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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Inventario beni mobili e falcoltà della nomina di uno stimatore
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)28/10/2025 11:45Inventario beni mobili e falcoltà della nomina di uno stimatore
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, vengo a partecipare la seguente fattispecie.
Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, nella qualità di Curatore, in ossequio all'art. 195 CCII, ho redatto l'inventario dei beni mobili e, all'uopo, sto approfondendo gli aspetti di seguito evidenziati:
- atteso che, ai fini della nomina di uno stimatore, la norma utilizza la locuzione "quando occorre", nella fattispecie de qua, trattandosi di beni di modesto valore (pallets di legno ammassati, qualche mobile d'ufficio e teloni di copertura), ritengo che possa evitarsi di procedere con nomina di uno stimatore;
- premessa la non necessità, per le ragioni innanzi esplicitate, della nomina dello stimatore, la valutazione del valore di stima degli stessi ad opera della Curatela potrebbe basarsi, esclusivamente, su parametri di confronto con altri beni similari, ovvero notizie apprese da soggetti all'uopo specializzati ma, ovviamente, non risulterebbe analitica e compiuta come quella che sarebbe effettuata da uno stimatore (all'uopo mi ponevo anche il quesito di eventuali profili di responsabilità del Curatore rispetto alla valutazione dei beni);
- in ragione dell'irreperibilità del legale rappresentante (nonostante avesse ricevuto le relative comunicazioni, non ha presenziato alla Sua audizione di rito, né ha proceduto con l'attivazione del c.d. domicilio digitale), in tal caso, come va ad applicarsi, concretamente, il comma terzo del prefato art. 195 nella parte in cui, prima di chiudere l'inventario, il curatore invita l'amministratore a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere bell'inventario.
Resto in attesa di ulteriori spunti di carattere rilevante ai fini della fattispecie partecipata.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/10/2025 13:33RE: Inventario beni mobili e falcoltà della nomina di uno stimatore
Non solo l'art. 195, comma 2, CCII richiede la nomina di uno stimatore quando occorre, ma l'art. 216, comma 1, specifica che la stima può essere omessa per i beni di modesto valore, da cui emerge che il curatore può fare a meno di nominare un esperto stimatore quando si tratta di valutare beni la cui modestia del valore risulti evidente e indiscussa, sicchè una eventuale responsabilità del curatore per il mancato utilizzo di uno stimatore può derivare dall'aver considerato di modesto valore beni che non erano tali. Nel caso da lei prospettato i n beni indicati appaiono effettivamente rientare nella categoria dei beni di modesto valore, per cui, salvo diversa constatazione concreta, la valutazione può esere eseguita da lei sulla base degli elementi che ha indicato e che deve rappresentare come bas del valore attribuito per giustificare il risultato cui è pervenuto.
Quanto al secondo quesito, il comma 1 dell'art. 195 prevede che il curatore rediga il verbale di inventario "presenti o avvisati il debiotre e …", da cui si capisce che se il debitore- o il legale rappresntate della società debitrice- è stato avvistao, questi può anche non presentarsi al momento fissato per l'inventario che, pertanto prosegue senza di lui. Lo stesso vale per la dichiarazione finale di cui al comma 3 dell'art. 195; in tal caso, il curatore dà atto a verbale che non ha potuto raccogliere la dichiarazione del legale rappresentate della società debitrice ammessa alla procedura circa l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario per la mancata presenza dell'amministratore, benchè ritualmente avvisato.
Zucchetti SG Srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)31/10/2025 16:10RE: RE: Inventario beni mobili e falcoltà della nomina di uno stimatore
Salve,
ringraziando per il riscontro, come sempre compiuto e prezioso, il quesito che sorge è quello di compiutamente comprendere il valore entro il quale può definirsi modesto.
In altri termini, da una valutazione di stima operata direttamente dalla Curatela (sulla base di indagini di mercato di prodotti similari considerando, ovviamente, lo stato di conservazione degli stessi, nonchè su quotazioni ricevute da soggetti operanti nel medesimo settore di appartenenza dei beni), emergerebbe un valore complessivo di tutti i beni inventariati (mobili d'ufficio, scatolame vario, pallets di legno e tendoni in pvc) di circa 10.000,00 euro (due lotti da euro 5.000,00 cadauno).
All'uopo, mi chiedo e Vi chiedo se il prefato valore complessivo dei beni possa, come credo, essere inquadrato nell'alveo della modestia evitando, per l'effetto, anche in un'ottica di economicità della gestione della procedura concorsuale, di nominare uno stimatore sostenendo, in prededuzione, dei costi a fronte di beni che potrebbero anche non trovare soggetti interessati all'acquisto (procederendo con la rinuncia alla relativa liquidazione ex art. 213 c.c.i.i.).
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2025 12:45RE: RE: RE: Inventario beni mobili e falcoltà della nomina di uno stimatore
Fermo restando in linea di diritto quanto detto nella risposta precedente, è difficile dire se nel caso si tratti di beni di modesto valore, non esistendo un parametro per stabilire la modestia. A nostro avviso nel caso si è nell'ambito della modestia, ma, come già abbiamo detto, l'importante è che lei dia conto dei sistemi che ha utilizzato per accertare il valore e ritenerlo modesto.
Non ci risultano, peraltro, azioni a carico dei curatori per non aver fatto ricorso ad uno stimatore, visto lo scopo di risparmio che tale atteggiamento si propone e, principalmente il fatto che comunque le vendite devono seguire sistemi competitivi, per cui se anche il valore indicato dal curatore è troppo basso, il prezzo dovrebbe risalire.
Zucchetti SG srl
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