Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Licenziamento lavoratori subordinati

  • Alessandro Pignatti

    Modena
    03/09/2020 17:00

    Licenziamento lavoratori subordinati

    Buonasera, sono Curatore di un'azienda fallita il 6 luglio 2020 con 5 dipendenti. Dopo il Decreto di Agosto ho ottenuto l'autorizzazione del GD per procedere al licenziamento dei dipendenti.
    Il licenziamento è stato da me concretamente intimato il 28 agosto.
    Sono a chiedervi se tale licenziamento sia retroattivo alla data del fallimento (6 luglio)?
    Per il periodo che va dal 6 luglio al 28 agosto è possibile richiedere l'attivazione della cassa integrazione?
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2020 19:09

      RE: Licenziamento lavoratori subordinati

      L'art. 14 del d,l. n. 104 del 2020 prevede, a partire dal 17 agosto, la possibilità di licenziare in caso di fallimento se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa (Si ricorda che l'iniziale divieto di licenziamento terminava il 17 maggio, termine poi prorogato fino al 17 agosto dal decreto rilancio-art. 80 del DL 19 maggio 2020 n. 34-).
      Normalmente la scelta del curatore di cessare il rapporto di lavoro (come ogni altro rapporto pendente rimasto sospeso) retroagisce al momento della dichiarazione di fallimento, ma nel caso vi era il divieto di licenziamento nella fase precedente al 17 agosto, per cui, a nostro avviso, il rapporto è durato fino al momento in cui è cessato il divieto. In questo periodo probabilmente i lavoratori hanno già usufruito della cassa integrazione, e, in caso negativo, ci sembra difficile una richiesta retroattiva. Ad ogni modo si tratta di materia completamente nuova, per cui è difficile dare una indicazione sicura, prima che intervengano chiarimenti o interpretazioni dottrinarie o giurisprudenziali.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Pignatti

        Modena
        12/10/2020 12:14

        RE: RE: Licenziamento lavoratori subordinati

        Dopo il licenziamento da me intimato il 28 agosto, ma retroattivo alla data del fallimento (6 luglio), 4 dipendenti si sono insinuati nel passivo del fallimento, mentre 1, tramite il proprio sindacato, ha impugnato il licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo.
        L'azienda non è più attiva dalla data del fallimento quindi non comprendo l'utilità di tale impignazione.
        Come mi consigliate di comportarmi in una simile situazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/10/2020 10:28

          RE: RE: RE: Licenziamento lavoratori subordinati

          Anche noi non vediamo l'utilità di tale impugnazione, ma è stata presentata e se il fallimento ha disponibilità deve costituirsi in causa per far presente che è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro, che non è stato disposto l'esercizio provvisorio, né vi sono prospettive di una collocazione dell'azienda nella sua unitarietà essendo l'attività cessata da tempo e mancando qualsiasi interessamento in tal senso. Prima di costituirsi potrebbe interloquire con il sindacato coinvolto per spiegare l'inutilità del procedimento e l'opportunità di insinuarsi al passivo ai fini anche della anticipazione da parte del Fondo di garanzia Inps.
          Zucchetti Sg Srl
          • Elena Loddo

            ORISTANO
            12/07/2024 11:03

            RE: RE: RE: RE: Licenziamento lavoratori subordinati

            Buongiorno, mi inserisco nella discussione che tratta ugualmente il caso di licenziamento dei dipendenti a seguito della dichiarazione di fallimento. Il fallimento è stato dichiarato in data 8.03.2019. La pratica di licenziamento dei dipendenti è avvenuta il 15.04.2019. Per tale periodo la procedura ha nominato un consulente del lavoro il quale ha prodotto le buste paga e sono stati pagati i dipendenti per il periodo dal 8.03.2019 al 15.04.2019 pur non essendoci esercizio provvisorio, non appena le somme a disposizione l'hanno permesso. L'INPS ha inviato la la richiesta di versamento della somma di euro 3.150,00 per contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato conteggiato dal maggio 2016 al momento del licenziamento ai sensi dell'art. 1, comma 137, della L. 205/2017. Premesso che ritengo che tale somma vada richiesta con insinuazione al passivo per il periodo 2016-data di fallimento, ritengo non dovuto alcunché da parte della procedura fallimentare in quanto il fallimento dovrebbe costituire una causa oggettiva di esonero e non può essere addebitata alla procedura una somma a carico della massa per un'assunzione effettuata dalla ditta in bonis (e quindi altro soggetto). Le circolari trovate non sono molto chiare in tal senso. Al momento nessuna insinuazione è pervenuta in tal senso e la procedura non ha pagato. Grazie per il vostro prezioso aiuto. saluti. Elena Loddo
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/07/2024 10:51

              RE: RE: RE: RE: RE: Licenziamento lavoratori subordinati

              Con la dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro, in mancanza di esercizio provvisorio, era entrato in una fase di quiescenza in attesa della decisione del curatore se continuare il rapporto (con tutti o con alcuni) o sciogliersi dallo stesso. Lo scioglimento ha effetto dalla data della dichiarazione di fallimento, ma nella specie la procedura ha pagato i dipendenti anche per il periodo dalla data del fallimento a quella del licenziamento, non dovuto per i motivi detti, salvo che il curatore non abbia utilizzato in quel periodo le forze lavoro pur non dichiarando un esercizio provvisorio. Questo dato ha generato la giusta convinzione nell'Inps che il rapporto di lavoro sia continuato fino al 15.4.2019, per cui chiede il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 8.3.2019-15.4.2019.
              Poiché per questo periodo (nel quale non era già in vigore la legislazione di emergenza anti cocid) il rapporto di lavoro risulta (sulla base dei pagamenti fatti) essere intercorso con la procedura, il pagamento del credito per contributi è chiesto in prededuzione, per cui non è necessaria una domanda di insinuazione, ove il curatore non sollevi contestazioni (art. 111bis co 3 l. fall.). Lei ovviamente contesterà il credito sostenendo che il rapporto di lavoro era cessato con effetto alla data della dichiarazione di fallimento e l'Inps, se vuole partecipare al concorso, dovrà insinuarsi al passivo (presumibilmente in via supertardiva) e in quella sede l'Inps dovrà dimostrare la incolpevolezza del ritardo e la fondatezza delle sue pretese.
              Zucchetti SG Srl
    • Elena Loddo

      ORISTANO
      15/07/2024 14:03

      RE: Licenziamento lavoratori subordinati

      Ringrazio per la pronta risposta. Preciso che i contributi a valere sulle buste paga per il periodo post fallimento sono stati pagati. L'INPS chiede con questo avviso la sanzione per il licenziamento dei lavoratori, che in mancanza di esercizio provvisorio era inevitabile. La procedura fallimentare ha licenziato dei lavoratori che erano stati assunti dalla ditta in bonis, per questo non ritengo dovuta la sanzione per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012 e dell'art. 1, comma 137, della L. 205/2017. La sanzione andrebbe pagata dal soggetto che li assume e non da una ditta in fallimento. Non so però come contestare tale pretesa in quanto non ho trovato nulla di preciso al riguardo. grazie per il prezioso aiuto. Elena Loddo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/07/2024 15:34

        RE: RE: Licenziamento lavoratori subordinati

        Non possiamo dire se la somma pretesa in applicazione del comma 31 dell'art. 2 legge n. 92 del 2012 2 succ, mod. in quanto non conosciamo gli atti, ma se esso è dovutolo stesso è a carico ,di chi ha provveduto al licenziamento; peraltro se anche fosse a carico del datore di lavoro non vediamo motivo perché debba essere lui a pagare posto che con l'apertura del fallimento si è aperto il concorso che coinvolge tutti i i crediti concorsuali .
        Ad ogni modo, che il credito sia a carico del fallimento e quindi prededucibile, oppure a carico del datore di lavoro, e per ciò concorsuale, le conviene per il momento contestare a pretesa in quanto non dovuta, al che, come già detto, l'Inps è onerata dell'insinuazione al passivo (anche se reputa il suo credito prededucibile), nell'ambito della quale il curatore solleverà tutte le sue obiezioni.
        Zucchetti SG Srl
    • Elena Loddo

      ORISTANO
      15/07/2024 17:20

      RE: Licenziamento lavoratori subordinati

      Vi ringrazio molto.
      cordiali saluti. Elena Loddo