Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

  • Giovanni Francescon

    TREVISO
    18/03/2020 07:51

    LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

    Buongiorno,
    come curatore di un fallimento ho necessità di ottenere due chiarimenti.

    PRIMO
    Alla data del fallimento i dipendenti della società erano 20 di cui:
    a. alcuni con contratto a tempo indeterminato;
    b. alcuni con contratto a tempo determinato in scadenza da alcuni giorni a due mesi dopo il fallimento;
    c. alcuni con contratto a termine intermittente (a chiamata, senza obbligo di risposta, con scadenza del contratto qualche giorno dopo il fallimento), non 'attivati/chiamati' alla data del fallimento.
    Mi chiedo se (avendo deciso di mantenere solo due dipendenti):
    1. sia necessario procedere al licenziamento dei dipendenti sub c. (ma presumo di no, posto che il contratto intermittente non è di fatto un vero rapporto di lavoro subordinato quanto non vi è la chiamata e non vi è l'obbligo di risposta);
    2. sia necessario licenziare 'formalmente' anche i dipendenti con contratto a tempo determinato sub b. Suppongo di sì, posto che ad oggi il rapporto è sospeso ex art. 72 l.f. e, anche se passasse il termine di scadenza del contratto, comunque resterebbe da decidere la sorte dei giorni non lavorati dopo il fallimento.

    SECONDO
    L'art. 45 del recentissimo DL 'Cura Italia' del 16.3.2020 prevede (nonostante il titolo fuorviante) la sospensione per 60 giorni dei licenziamenti collettivi per qualsiasi causa (ed individuali per giusta causa). Nel caso che mi occupa sarebbe necessario attivare un licenziamento collettivo.
    Ora, la situazione che si crea è paradossale in quanto:
    - senza lettera di licenziamento i dipendenti non possono accedere alla Naspi di cui hanno bisogno ora;
    - il curatore non può procedere con il licenziamento in questo momento per 60 giorni (salvo proroghe);
    - non è ovviamente pensabile di 'ri-assumere' tutti i dipendenti (e neppure solo quelli a tempo indeterminato);
    - l'azienda è ora completamente inattiva.

    Io sono dell'avviso che detta nuova norma non debba trovare applicazione nel caso di specie.
    La stessa è infatti mirata a agevolare i dipendenti impedendo loro di perdere in questo periodo il posto di lavoro mantenendo uno stipendio, ma ciò funziona solo in una situazione 'normale', mentre in una situazione in cui il curatore tra 60 giorni potrebbe licenziare retroattivamente tutti ovviamente la sospensione danneggia i dipendenti.
    Pur tuttavia la norma è chiara ('è precluso') e non fa eccezioni.

    Cosa mi consigliate di fare? A chi posso 'scrivere'?

    Grazie, cordiali saluti


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2020 20:05

      RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

      Sul primo quesito condividiamo le soluzioni da lei proposte per le ragioni da lei indicate, per cui è superfluo aggiungere altro.
      Sul secondo non sappiamo sinceramente cosa dirle. Nel senso che la recente disposizione normativa sembra tassativa e non fare eccezioni, per cui dovrebbe trovare applicazione anche nel caso del fallimento del datore di lavoro, sebbene, come lei stesso evidenzia, lo spirito della legge sia ben altro e principalmente quello di tutelare i dipendenti dall'emergenza dettata dal covid-19. Questo potrebbe anche portare a dire che la recente disposizione non si applica alla cessazione dei rapporti di lavoro in conseguenza della cessazione dell'attività determinata da fallimento, e noi propenderemmo per questa soluzione; tuttavia non ci sentiamo di consigliare di seguire questa via perché è prefigurabile l'ipotesi di una impugnazione del licenziamento e di un giudice che ritenga insuperabile il dettato del d,l. cura Italia. Ed, in questo momento, pensiamo, che nessuno sia in grado di offrire certezze sul punto.
      Ad ogni modo, dovendo procedere ad un licenziamento collettivo, potrebbe iniziare a sentire le rappresentanze sindacali perché se queste sono d'accordo e rappresentano tutti i dipendenti interessati, potrebbe procedere al licenziamento con la tranquillità che nessuno dei soggetti coinvolti possa poi protestare..
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Francescon

        TREVISO
        19/03/2020 11:08

        RE: RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

        Vi ringrazio molto anche della celerità.
        Pensavo infatti di gestire licenziamenti con la procedura ex art. 411 cpc per i dipendenti che fossero interessati.
        Detta procedura (ancorché svolta eventualmente non per tutti) dovrebbe 'coprire' qualsiasi 'irregolarità' di omessa procedura per licenziamento collettivo ed escludere impugnazioni.
        Poi, al termine del periodo di sospensione, attiverà la procedura 'collettiva' per i dipendenti rimasti.
        Corretto?
        Grazie, cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/03/2020 20:33

          RE: RE: RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

          Si, ci sembra una buona soluzione.
          Zucchetti Sg srl
    • Alessandro Pignatti

      Modena
      17/07/2020 09:18

      RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

      Buongiorno, anche io mi trovo in una situazione simile: sono curatore di un'azienda con 5 dipendenti. Dovrei licenziarli ma non so come fare perchè l'attuale normativa impedisce i licenziamenti. Mi sembra che così facendo si arrechi un grave pregiudizio ai lavoratori.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/07/2020 19:54

        RE: RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

        Come noto, è attualmente in vigore il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex l. 604/1966: originariamente introdotto dall'art. 46 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) per un periodo di 60 giorni dal 17 marzo 2020, tale divieto è stato prorogato sino al 17 agosto 2020 dall'art. 80 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio); insistenti sono le voci di un prossimo decreto lavoro con ulteriore proroga del divieto di licenziamento.
        Oltre questa proroga, di nuovo vi è che, a seguito di richiesta di parere dell'Istituto previdenziale, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 26 maggio 2020 n. 5481. ha chiarito che l'indennità di disoccupazione NASpI deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro e che a tal fine non rileva la nullità del licenziamento per GMO intimato durante il periodo di divieto, proprio perché l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento è rimesso al Giudice, così come l'individuazione della corretta tutela spettante al singolo lavoratore.
        Di conseguenza l'Inps, con il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020, ha affermato che, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, è possibile procedere all'accoglimento delle domande di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, avvenuto anche in data successiva al 17 marzo 2020. Tuttavia, ha aggiunto l'Inps, l'erogazione delle indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
        Queste sono le novità, a nostro avviso non risolutive, ma la cui interpretazione lasciamo agli esperti in materia di lavoro; nel decreto lavoro che dovrebbe essere emanato a breve
        si ipotizza che possa contenere la possibilità, da parte delle aziende, di ridurre l'organico in casi specifici quali il fallimento, la cessazione dell'attività produttiva o l'accordo sindacale.
        Zucchetti SG srl
        • Alessandro Pignatti

          Modena
          30/07/2020 11:31

          RE: RE: RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI - DM CURA ITALIA - URGENTE

          Vi ringrazio per le importanti e preziose precisazioni. Resto in attesa di un provvedimento risolutore del governo.
          Colgo l'occasione per chiedervi se un lavoratore dipendente, in questa situazione di attesa di essere licenziato, possa svolgere un lavoro a tempo determinato di qualche settimana?