Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compenso professionisti e cancelliere inventario

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    01/12/2016 09:04

    Compenso professionisti e cancelliere inventario

    Buongiorno,
    avrei bisogno di alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo ed erogazione dei compensi nei confronti di professionisti che collaborano a una procedura fallimentare e del cancelliere che ha collaborato all'esecuzione dell'inventario.

    1) Per quanto concerne il cancelliere, il Giudice Delegato ha liquidato un compenso di euro 200 circa.
    Per l'erogazione di tale compenso, devo applicare ritenute? E quale tipo di ritenute: da lavoro autonomo occasionale o da lavoro dipendente?
    Nel caso siano applicate ritenute, sarà necessario predisporre la Certificazione Unica e il modello 770.
    L'erogazione può essere fatta anche prima di un piano di riparto, essendo spese della procedura?

    2) Ho affidato a un consulente del lavoro l'incarico di svolgere gli adempimenti legislativi e fiscali relativi al personale dipendente che la società fallita occupava prima della cessazione dell'attivita.
    Il compenso deve essere calcolato secondo le tariffe professionali oppure secondo le tariffe degli ausiliari giudiziari?
    Nell'istanza di nomima ho fatto riferimento all'art. 32 comma 2 L.F. in merito ai coadiutori, ma leggendo altri vostri interventi, sembra si debba ritenere un semplice rapporto di lavoro autonomo.
    Il compenso può essere erogato anche prima di un piano di riparto, essendo spese di procedura? E' necessaria l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e/o del Giudice Delegato?
    Il consulente mi chiedeva inoltre se fosse necessario emettere fattura elettronica. Non si tratta di un incarico affidato direttamente dal Tribunale, quindi io propenderei per la fatturazione cartacea.

    3) Ho affidato ad un avvocato e a un ingegnere gli incarichi di legale procedura e di stimatore in sede di inventario.
    Il compenso deve essere calcolato secondo le tariffe professionali oppure secondo le tariffe degli ausiliari giudiziari?
    Il compenso può essere erogato anche prima di un piano di riparto, essendo spese di procedura? E' necessaria l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e/o del Giudice Delegato?

    Grazie mille per la cortese attenzione e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/12/2016 19:18

      RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

      Per quanto riguarda il consulente del lavoro, la linea che distingue il coadiutore da un ordinario professionista incaricato dal curatore di una prestazione di lavoro autonomo, la linea è molto sottile e non agevole da determinare. In linea di massima si può dire che si è in presenza di un coadiutore quando il curatore si avvale dell'opera di un professionista per riceverne un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali generali della procedura fallimentare; quando, invece, viene officiato un professionista per una prestazione di lavoro autonomo per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, per i quali necessiti un'attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare, non ha la competenza per farlo e di cui, pertanto, non risponde in via diretta, si è in presenza di un incarico professionale vero e proprio, con conseguente applicazione del le tariffe professionali.
      Questa distinzione è fondamentale perché, come statuito dalla S. Corte (Cass. 09/05/2011, n. 10143; Cass. 26/01/2005 n. 1568, entrambe con riferimento ad un consulente di lavoro) "Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal comma 2 dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni". (Cfr, anche Cass. 22/09/2011 n. 19399 con riferimento al consulente tecnico di parte).
      Nel suo caso, il consulente del lavoro, come lei ricorda, è stato nominato quale coadiutore del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 32 l.f., per cui ci sembra difficile ora sostenere che è intercorso un diverso rapporto.
      L'ingegnere nominato per la stima è sostanzialmente un coadiutore, anche se viene nominato, per ragioni di urgenza, direttamente dal curatore e, rispetto al coadiutore di cui parla il secondo comma dell'art. 32, la cui attività è qualificata dall'assolvimento di compiti ad ampio spettro, ha, invece, il compito specifico di determinare il valore dei beni da descrivere nell'inventario, per cui anche lo stimatore può essere qualificato un usiliario (indiretto) del giudice e pertanto, il suo compenso deve essere determinato sulla base della tabella giudiziale prevista per i periti ed i consulenti tecnici e non sulla base di altri criteri o tariffe professionali (cfr. Cass. 14/05/1997 n. 4243).
      Le problematiche sopra accennate sulla linea di demarcazione tra varie figure che collaborano con il curatore ricadono nella valutazione della posizione dell'avvocato, nel senso che se a questi viene affidato il compito di collaborare col curatore in una attività tipica di questi (ad esempio il consulente legale per la formazione dello stato passivo) si è in presenza di un coadiutore; se invece viene affidata all'avvocato lo studio per valutare la possibilità di una controversia e, a maggior ragione, ove gli venga dato il mandato per agire in giudizio, si è in presenza di un incarico professionale. In questo caso, quindi, ove non sia stato concordato il compenso, va applicata la tariffa professionale.
      In tutti i casi esaminati i crediti dei soggetti indicati sono da considerare in predeuzione, per cui vanno soddisfatti fuori riparto, man mano che scadono, a meno che l'attivo non consenta il pagamento di tutte le prededuzioni, nel qual caso bisogna procedere alla graduazione all'interno della categoria delle prededuzioni, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111bis l.f.. Il pagamento dei crediti prededucibili può essere autorizzato, come precisa nella parte finale il terzo comma dell'art. 111bis, "dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato". Nonostante la legge conceda questa alternativa, è preferibile rivolgersi al giudice perché comunque a questi bisogna chiedere poi il mandato per il prelievo della somma liquidata, per cui conviene fare una unica domanda all'organo competente per entrambe le funzioni.
      Per la parte fiscale rimettiamo la sua domanda ala sezione Fiscale.
      Zucchetti SG srl
      • Lorenzo Lorini

        Firenze
        02/12/2016 08:27

        RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

        Grazie mille per la collaborazione, siete sempre molto gentili ed efficienti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          09/12/2016 09:38

          RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

          Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, non si tratta di una prestazione effettuata a favore del Tribunale bensì della procedura, quindi concordiamo con quanto esposto nel quesito: essa non è necessaria.

          Per quanto invece riguarda la ritenuta sul compenso al cancelliere, esso rientra nella previsione dell'art. 50 (ex 47), I comma, lettera b, TUIR, che indica, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: ''le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità...''

          Di conseguenza, per quanto riguarda la ritenuta che il Curatore deve operare, si applica l'art. 24 DPR 600/73, che al primo comma recita ''I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23 che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR ... devono operare ... una ritenuta a titolo di acconto. ... Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4 .''

          I seguenti commi dell'art. 24 dettano regola particolari per tipologie particolari di reddito, fra le quali non rientra quella in esame. Di conseguenza la ritenuta deve essere operata con le regole stabilite, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 23 DPR 600/73.

          Sotto il profilo pratico, trattandosi di dipendenti che (tranne casi particolarissimi) gia' si avvalgono delle detrazioni loro spettanti (ex artt. 12 e 13 TUIR) in sede di determinazione del carico fiscale sulla retribuzione, potrebbe essere predisposta una dichiarazione semplificata, da far sottoscrivere al cancelliere, nella quale lo stesso richiede che non vengano conteggiate le detrazioni, e comunica con quale aliquota vuole gli sia effettuata la ritenuta (ovvero in che scaglione di reddito si colloca il compenso in questione).

          La ritenuta IRPEF cosi' operata dovrà essere versata con il codice 1004.
          Oltre a essa dovranno essere effettuate le ritenute per addizionale regionale e, se del caso, comunale.

          Naturalmente è auspicabile che Ministero e Agenzia delle Entrate vengano incontro alle esigenze del Curatore e ne semplifichino i compiti, magari equiparando il compenso Cancelliere per la redazione dell'inventario al compenso ai segretari comunali per la levata dei protesti, e quindi non piu' reddito assimilato al lavoro dipendente ma reddito equiparato al lavoro autonomo. Cio' consentirebbe l'applicazione della ritenuta al 20%, senza addizionali.
          Allo stato attuale della normativa non appare però possibile un comportamento diverso da quello qui sopra indicato.
          • Lorenzo Lorini

            Firenze
            21/03/2017 08:23

            RE: RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

            Buongiorno,
            riprendo il quesito che avevo aperto in merito alla determinazione dei compensi dei professionisti che assistono il curatore durante la procedura.

            Con riferimento alla quantificazione del compenso spettante ai professionisti nominati quali coadiutori, vorrei chiedervi se l'unica disposizione normativa attualmente in vigore sia il Decreto Ministero della giustizia del 30/05/2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) o se ci siano altre disposizioni vigenti in materia.

            Nel caso particolare del consulente del lavoro che assiste la procedura per gli adempimenti inerenti il personale dipendente (nel caso di specie senza alcun esercizio provvisorio e, quindi, con attività cessata da parte della società fallita), ho individuato la disposizione di cui all'art. 10 del suddetto Decreto che recita "10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05".

            E' possibile che l'ammontare complessivo del compenso spettante al consulente del lavoro sia sempre compreso in questo intervallo, senza considerare a prescindere la mole di lavoro da svolgere?
            Oppure vi sono altre disposizioni vigenti in materia?

            Vi rinrazio e porgo cordiali saluti, sempre gentilissimi.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              21/03/2017 19:28

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

              Si, i compensi spettanti ai periti e consulenti giudiziari sono ancora quelli determinati dal d.m. del 30.5.2002, che all'art. 10 prevede il compenso per le prestazioni del consulente del lavoro. Ripetiamo, si tratta dei compensi spettanti per l'attività giudiziaria e non per attività di consulenza privata, in base ad un lavoro di prestazione professionale, per la quale ultima trova applicazione la relativa tariffa professionale ove le parti non abbiamo diversamente provveduto.
              Zucchetti SG srl
              • Lorenzo Lorini

                Firenze
                27/09/2017 09:26

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

                Buongiorno,
                riprendo la presente discussione per richiederVi un'ulteriore delucidazione.
                Nell'ambito di un fallimento in cui ho nominato come coaudiutore un consulente del lavoro, ho terminato le attività liquidatorie e ho intenzione di presentare il rendiconto finale (attivo liquidato circa 2.300 euro).
                Prima, tuttavia, avrei intenzione di chiedere al giudice delegato la liquidazione del compenso spettante al consulente del lavoro, secondo i parametri previsti dall'art. 10 del d.m. del 30.5.2002, per poi procedere, successivamente all'approvazione del rendiconto, alla richiesta di liquidazione del mio compenso da Curatore e all'eventuale riparto finale, che sostanzialmente dipenderà dall'importo liquidatomi come compenso.
                Nel caso di riparto finale, i privilegiati di grado principale sono tre dipendenti e l'Inps successivamente alle istanze di surroga già accolte, che entrerebbero in concorso tra loro per TFR e retribuzioni.
                In caso di pagamento ai dipendenti, che avverrebbe molto probabilmente nel 2018, sarebbe pertanto necessario procedere agli adempimenti fiscali, quali predisposizione CU e presentazione modello 770.
                A tal proposito vorrei chiederVi:
                1. è molto probabile che al momento della predisposizione di CU e 770 (anno 2019 per importi erogati nel 2018) il fallimento sia già chiuso, con cancellazione della società dal Registro Imprese; come posso a quel punto eseguire gli adempimenti fiscali necessari?
                2. riguardo alla determinazione e liquidazione del compenso del consulente del lavoro, che mi coadiuverà anche nell'esecuzione degli adempimenti fiscali sopra descritti, come dovrei comportarmi, stante il fatto che il riparto finale sarebbe già stato eseguito in quel momento? Considerare tali attività nel compenso di cui chiederò la liquidazione al giudice delegato prima del rendiconto? Oppure chiedere la liquidazione di un'ulteriore somma dopo il rendiconto e la liquidazione del mio compenso da Curatore?
                Grazie dell'attenzione e del Vostro prezioso aiuto.
                Cordiali saluti.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  28/09/2017 09:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

                  Per quanto riguarda la prima domanda, il Curatore mantiene, anche dopo la chiusura del fallimento, la legittimazione a presentare le dichiarazioni che le competono, quindi la dichiarazione dei redditi finale, la dichiarazione IVA e le eventuali CU e Mod. 770.

                  Per quanto riguarda la seconda, la strada più lineare è far liquidare il compenso al consulente del lavoro sia per l'attività passata che per quella futura, così da pagarlo prima del riparto ovvero contestualmente al riparto, assieme al compenso al Curatore.
                • Lorenzo Lorini

                  Firenze
                  15/01/2018 10:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

                  Buongiorno,
                  riprendo la presente discussione per richiederVi un'ulteriore delucidazione.
                  Per la stima del compenso spettante all'ingegnere nominato stimatore in sede d'inventario, il quale ha periziato beni costituiti sostanzialmente da attrezzature da ristorazione, oltre stoviglie e arredo di vario genere, può essere corretto far riferimento all'art. 11 del D.M. 30.05.2002 "Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, ecc."?
                  Grazie e cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/01/2018 19:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso professionisti e cancelliere inventario

                  L'art. 11 del d.m n. 24225 del 2002 tratta della "perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili", per cui la stima da lei indicata potrebbe rientare nella previsione delle macchine isolate e loro parti.
                  Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Caldana

        Vicenza
        16/12/2024 12:35

        RE: RE: Compenso cancelliere inventario

        Buongiorno, chiedo un chiarimento alla luce dell'obbligo di comunicazione all'INPS ex decreto fisco-lavoro n. 146-2021 che ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva all'INPS dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
        Il Cancelliere è uscito per l'inventario con lo scrivente Curatore nell'estate 2022 per un fallimento e recentemente il Tribunale gli ha liquidato il compenso. Quale compenso occasione, a Vostro parere, avrebbe dovuto essere soggetto alla comunicazione all'INPS o, come penso, questo tipo di attività è esclusa essendo nomina da Tribunale? Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/12/2024 19:55

          RE: RE: RE: Compenso cancelliere inventario

          La comunicazione cui le fa riferimento riguarda i rapporti di prestazione occasionale di lavoro diretti ad acquisire prestazioni di lavoro per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla legge. Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori devono essere registrati sulla piattaforma delle prestazioni occasionali; anzi dal 1° luglio 2024 è necessario che i prestatori si registrino prima su MyINPS, dove devono inserire e convalidare i dati di contatto quali indirizzo email/PEC e numero telefonico.
          Queste situazioni nulla hanno a che vedere con il lavoro del cancelliere il quale, in funzione del suo ufficio e del ruolo che ricopre, è incaricato di partecipare alla redazione dell'inventario.
          Zucchetti SG srl