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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
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Giovanna Iovene
PORTICI (NA)23/04/2024 13:28Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buongiorno, vorrei sapere se dopo il primo popolamento avvenuto con l'esibizione di titoli e nomine devo provvedere all'aggiornamento biennale 2024-2025 facendo un unico corso di 40 ore o posso fare un carso di 20 ore per l'anno 2024 e un altro per il 2025 di altre 20 ore, poichè avevo provveduto sul portale Bluenext ad effettuare un corso di 20 ma il sistema non lo ha accettato.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza23/04/2024 17:27RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
L'art. 356 CCII richiama per l'aggiornamento il d.m.24.09.2014, n. 202, il cui art. 4, comma 5, richiede alla lett. d) l'acquisizione "di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento….". Da questa previsione deduciamo che l'aggiornamento deve essere biennale per complessive 40 ore, per cui queste possono essere distribuite anche pariteticamente in due anni.
Zucchetti SG srl-
Luca Sorrentino
CAVA DE' TIRRENI (SA)04/06/2024 09:53RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buongiorno sono iscritto all'albo dei gestori della crisi fin dal primo popolamento . Non ho effettuato la formazione il primo anno (iscritto a fine marzo 2023). Sono in tempo per effettuare l'aggiornamento biennale? grazie -
Zucchetti SG
09/06/2024 11:56RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Come dicevamo nella risposta precedente, l'art. 356 CCII disciplina l'aggiornamento dei gli iscritti rinviando alla disciplina di cui al d.m.24.09.2014, n. 202.
Esso, all'art. 4, comma 5, richiede alla lett. d) l'acquisizione "di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento….".
Da questa previsione ricaviamo il convincimento che l'aggiornamento prevede 40 ore di formazione ogni biennio, senza specificare altro, per cui l'onere formativo può essere assolto, per intero, in qualsiasi momento.-
Vincenzo Piazza
Parma10/10/2024 15:27RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buongiorno,
riprendo la discussione per avere un ulteriore chiarimento.
Posto che il corso di aggiornamento deve essere erogato dalle Università, pubbliche e private o anche direttamente dagli ordini professionali, non mi pare però di aver letto nulla al riguardo della durata minima dei singoli corsi, come invece era stato chiarito per il primo popolamento (40 ore complessive eventualmente da fare con più corsi di durata non inferiore alle 12 ore ciascuno, se non ricordo male).
Per l'aggiornamento biennale risulterebbe quindi possibile fare, ad esempio, 20 corsi da 2 crediti l'uno?
Grazie-
Gabriele Coppi
Modena11/10/2024 15:44RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buon pomeriggio, mi inserisco nella discussione per chiedere la conferma che il corso di 40 ore di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 5, lett. b) e dell'art. 6 DM 202/2014 per l'iscrizione all'albo e quello di 40 ore nel biennio di cui all'art. 4, comma 5, lett. d) per il mantenimento dell'iscrizione valgano sia per il Gestore OCC che per il curatore della liquidazione controllata.
In altre parole, visto che il DM 202/2014 regola i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è richiamato dall'art. 356 CCII che regola i requisiti dell'iscrizione all'albo di curatore/commissario/ giudiziale, mi pare di capire che la partecipazione a questi corsi è abilitante sia per l'uno che per l'altro albo.
E' corretto?-
Zucchetti SG
Vicenza13/10/2024 17:45RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Si è corretto.
Zucchetti SG srl-
Bruno Mellarini
MERANO (BZ)10/01/2025 11:28RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buongiorno,
leggendo la circolare ministeriale del 26 gennaio 2023 mi viene qualche dubbio che i corsi di aggiornamento biennale per i gestori della crisi da sovraindebitamento valgano anche per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei curatori della liquidazione giudiziale/commissari ecc.
Quanto alle materie dei corsi, c'è infatti un richiamo all'oggetto dei corsi per la prima iscrizione nell'albo dei curatori, che riguardano specificamente gli istituti della crisi di impresa.
Mi potete confermare che i corsi sul sovraindebitamento abilitano al mantenimento in entrambi gli albi?
Grazie, cordiali saluti
Bruno Mellarini -
Zucchetti SG
Vicenza11/01/2025 17:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Gli obblighi formativi dei gestori nominati dall'OCC non sono quelli di cui all'art. 356 c.c.i.i..
Per i gestori, infatti, la disciplina per l'iscrizione e l'aggiornamento è quella di cui all'art. 5 del DM 202/2014, sebbene il comma secondo dell'art. 356 rimandi ad essa. Peraltro, il d.lgs n. 136/2024, nel riscrivere l'art. 356, ha avvicinato di molto le relative regole, anche se permangono talune differenze.
Per i curatori, commissari giudiziali e liquidatori il comma secondo dell'art. 356 prevede che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che abbiano assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Per gli avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di 40 ore.
Per il mantenimento dell'iscrizione è inoltre previsto un aggiornamento biennale, che per gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro è di 18 ore (in luogo dei 40 previsti dalla lett. d) del comma 5).
Anche per coloro che intendono svolgere le funzioni di gestori delle crisi da sovraindebitamento è necessario assolvere alla formazione di cui al medesimo art. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014. Pure in questo caso, per gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili la durata dei corsi è fissata in 40 ore ed è previsto (come fa l'art. 356 c.c.i.i.) l'esonero dall'applicazione della lettera c). Non è invece previsto l'esonero dall'applicazione della lettera d), con la conseguenza che per il mantenimento dell'iscrizione il corso biennale deve essere di 40 ore.
Dunque, in definitiva:
sia per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, sia per ricoprire le funzioni di gestori della crisi da sovraindebitamento, avvocati e dottori commercialisti devono svolgere una formazione iniziale di 40 ore; viceversa mentre le categorie professionali suddette devono sostenere un aggiornamento biennale di 18 ore per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, per continuare a svolgere le funzioni di gestori della crisi la durata dell'aggiornamento biennale è di 40 ore, come quella iniziale.
Infine, solo i programmi dei corsi per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 c.c.i.i. devono essere conformi alle linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.
Zucchetti SG srl -
Franco Gliatta
Cortona (AR)31/01/2025 16:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buonasera,
tramite piattaforma on line ("Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento a fronte delle novità introdotte dal CCII - 2024" organizzato da Ordine Commercialisti di Torino) ho assolto l'obbligo formativo (40 ore) quale gestore della crisi di cui all'art. 4 DM 24 settembre 2014, n. 202.
Mi chiedo se l'assolvimento anzidetto valga anche per il mantenimento dell'iscrizione quale curatore/commissario ai sensi dell'art. 356 CCII.
In altri termini, posto che i corsi ex art. 356 co. 2 CCII devono essere conformi alle linee guida elaborate dalla scuola superiore della magistratura (requisito non richiesto nei corsi per i gestori delle crisi da sovraindebitamento), come può aversi riscontro di tale conformità così da inserire, ottenendo esito positivo, l'attestato di assolvimento di cui sopra nel sito del ministero per i gestori della crisi di impresa?
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Zucchetti SG
02/02/2025 16:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
A nostro avviso no.
Invero, come abbiamo osservato in una precedente risposta, anche per coloro che intendono svolgere le funzioni di gestori delle crisi da sovraindebitamento è necessario assolvere alla formazione di cui al medesimo art. 2 comma 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014. Per gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili la durata dei corsi è fissata in 40 ore ed è previsto (come fa l'art. 356 c.c.i.i.) l'esonero dall'applicazione della lettera c). Non è invece previsto l'esonero dall'applicazione della lettera d), con la conseguenza che per il mantenimento dell'iscrizione il corso biennale deve essere di 40 ore.
Dunque, sia per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, sia per ricoprire le funzioni di gestori della crisi da sovraindebitamento, avvocati e dottori commercialisti devono svolgere una formazione iniziale di 40 ore.
Viceversa, le categorie professionali suddette:
devono sostenere un aggiornamento biennale di 18 ore per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356;
devono frequentare un corso di aggiornamento biennale della durata di 40 ore (come quello iniziale) per continuare a svolgere le funzioni di gestori della crisi.
Quindi si potrebbe dire, ad una prima analisi, che coloro i quali hanno frequentato un corso di aggiornamento biennale della durata di 40 ore per ricoprire le funzioni di gestore della crisi, hanno automaticamente assolto anche all'obbligo di aggiornamento biennale previsto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356.
Sennonché non è così poiché il codice della crisi, all'art. 356 comma 2 prescrive che "La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento", con la conseguenza che il corso di aggiornamento per gestore della crisi è valido anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356 solo se quel corso è conforme alle linee guida generali elaborate dalla scuola superiore della magistratura, ai fini dell'elenco di cui all'art. 356.
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Zucchetti SG
Vicenza13/10/2024 10:51RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
L'art. 356, comma 2, c.c.i.i., richiede quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, "l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale ai sensi del predetto decreto", ossia del d.m. n. 202 del 2014. Orbene l'art. 4, comma 5, lett. d) di tale decreto richiede soltanto "l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata".
Da questa previsione, in mancanza di altre precisazioni ministeriali, deduciamo che l'aggiornamento deve essere biennale per complessive 40 ore, e che queste dovrebbero essere distribuite pariteticamente in due anni e periodicamente in ciascuno dei due.
Zucchetti SG srl-
Zucchetti SG
Vicenza13/10/2024 12:41RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Alla risposta data al dott. Piazza facciamo una postilla alla luce dell'ultima versione dell'art. 356 c.c.i.i. Il comma 2 ora prevede che "Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione
un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto
ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua".
Per i professionisti indicati, quindi, l'aggiornamento biennale è di 18 ore da distribiore come detto nella precedente risposta, con l'ulteriore possibilità attribuita agli ordini professionali dall'ultimo periodo riportato.
Zucchetti SG srl
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Giovanni Campanini
REGGIO EMILIA (RE)30/10/2024 16:43RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Buon giorno,
chiedo ulteriore conforto di quanto già specificato in quanto non mi è chiaro, dato che parrebbero 2 interpretazioni differenti da parte di Zucchetti, in merito all'assolvimento biennale. Mi spiego.
Il primo popolamento è avvenuto per tutti nel 2023 (domande dal 5/1 al 31/3)
In una risposta alla dr. Iovene Zucchetti segnala che l'assolvimento biennale post iscrizione 2024/2025 va fatto con 20 ore ogni anno o 40 ore anche uno dei due anni soltanto.
Ma il dr. Sorrentino che scrive espressamente come per altro il sottoscritto che è iscritto dal 2023, parrebbe che sia obbligato all'assolvimento biennale sin dal primo anno ovvero entro il 2024 deve aver assolto per intero le 40 ore.
A mio modesto modo di vedere tale seconda interpretazione cozza con la prima della dr. Iovene che sostanzialmente non ha effettuato alcun aggiornamento nel 2023 e fa decorrere il periodo biennale dal 2024.
Non avendo chiaro il quadro chiedo cortesemente una ulteriore delucidazione da parte di Zucchetti, se il 2023 anno in cui con la sola esibizione di titoli e nomine ci si è iscritti, rientra nel biennio di obbligo formativo oppure il biennio inizia dall'anno successivo all'iscrizione all'albo.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza01/11/2024 17:37RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Nell'argomento 'Varie'
è stata inserita una nuova risposta con oggetto 'RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.'
Da parte di: Giovanni Campanini
Buon giorno,
chiedo ulteriore conforto di quanto già specificato in quanto non mi è chiaro, dato che parrebbero 2 interpretazioni differenti da parte di Zucchetti, in merito all'assolvimento biennale. Mi spiego.
Il primo popolamento è avvenuto per tutti nel 2023 (domande dal 5/1 al 31/3)
In una risposta alla dr. Iovene Zucchetti segnala che l'assolvimento biennale post iscrizione 2024/2025 va fatto con 20 ore ogni anno o 40 ore anche uno dei due anni soltanto.
Ma il dr. Sorrentino che scrive espressamente come per altro il sottoscritto che è iscritto dal 2023, parrebbe che sia obbligato all'assolvimento biennale sin dal primo anno ovvero entro il 2024 deve aver assolto per intero le 40 ore.
A mio modesto modo di vedere tale seconda interpretazione cozza con la prima della dr. Iovene che sostanzialmente non ha effettuato alcun aggiornamento nel 2023 e fa decorrere il periodo biennale dal 2024.
Non avendo chiaro il quadro chiedo cortesemente una ulteriore delucidazione da parte di Zucchetti, se il 2023 anno in cui con la sola esibizione di titoli e nomine ci si è iscritti, rientra nel biennio di obbligo formativo oppure il biennio inizia dall'anno successivo all'iscrizione all'albo.
Grazie -
Zucchetti SG
Vicenza01/11/2024 17:41RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Operando l'aggiornamento biennale di 40 ore, la nostra opinione è quella espressa nella prima risposta data al dott. Jovine e ripetuta in quella data al dott. Piazza del 13.10.24 secondo cui "Da questa previsione, in mancanza di altre precisazioni ministeriali, deduciamo che l'aggiornamento deve essere biennale per complessive 40 ore, e che queste dovrebbero essere distribuite pariteticamente in due anni e periodicamente in ciascuno dei due". La risposta data al dott. Sorrentino del 9.6.24 era peculiare al caso prospettato in cui il professionista non aveva effettuato la formazione nel primo anno del biennio e chiedeva se era in tempo per effettuare l'aggiornamento biennale; in un caso del genere abbiamo ritenuto che di dare risposta positiva in via sanatoria della omissione precedente, sembrandoci eccessivamente penalizzante escludere l'ahhiornamento per chi ha interesse a farlo ma non ha usufruito, come di regola dovrebbe essere, le ore nei due anni.
Quanto all'ultimo quesito, premesso che siamo sempre nell'ordine delle interpretazioni, a noi pare che la dizione legislativa di cui all'art. 356 c.c.i.i., secondo cui "Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all'aggiornamento di cui al primo periodo, anche un aggiornamento biennale della durata di …" sia indicativa dell'intento di mantenere un continuo aggiornamento per cui esso dovrebbe iniziare fin dal primo anno della iscrizione.
Zucchetti SG srl
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Luca Lupetti
RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
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Zucchetti SG
Vicenza04/11/2024 20:01RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Abbiamo risposto a questa domanda nella risposta che precede. Quando abiamo detto che, pur rimanendo nell'ordine delle interpretazioni, a nostro avviso l'intento del legislatore è quello di "mantenere un continuo aggiornamento per cui esso dovrebbe iniziare fin dal primo anno della iscrizione"
Zucchetti SG srl
Francesco Casadei Gardini
RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circolare del Ministero della Giustizia n. 45 del 4.1.2023, il numero di ore di formazione necessaria al mantenimento dell'iscrizione è stato ridotto a 18 (dalle precedenti 40). Chiedo se, a Vs parere, avendo già effettuato un corso accreditato che ha previsto le 40 ore di formazione (come da previgente obbligo) esso sia sufficiente nel ritenere l'obbligo come espletato ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo gestori della crisi (come io credo, e spero)
Grazie
F.Gardini
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Zucchetti SG
Vicenza05/11/2024 19:28RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Riteniamo anche noi che le 40 ore di corso già effettuate esauriscono l'obbligo ora fissato in 18 ore dato che il più comprende il meno. Se poi lei intende sapere se, avendo effetuato un corso di 40 ore in un anno, debba comunque fare un aggiornamento suppletivo nell'anno successivo, riteniamo che, benchè la legge voglia distribuire le ore minime di aggiornamento (siano esse 18 che 40) in un biennio proporzionalmente, se un professionista esaurisce l'intero percorso in un anno, non pensiamo che debba ripetere l'aggiornamento per l'anno successivo.
Zucchetti SG srl
Antonella Martini
RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Ho già assolto all'obbligo dell' aggiornamento biennale prima dell'entrata in vigore del Correttivo ter.
Ora, circola voce, che per chi ha già
adempiuto all'obbligo formativo prima del suddetto Correttivo ter debba conseguire ulteriori 18 crediti proprio in funzione dello stesso. Chiedo la Vs. opinione in merito visto che, salvo errori, non mi sembra che l'art. 356
II c. CCII faccia alcun riferimento in merito.
Si ringrazia per una cortese risposta.
Antonella Martini
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Zucchetti SG
Vicenza14/01/2025 18:06RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Siamo d'accordo con lei. Il terzo correttivo ha (in estrema sintesi) ridotto la durata dell'aggiornamento biennale, da 40 a 18 ore, di modo che, chi ha già espletato l'aggiornamento di 40 ore, ha fatto più di quanto ora previsto dalla legge, per cui , a nostro avviso, non deve nuovamente fare l'aggiornamento ridotto.
Zucchetti SG srl-
Antonella Martini
Verona14/01/2025 18:48RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.
Grazie mille per il riscontro.
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