per sigillare porte immobili

    Buongiorno
    la presente per sapere come deve essere intestata la fattura elettronica emessa dal fabbro, (il quale ha cambiato lucchetti e serrature a tutti gli ingressi degli immobili del fallimento), verso la procedura fallimentare:
    1) la fattura del fabbro deve essere intestata alla srl fallita con la sua P.IVa e il suo codice univoco?
    2) il curatore sta ancora attendendo di ottenere dal Giuice l'ok per l'apertura del c/c della procedura, per cui si chiede se ne frattempo tale fattura debba essere pagata materialmente dal curatore oppure no.
    3) l'iva a credito su quella fattura è iva a credito per il fallimento?
    4) il curatore puo' pagarle la fattura dal suo c/c personale (non da quello della procedura) e poi richiedere al giudice il rimborso?
    Stessa cosa per le fatture che emette il perito che valuta gli immobili.
    5) stanno continuando a arrivare fatture elettroniche passive a nome della srl fallita: da parte di acquedotto del giora, tim heracoms? come si deve procedere per interromperle?
    Come ci si deve coomportare nello specifico in tutti questi casi?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/04/2020 15:48

      RE: fattura emessa durante il fallimento per sigillare porte immobili

      Certamente la fattura deve essere intestata alla società fallita, con il suo codice univoco (se il Curatore non riterrà opportuno modificarlo, p.es. per gestire fatturazione attiva e passiva direttamente dal programma Fallco).

      Si tratta di una spesa in prededuzione, quindi il Curatore la pagherà quando avrà le disponibilità per farlo; per quanto riguarda la possibilità (e non certo l'obbligo) di anticiparne l'importo per un gesto di cortesia nei confronti del fabbro ci risultano prassi diverse fra i vari Tribunali: si tratta di una operazione di ordinaria amministrazione che egli può svolgere in autonomia, ma qualche giudice preferisce (o richiede espressamente) che questo tipo di operazioni sia comunque specificatamente autorizzata, di conseguenza per evitare problemi in sede di richiesta di rimborso di quanto anticipato suggeriamo di verificare con attenzione la prassi locale.

      L'IVA a credito risultante da tale fattura è credito post fallimento, quindi credito della procedura utilizzabile sia in detrazione che, qualora emergesse dalla dichiarazione annuale, in compensazione.

      Per quanto riguarda le fatture per le utenze, a norma dell'art. 72 l.fall. i relativi contratti sono sospesi, di conseguenza il Curatore non è tenuto al pagamento di tali fatture e potrà decidere se subentrare o meno nel contratto:
      - se subentrerà, a norma dell'art. 74 l.fall. dovranno essere pagati anche i servizi già effettuati
      - se non subentrerà, le controparti dovranno stornare con note di credito le fatture emesse.