Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    23/04/2024 13:28

    Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

    Buongiorno, vorrei sapere se dopo il primo popolamento avvenuto con l'esibizione di titoli e nomine devo provvedere all'aggiornamento biennale 2024-2025 facendo un unico corso di 40 ore o posso fare un carso di 20 ore per l'anno 2024 e un altro per il 2025 di altre 20 ore, poichè avevo provveduto sul portale Bluenext ad effettuare un corso di 20 ma il sistema non lo ha accettato.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2024 17:27

      RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

      L'art. 356 CCII richiama per l'aggiornamento il d.m.24.09.2014, n. 202, il cui art. 4, comma 5, richiede alla lett. d) l'acquisizione "di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento….". Da questa previsione deduciamo che l'aggiornamento deve essere biennale per complessive 40 ore, per cui queste possono essere distribuite anche pariteticamente in due anni.
      Zucchetti SG srl
      • Luca Sorrentino

        CAVA DE' TIRRENI (SA)
        04/06/2024 09:53

        RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

        Buongiorno sono iscritto all'albo dei gestori della crisi fin dal primo popolamento . Non ho effettuato la formazione il primo anno (iscritto a fine marzo 2023). Sono in tempo per effettuare l'aggiornamento biennale? grazie
        • Zucchetti SG

          09/06/2024 11:56

          RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

          Come dicevamo nella risposta precedente, l'art. 356 CCII disciplina l'aggiornamento dei gli iscritti rinviando alla disciplina di cui al d.m.24.09.2014, n. 202.
          Esso, all'art. 4, comma 5, richiede alla lett. d) l'acquisizione "di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento….".
          Da questa previsione ricaviamo il convincimento che l'aggiornamento prevede 40 ore di formazione ogni biennio, senza specificare altro, per cui l'onere formativo può essere assolto, per intero, in qualsiasi momento.
          • Vincenzo Piazza

            Parma
            10/10/2024 15:27

            RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

            Buongiorno,
            riprendo la discussione per avere un ulteriore chiarimento.
            Posto che il corso di aggiornamento deve essere erogato dalle Università, pubbliche e private o anche direttamente dagli ordini professionali, non mi pare però di aver letto nulla al riguardo della durata minima dei singoli corsi, come invece era stato chiarito per il primo popolamento (40 ore complessive eventualmente da fare con più corsi di durata non inferiore alle 12 ore ciascuno, se non ricordo male).

            Per l'aggiornamento biennale risulterebbe quindi possibile fare, ad esempio, 20 corsi da 2 crediti l'uno?
            Grazie
            • Gabriele Coppi

              Modena
              11/10/2024 15:44

              RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

              Buon pomeriggio, mi inserisco nella discussione per chiedere la conferma che il corso di 40 ore di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 5, lett. b) e dell'art. 6 DM 202/2014 per l'iscrizione all'albo e quello di 40 ore nel biennio di cui all'art. 4, comma 5, lett. d) per il mantenimento dell'iscrizione valgano sia per il Gestore OCC che per il curatore della liquidazione controllata.
              In altre parole, visto che il DM 202/2014 regola i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è richiamato dall'art. 356 CCII che regola i requisiti dell'iscrizione all'albo di curatore/commissario/ giudiziale, mi pare di capire che la partecipazione a questi corsi è abilitante sia per l'uno che per l'altro albo.
              E' corretto?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                13/10/2024 17:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

                Si è corretto.
                Zucchetti SG srl
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/10/2024 10:51

              RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

              L'art. 356, comma 2, c.c.i.i., richiede quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, "l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale ai sensi del predetto decreto", ossia del d.m. n. 202 del 2014. Orbene l'art. 4, comma 5, lett. d) di tale decreto richiede soltanto "l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata".
              Da questa previsione, in mancanza di altre precisazioni ministeriali, deduciamo che l'aggiornamento deve essere biennale per complessive 40 ore, e che queste dovrebbero essere distribuite pariteticamente in due anni e periodicamente in ciascuno dei due.
              Zucchetti SG srl
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                13/10/2024 12:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

                Alla risposta data al dott. Piazza facciamo una postilla alla luce dell'ultima versione dell'art. 356 c.c.i.i. Il comma 2 ora prevede che "Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione
                un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto
                ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua".
                Per i professionisti indicati, quindi, l'aggiornamento biennale è di 18 ore da distribiore come detto nella precedente risposta, con l'ulteriore possibilità attribuita agli ordini professionali dall'ultimo periodo riportato.
                Zucchetti SG srl
        • Giovanni Campanini

          REGGIO EMILIA (RE)
          30/10/2024 16:43

          RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

          Buon giorno,
          chiedo ulteriore conforto di quanto già specificato in quanto non mi è chiaro, dato che parrebbero 2 interpretazioni differenti da parte di Zucchetti, in merito all'assolvimento biennale. Mi spiego.
          Il primo popolamento è avvenuto per tutti nel 2023 (domande dal 5/1 al 31/3)
          In una risposta alla dr. Iovene Zucchetti segnala che l'assolvimento biennale post iscrizione 2024/2025 va fatto con 20 ore ogni anno o 40 ore anche uno dei due anni soltanto.
          Ma il dr. Sorrentino che scrive espressamente come per altro il sottoscritto che è iscritto dal 2023, parrebbe che sia obbligato all'assolvimento biennale sin dal primo anno ovvero entro il 2024 deve aver assolto per intero le 40 ore.
          A mio modesto modo di vedere tale seconda interpretazione cozza con la prima della dr. Iovene che sostanzialmente non ha effettuato alcun aggiornamento nel 2023 e fa decorrere il periodo biennale dal 2024.
          Non avendo chiaro il quadro chiedo cortesemente una ulteriore delucidazione da parte di Zucchetti, se il 2023 anno in cui con la sola esibizione di titoli e nomine ci si è iscritti, rientra nel biennio di obbligo formativo oppure il biennio inizia dall'anno successivo all'iscrizione all'albo.
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            01/11/2024 17:37

            RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

            Nell'argomento 'Varie'
            è stata inserita una nuova risposta con oggetto 'RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.'
            Da parte di: Giovanni Campanini
            Buon giorno,
            chiedo ulteriore conforto di quanto già specificato in quanto non mi è chiaro, dato che parrebbero 2 interpretazioni differenti da parte di Zucchetti, in merito all'assolvimento biennale. Mi spiego.
            Il primo popolamento è avvenuto per tutti nel 2023 (domande dal 5/1 al 31/3)
            In una risposta alla dr. Iovene Zucchetti segnala che l'assolvimento biennale post iscrizione 2024/2025 va fatto con 20 ore ogni anno o 40 ore anche uno dei due anni soltanto.
            Ma il dr. Sorrentino che scrive espressamente come per altro il sottoscritto che è iscritto dal 2023, parrebbe che sia obbligato all'assolvimento biennale sin dal primo anno ovvero entro il 2024 deve aver assolto per intero le 40 ore.
            A mio modesto modo di vedere tale seconda interpretazione cozza con la prima della dr. Iovene che sostanzialmente non ha effettuato alcun aggiornamento nel 2023 e fa decorrere il periodo biennale dal 2024.
            Non avendo chiaro il quadro chiedo cortesemente una ulteriore delucidazione da parte di Zucchetti, se il 2023 anno in cui con la sola esibizione di titoli e nomine ci si è iscritti, rientra nel biennio di obbligo formativo oppure il biennio inizia dall'anno successivo all'iscrizione all'albo.
            Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            01/11/2024 17:41

            RE: RE: RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.


            Operando l'aggiornamento biennale di 40 ore, la nostra opinione è quella espressa nella prima risposta data al dott. Jovine e ripetuta in quella data al dott. Piazza del 13.10.24 secondo cui "Da questa previsione, in mancanza di altre precisazioni ministeriali, deduciamo che l'aggiornamento deve essere biennale per complessive 40 ore, e che queste dovrebbero essere distribuite pariteticamente in due anni e periodicamente in ciascuno dei due". La risposta data al dott. Sorrentino del 9.6.24 era peculiare al caso prospettato in cui il professionista non aveva effettuato la formazione nel primo anno del biennio e chiedeva se era in tempo per effettuare l'aggiornamento biennale; in un caso del genere abbiamo ritenuto che di dare risposta positiva in via sanatoria della omissione precedente, sembrandoci eccessivamente penalizzante escludere l'ahhiornamento per chi ha interesse a farlo ma non ha usufruito, come di regola dovrebbe essere, le ore nei due anni.
            Quanto all'ultimo quesito, premesso che siamo sempre nell'ordine delle interpretazioni, a noi pare che la dizione legislativa di cui all'art. 356 c.c.i.i., secondo cui "Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all'aggiornamento di cui al primo periodo, anche un aggiornamento biennale della durata di …" sia indicativa dell'intento di mantenere un continuo aggiornamento per cui esso dovrebbe iniziare fin dal primo anno della iscrizione.
            Zucchetti SG srl
    • Luca Lupetti

      Castelnuovo di Garfagnana (LU)
      04/11/2024 14:05

      RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

      Poichè l'aggiornamento biennale "dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'Abo medesimo" (faq Ministero della Giustizia Sezione E) si chiede se è corretto che un soggetto che si è iscritto, primo popolamento, nel 2023 debba seguire il corso per il mantenimento entro l'anno 2025,
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/11/2024 20:01

        RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

        Abbiamo risposto a questa domanda nella risposta che precede. Quando abiamo detto che, pur rimanendo nell'ordine delle interpretazioni, a nostro avviso l'intento del legislatore è quello di "mantenere un continuo aggiornamento per cui esso dovrebbe iniziare fin dal primo anno della iscrizione"
        Zucchetti SG srl
    • Francesco Casadei Gardini

      FORLI' (FC)
      05/11/2024 16:49

      RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

      Buongiorno, a seguito dell'aggiornamento operato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (G.U. 27 settembre 2024, n. 227) e nel rispetto del D.M. 202/2014, del D.M. 75/2022, delle Linee Guida
      emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circolare del Ministero della Giustizia n. 45 del 4.1.2023, il numero di ore di formazione necessaria al mantenimento dell'iscrizione è stato ridotto a 18 (dalle precedenti 40). Chiedo se, a Vs parere, avendo già effettuato un corso accreditato che ha previsto le 40 ore di formazione (come da previgente obbligo) esso sia sufficiente nel ritenere l'obbligo come espletato ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo gestori della crisi (come io credo, e spero)
      Grazie
      F.Gardini
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/11/2024 19:28

        RE: RE: Mantenimento della iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

        Riteniamo anche noi che le 40 ore di corso già effettuate esauriscono l'obbligo ora fissato in 18 ore dato che il più comprende il meno. Se poi lei intende sapere se, avendo effetuato un corso di 40 ore in un anno, debba comunque fare un aggiornamento suppletivo nell'anno successivo, riteniamo che, benchè la legge voglia distribuire le ore minime di aggiornamento (siano esse 18 che 40) in un biennio proporzionalmente, se un professionista esaurisce l'intero percorso in un anno, non pensiamo che debba ripetere l'aggiornamento per l'anno successivo.
        Zucchetti SG srl