Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

affitto ramo d'azienda con dipendenti, e cessione con asta

  • Silvia Pavanello

    Milano
    19/09/2022 14:48

    affitto ramo d'azienda con dipendenti, e cessione con asta

    Buon pomeriggio.
    Una società fallita ha affittato, ante fallimento, un ramo d'azienda e tale affitto è proseguito in pendenza di procedura.
    Tra le clausole era previsto il subentro nei rapporti di lavoro subordinato ( meno di 15 dipendenti). Tutti i dipendenti si sono dimessi ( e assunti dal nuovo affittuario ante procedura ) ,salvo uno , che è rimasto alle dipendenze fino al fallimento, e successivamente dimessosi, è stato poi assunto dall''affittuaria .
    Il ramo d'azienda , unitamente all'immobile della società, è ora oggetto di vendita competitiva , a mezzo gestore telematico.
    Domanda: il Fallimento deve o meno sciogliersi dal contratto d'affitto d'azienda pendente ( recesso ex art. 79 LF ancora in essere per accordo delle parti), a seguito della vendita competitiva ?
    Se il contratto d'azienda si scioglie, i dipendenti "retrocedono" al Fallimento e, quindi ,quest'ultimo è obbligato in solido ( in prededuzione) al riconoscimento del TFR e delle eventuali spettanza non versate , maturate con l'attuale affittuario ( tutti i dipendenti si sono già insiniuati per TFR e ultime tre mensilità )?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2022 19:22

      RE: affitto ramo d'azienda con dipendenti, e cessione con asta

      L'art. 79 l. fall. prevede che "Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". Come si vede il curatore non è libero di recedere dal contratto quando vuole, ma lo può fare (così come l'altra parte) solo sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, e pagando un equo indennizzo, per cui se il recesso non è avvenuto nel termine indicato, l'affitto continua per legge fino alla scadenza prevista contrattualmente.
      Se è questa la situazione, come presumiamo, quando pone in vendita l'azienda, la stessa viene venduta con l'affitto in corso che l'aggiudicatario è tenuto a rispettare e dell'esistenza di tale affitto se ne è dato ovviamente atto nell'atto dispositivo della vendita, altrimenti non si illustra ai possibili concorrenti la reale situazione.
      Effettuata la vendita con l'affitto in corso che rimane fino alla scadenza naturale, a questa data l'azienda va retrocessa al proprietario del momento e , quindi a chi ha acquistato la stessa.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Ghelfi

        Milano
        23/09/2022 10:30

        RE: RE: affitto ramo d'azienda con dipendenti, e cessione con asta


        Ringrazio molto del pronto riscontro.
        nel caso di specie si precisa quanto segue :
        - il diritto di recesso ex art 79 L.F. scadente nei 60 gg, è stato più volte prorogato prima della sua scadenza con il consenso delle parti (fallimento e affittuario del ramo), ed è quindi ancora esercitabile da entrambe le parti.
        - l'affittuario ha previsto nel contratto di affitto la rinuncia all'equo indennizzo in caso di recesso
        - la presenza del contratto di affitto del ramo è stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di vendita
        - i rapporti di lavoro con il personale sono cessati ante fallimento; tutti i dipendenti si sono insinuati al passivo del fallimento e hanno chiesto (ed ottenuto) la surroga dell'inps per le tre ultime mensilità e per il TFR
        - l'affittuaria aveva assunto, prima della dichiarazione di fallimento, alcuni dei dipendenti già cessati in capo alla società poi fallita: i loro rapporti di lavoro non sono inclusi nel ramo oggetto di vendita, in quanto i contratti di lavoro sono stati stipulati tutti ex novo dall'affittuaria. Il ramo è venduto quindi senza alcun rapporto di lavoro, né crediti o debiti di qualsiasi natura (contempla infatti solo avviamento, magazzino, cespiti, immobile).


        Ciò premesso, si chiede se:
        - per i debiti verso il personale (sia per le retribuzioni che per il TFR) maturati dopo stipula del contratto di affitto in capo all'affittuaria sia prevista:
        a) la solidarietà del fallimento in caso esercizio della facoltà di recesso ex art. 79 LF
        b) la solidarietà dell'aggiudicatario del ramo oggetto di vendita, in caso di prosecuzione del contratto di affitto sino alla sua scadenza naturale
        - i rapporti di lavoro (tutti cessati ante fallimento) con il personale assunto ex novo dall'affittuaria vengano automaticamente trasferiti all'aggiudicatario assieme al ramo:
        a) in caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 79 LF da parte del fallimento
        b) in caso di cessazione del contratto di affitto (alla sua scadenza naturale) in capo all'aggiudicatario del ramo

        In sintesi, si chiede se con l'esercizio del diritto di recesso ex art. 79 LF da parte del fallimento (con efficacia dalla data di trasferimento della proprietà del ramo all'aggiudicatario) risulti possibile evitare la solidarietà (per i nuovi debiti e per il nuovo TFR maturati in capo all'affittuaria) e evitare il passaggio automatico dei nuovi rapporti di lavoro attivati dall'affittuaria (con alcuni ex dipendenti della società poi fallita, e con alcuni nuovi dipendenti)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/09/2022 18:58

          RE: RE: RE: affitto ramo d'azienda con dipendenti, e cessione con asta

          Adesso la questione è più chiara, anche se rimane qualche zona d'ombra. Il dato di partenza è che il fallito, prima della dichiarazione di fallimento, ha definito i rapporti di lavoro con tutti i dipendenti ed ha affittato l'azienda (o un ramo della stessa); l'affittuario ha assunto, con nuovo contratto alcuni dei dipendenti che erano stati licenziati prima del fallimento.
          Non interessa in questa sede indagare sulla regolarità di tale iter; quello che interessa è che il contratto di affitto di azienda è continuato con il fallimento e il curatore e l'affittuario hanno "ripetutamente" prorogato il termine di giorni 60 dalla dichiarazione previsto dall'art. 79 l. fall. per il recesso. Nel frattempo l'azienda è stata posta in vendita e delle "presenza del contratto di affitto del ramo è stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di vendita"; ciò nonostante lei chiede quali possono essere gli effetti del recesso del curatore si debiti da lavoro maturati nel corso dell'affitto.
          Non ci è chiaro, (ed ecco la zona d'ombra), come, da un lato, sia stata indetta la vendita dell'azienda con specificazione che la stessa (o un ramo di essa) è concessa in affitto- che lascia presupporre la continuazione dell'affitto- e, dall'altro, che si parli ancora di recesso del curatore, che comporta la cessazione del contratto di affitto di azienda, per cui questa verrebbe ceduta libera dal fallimento . Ad ogni modo, se il curatore intende recedere, deve farlo prima della vendita dell'azienda giacchè con questa si trasferisce all'acquirente anche il contratto di affitto, sia per la previsione dell'art. 2558 c.c. sia perché se ne è dato atto nell'avviso di vendita, e i rapporti conseguenti alla cessazione di quest'ultimo riguarderanno l'affittuario e l'acquirente, e non la procedura.
          Tanto premesso veniamo alla domanda posta. E' pacifico che la retrocessione dell'azienda attua un trasferimento della stessa, per cui, a seguito della retrocessione al proprietario dell'azienda affittata, dei debiti contratti dall'affittuario - ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite - risponde, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., anche il proprietario dell'azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un'ipotesi di accollo cumulativo "ex lege"; inoltre l'art. 2112 c.c. prevede che in caso di trasferimento dell'azienda il rapporto di lavoro debba continuare alle dipendenze del cessionario (proprietario nella retrocessione) ed il lavoratore conserva tutti diritti che ne derivano, per cui il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
          Una deroga a queste forme di solidarietà è prevista dall'ult. comma dell'art. 104-bis l. fall., a norma del quale, in caso di retrocessione dell'azienda al curatore fallimentare, dei debiti sorti durante il tempo in cui l'azienda è stata locata (siano debiti comuni che di lavoro) non risponde anche la procedura fallimentare ma solo l'affittuario. Questa norma, tuttavia, riguarda l'ipotesi che l'affitto sia stato stipulato dal fallimento, per cui la domanda è: si applica questa norma anche ai casi di affitto di azienda contratti prima del fallimento quando la retrocessione avviene dopo la dichiarazione di fallimento?
          La lettera della norma lo esclude, ma la ratio della stessa, che è quella di non aggravare il passivo del fallimento per l'attività svolta da terzi, ricorre anche nel caso dell'affitto stipulato precedentemente. Nella fattispecie in esame, al di là di questa considerazione astratta, c'è qualcosa di più che potrebbe far optare per l'applicazione della norma; e cioè il fatto che il curatore e l'affittuario abbiano concordato un termine di proroga diverso da quello legale e lo abbiano fatto più volte, per cui si potrebbe sostenere 8seppur con qualche difficoltà) che il contratto di affitto non è continuato per legge in mancanza di proroga, ma che le parti abbiano volontariamente voluto il contratto, modificandone un elemento di non poca importanza quale il termine per il recesso.
          Se si riesce a far passare questa tesi, ne discende de plano l'applicazione della norma richiamata di cui all'ult. comma dell'art. 104 bis l. fall.; diversamente riteniamo che si applicheranno le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2112 e 2560 c.c.- che trovano applicazione nei rapporti tra privati- anche alla retrocessione alla curatela a seguito dell'esercizio del recesso.
          Zuccheti SG srl