Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

  • Andrea Maria Azzaro

    ROMA
    23/02/2024 13:05

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

    Buongiorno,
    gradirei avere un confronto con Voi sulla seguente situazione.
    La società in liquidazione giudiziale è proprietaria di una serie di fabbricati e terreni, per uno di questi il Comune ha comunicato l'efficacia del decreto relativo all'espropriazione per pubblica utilità, determinando, in via provvisoria, l'indennità da corrispondere, ai legittimi aventi diritto (liquidazione giudiziale).
    In questo caso si utilizzerà la generale normativa di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o vi sono delle specifiche disposizioni che valgono per la liquidazione giudiziale che sta per subire l'esproprio, anche il considerazione dell' Ordinanza 16 aprile 2021, n. 10111 della Corte di Cassazione?
    Grazie
    Per Prof. Avv. Azzaro
    Avv. Lanterna
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2024 12:45

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

      L'espropriazione per pubblica utilità è un procedimento attraverso il quale la pubblica amministrazione acquisisce coattivamente i beni di proprietà privata, per il perseguimento di scopi pubblici e dietro la corresponsione di un indennizzo. La finalità di interesse generale che caratterizza l'espropriazione in quanto costituisce un indefettibile presupposto del potere di esproprio prevale sull'interesse della massa dei creditori, per cui l'espropriazione può intervenire anche in pendenza della liquidazione giudiziale ( superando il divieto di esecuzione di cui all'art. 150 CCII, che non incide sui procedimenti autoritativi - quali la procedura di esproprio - che danno luogo a rapporti non contrattuali che in nessun modo possono essere ricondotti alla categoria delle azioni esecutive (TAR Lombardia 11/09/1985, n. 676) e il diritto dei creditori si trasferisce sulla indennità di esproprio che la P.A. paga all'espropriato che, formalmente è il fallito, che mantiene la proprietà dei beni, ma va attribuita alla massa che ha la disponibilità degli stessi.
      La S. Corte richiamata (Cass. 16/04/2021, n. 10111) non è pertinente al caso in quanto essa ha ribadito, in applicazione del principio di esclusività dell'accertamento del passivo, che "l'accertamento del credito relativo all'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario poi fallito rimane devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, il cui tenore di carattere generale è finalizzato a ricondurre nella sede concorsuale, ove tutti i creditori prendono parte all'accertamento del passivo, l'accertamento del diritto di ciascuno a partecipare alla distribuzione dell'attivo". E' chiaro quindi che nel caso esaminato dalla Corte si versava nel caso (inverso a quello in esame) in cui assoggettato alla fallimento era il beneficiario della espropriazione che doveva pagare l'indennità di esproprio, e, a nostro avviso correttamente, la Corte ha statuito che il relativo credito andava accertato con il rito della verifica del passivo; nel caso in esame assoggettato alla procedura concorsuale non è il beneficiario della espropriazione ma l'espropriato, il quale è quindi creditore, e non debitore, della indennità di esproprio, per la determinazione della quale, quindi, come per l'accertamento di qualsiasi credito del fallito o del liquidato, valgono le regole ordinarie di giurisdizione e competenza.
      Zucchetti SG srl