Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cessione mutuo fondiario e revoca del pagamento ex art. 67 percepito dal cessionario .

  • Giovanni Enrico Arcieri

    Roma
    16/09/2020 18:10

    cessione mutuo fondiario e revoca del pagamento ex art. 67 percepito dal cessionario .

    Gentili signori Vi pongo la presente questione :
    Un istituto di credito concesse un mutuo fondiario nel 2003
    Il credito derivante dal mutuo viene ceduto nel 2009 con un atto pubblico notarile ad un 'soggetto estraneo al mondo bancario che soddisfa la banca acquistando esclusivamente detto credito

    La cessione viene regolarmente notificata al debitore ( ma non risulta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ) che non eccepisce nulla

    Successivamente il debitore ( originario ) salda il creditore nel periodo "sospetto" antecedente al suo fallimento..

    Il quesito che pongo è in sintesi questo : E' suscettibile di revocatoria fallimentare il pagamento fatto per un credito derivante da mutuo fondiario ad un soggetto privato cessionario non autorizzato dalla Banca d' Italia a cartolarizzazioni etc.e all' esercizio del credito fondiario rientra tra quelli non suscettibili di revocatoria fallimentare (come previsto per gli istituti di credito fondiario ) Aggiungo che ho rinvenuto qualche sentenza di merito che reputa esperibile in casi simili l' azione ex art. 67 l.f. . mentre non ho rinvenuto sentenze della Suprema Corte su casi simili . Vi ringrazio e porgo cordiali saluti

    Giovanni Arcieri.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2020 19:41

      RE: cessione mutuo fondiario e revoca del pagamento ex art. 67 percepito dal cessionario .

      Cass. 20/04/2016, n.7960 ha statuito che "La cessione di un credito fondiario vantato nei confronti di un imprenditore poi fallito, operata dal Banco di Napoli in favore di una società finanziaria appartenente al proprio gruppo, comporta l'automatico trasferimento alla cessionaria dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al cedente, ivi compresa l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, l.fall." per la verità la decisione è fondata sulla normativa speciale per il Banco di Napoli, ma, come si legge nella sentenza, tale normativa è "sovrapponibile al principio già discendente dal diritto comune, secondo cui alla cessione del credito consegue l'automatico trasferimento al cessionario dei privilegi e delle garanzie (personali e reali) che assistono il credito ceduto, con tutti gli accessori (art. 1263 c.c.)". La Corte, peraltro, mette in evidenza come il TUB abbia effettuato quella conversione in oggettiva della deroga soggettiva prevista dalla legge fallimentare nella sua versione originaria introducendo i principi di despecializzazione che hanno comportato il venir meno delle categorie soggettive tradizionali degli operatori bancari. Questa oggettivazione del crediyto fondiario, non più legato agli istituti di credito fondiario, e della esenzione dalla revocatoria, è continuata con la riforma del 2006, in quanto ill comma quarto dell'art. 67 l. fall, riformato stabilisce che "Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario", per cui tale norma esonera dalla revocatoria tutte le operazioni di credito fondiario, con una dizione più ampia di quella contenuta nell'art. 39, co. 4, TUB, che esclude dalla revocatoria i soli pagamenti effettuati dal debitore di crediti fondiari.
      Zucchetti SG srl