Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

spese di riparazione macchinario nell'ambito d'affitto d'azienda di società fallita

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    12/05/2020 17:46

    spese di riparazione macchinario nell'ambito d'affitto d'azienda di società fallita

    In data anteriore al fallimento veniva stipulato un affitto d'azienda in cui la società, poi fallita, è parte affittuaria.
    La curatela ha tenuto in vita il contratto, il quale prevede che le spese di maunutenzione ordinaria dei beni aziendali fossero a carico della parte affittuaria mentre quelle di natura straordinaria fossero a carico della parte concedente. Uno dei macchinari più importanti, come sostenuto dall'affittuario, si è rotto e ha bisogno di essere riparato con costi significativi, probabilmente qualche migliaio di euro.
    La parte affittuaria sostiene di essere ferma nella produzione ( produce materiali in plexigas) chiede che la curatela sostenga i costi della riparazione. In sede di stipula del contratto furono pagati in acconto 18 mensilità e da luglio prossimo la curatela comincerà finalmente ad incassare i canoni d'affitto per i 42 mesi rimanenti.
    In merito a questa situazione chiedo cortesemente:
    Per firmare la richiesta di preventivo, non essendo costituito il Comitato dei creditori, ho già bisogno di essere autorizzato dal G.D o come penso giusto solo nel caso in cui autorizzi la riparazione?
    Ma nel caso non sia possibile riparare il macchinario o non ne valga la pena che scenari possibili si possono palesare? Intanto penso che debba accertarmi, anche con il perito della curatela, se la rottura è dovuta ad un fatto casuale o a un cattivo uso della macchina, ma non sarà facile. Ho proposto comunque che l'eventuale riparazione sia a deconto dei futuri canoni, non avendo la curatela grandi risose finanziarie; la parte affittuaria non pare tanto disponibile a questa soluzione. Avete qualche suggerimento da proporre anche per non correre il rischio di essere tacciato di inerzia con richiesta addirittura di danni.
    Grazie in anticipo per i preziosi consigli che possiate darmi e agli eventuali colleghi che vogliano unirsi alla discussionei.
    Cordiali saluti
    Dott. Alessandro Pagliula .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2020 19:37

      RE: spese di riparazione macchinario nell'ambito d'affitto d'azienda di società fallita

      E' chiaro il lapsus nel primo periodo lì dove dice che la società, poi fallita, è parte affittuaria, risultando evidente dal contesto della domanda che affittuaria è la parte in bonis e che la società fallita era la concedente.
      La prima cosa da fare sono gli accertamenti peritali che lei indica, richiedendo al perito anche se la riparazione richiesta rientri tra le manutenzioni ordinarie o straordinarie (come sembra più probabile). Una volta avuta la relazione e appurato che compete alla curatela provvedere alla riparazione, o trova un accordo con l'affittuaria nel senso da lei anticipato, oppure deve provvedere alle riparazioni, se ne ha le disponibilità, altrimenti il fallimento può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni, come già anticipati. Al momento può muoversi in autonomia, quando si tratterà di fare un accordo transattivo o una spesa o altra attività rientrante nella previsione dell'art. 35 l. fall, deve chiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori e, in mancanza, al giudice delegato in via sostituiva.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Pagliula

        PERUGIA
        13/05/2020 18:53

        RE: RE: spese di riparazione macchinario nell'ambito d'affitto d'azienda di società fallita

        Si certo, la parte affittante è la società fallita; grazie della risposta. Comunque ho pensato anche che il perito della curatela, che ha valutato il bene insieme a tutti gli altri facenti parte del contratto d'affitto, dovrebbe esprimersi in merito al fatto se il bene si è rotto perchè trattasi di macchinario che, già in uso da diversi anni e quindi arrivato alla fine del suo normale ciclo di vita e come tale quindi già valutato nella determinazione del canone d'affitto (il contratto è precente al fallimento) o se il bene fosse ancora pienamente efficiente. Cioè prendere in affitto un complesso aziendale con dei beni che sono in funzione da diversi anni è un rischio che comunque andava preso in considerazione nella determinatione del canone d'affitto. Se non è stato fatto, la colpa non può essere certo addebbitata alla curatela. Ha una qualche logica tale ragionamento?
        Grazie
        Cordiali saluti
        Dott. Alessandro Pagliula
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/05/2020 21:06

          RE: RE: RE: spese di riparazione macchinario nell'ambito d'affitto d'azienda di società fallita

          Non ci convince molto, per la verità. E' stata data in affitto una azienda funzionante e tale deve restare per la vita del contratto per consentire all'affittuario di poterne godere. Il fatto che i macchinari fossero di vecchia costruzione può, come lei giustamente dice, influire al momento della conclusione del contratto, nella determinazione della durata o del canone di affitto o di altre clausole, ma, una volta stipulato il contratto, le obbligazioni assunte vanno rispettate; e poichè l'affitto di azienda è il contratto con il quale una parte concede in godimento all'altra un'azienda, per una durata determinata e verso il pagamento di un corrispettivo periodico, tra le obbligazioni dell'affittante vi è quella che l'affittuario possa esercitare il godimento dei beni e che, quindi, i macchinari siano funzionanti. L'indagine che lei vuol delegare al perito va bene, ma nell'ottica di capire se la rottura è dovuta a fatto imputabile all'affittuario ovvero alla vetustà dei macchinari; però, qualora il perito opti per questa seconda soluzione è l'affittante che deve riparare o sostituire i macchinari non funzionanti, tanto più che nel contratto è previsto, seppur superfluamente, che le riparazioni di carattere straordinario sono a carico del concedente. .
          Zucchetti SG srl