Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Cancellazione formalità pregiudizievoli

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    13/04/2021 12:43

    Cancellazione formalità pregiudizievoli

    Su di un immobile sottoposto a vendita fallimentare ex art. 107 LF risultano iscritte, tra l'altro, le seguenti formalità pregiudizievoli:
    - domanda giudiziale di revoca di atto di scissione societaria effettuata da un creditore. Il giudizio relativo fu interrotto a seguito del fallimento e non più riassunto dal creditore/attore e la causa è stata dichiarata estinta;
    - domanda giudiziale di revoca di atto di scissione societaria effettuata da altro creditore. Il giudizio relativo fu riassunto dal creditore dopo il fallimento e la procedura si costituì. La causa fu decisa con rigetto della domanda del creditore, che non fece ricorso in appello e quindi la sentenza divenne definitiva. La sentenza non conteneva l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale.
    Chiedo cortesemente se, a vostro avviso, con provvedimento purgativo ex art. 108 LF possa essere ordinata dal GD la cancellazione di dette formalità, assieme alle formalità quali le ipoteche e la sentenza di fallimento, per le quali ritengo scontata l'efficacia del provvedimento di cancellazione ex art. 108 LF.
    Qualora per le formalità elencate non fosse applicabile il provvedimento di cancellazione del GD, quale strada percorrere?
    Per la domanda giudiziale poi non coltivata dal creditore è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo con firma autentica di assenso alla cancellazione della domanda? Per la domanda giudiziale del creditore soccombente si può procedere allo stesso modo, ovvero con istanza congiunta al giudice competente per la causa di correzione di errore materiale della sentenza, in modo da integrare l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/04/2021 20:08

      RE: Cancellazione formalità pregiudizievoli

      Con il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 108 l. fall. il giudice delegato può disporre la cancellazione sia delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione sia delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché degli altri vincoli purchè funzionali all'attività di liquidazione, quale la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Non rientra nella previsione normativa, quindi, la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali; tuttavia, poiché nel caso una domanda si riferisce a giudizio estinto ed altra a giudizio definito con sentenza passata in giudicato, il giudice delegato potrebbe anche disporre la cancellazione di dette domande visato che non si danneggia nessuno e nessuno protesterebbe.
      Se il giudice, interpretando correttamente e rigorosamente la norma, non è d'accordo su tale soluzione, trova applicazione l'art. 2668 c.c., per il quale la cancellazione della trascrizione della domanda e relative annotazioni si può eseguire quando è consentita dalle parti interessate oppure quando viene disposta giudizialmente, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o inattività delle parti.
      Nel primo caso è sufficiente presentare al conservatore un atto (pubblico o scrittura privata autenticata),da cui risulti il consenso alla cancellazione di tutte le parti che hanno promosso l'azione giudiziaria; nel secondo, qualora non abbia provveduto il giudice della causa si può chiedere al giudice che ha emesso la sentenza (meglio se su istanza formulata da entrambe le parti) la correzione dell'errore materiale integrando la sentenza con la disposizione della cancellazione della trascrizione della domanda (Trib. Busto Arsizio, 23/11/2010; Trib. Torino17/10/2005 ; indirettamente Cass. 06/10/2005, n.19498),. Se il tribunale adito non accetta di seguire l'iter di cui agli artt. 287 e segg. cpc di correzione di errore materiale, non resta che una causa ordinaria.
      Zucchetti SG srl