Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

VENDITA BENI IMMOBILI PROCEDURA FALLIMENTARE CON PROBLEMATICHE URBANISTICHE

  • Luca Capozucca

    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    30/09/2025 19:03

    VENDITA BENI IMMOBILI PROCEDURA FALLIMENTARE CON PROBLEMATICHE URBANISTICHE

    Buongiorno, in una procedura fallimentare, mi trovo a dover vendere una porzione di un bene immobile il quale avrebbe la seguente problematica urbanistica: il bene faceva parte di un complesso immobiliare unico che prima del fallimento dalla società in bonis è stato oggetto di cessione parziale a favore di terzo soggetto. Nel permesso a costruire originario vi era indicato che alcuni parcheggi facenti parte di questo complesso dovevano essere ceduti obbligatoriamente al Comune (a seguito di un bando di gara che prevedeva tale obbligazione). Tali parcheggi sono stati ceduti dalla società in bonis ad altro soggetto e il Comune ora mi contesta che la porzione rimasta al fallimento non avrebbe gli standard di parcheggio richiesti dal permesso a costruire originario. Tralasciando la questione urbanistica che non è di vostra competenza, volevo chiedere se era possibile procedere alla vendita all'asta del bene evidenziando nella perizia la sussistenza di tale problematica o se viene considerata una problematica che necessariamente deve essere sanata prima della vendita e quindi il bene non vendibile.
    Un eventuale aggiudicatario, reso comunque a conoscenza della problematica nella perizia, potrebbe in qualche modo rivendicare l'annullamento dell'aggiudicazione ?
    Grazie per il riscontro.
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2025 19:50

      RE: VENDITA BENI IMMOBILI PROCEDURA FALLIMENTARE CON PROBLEMATICHE URBANISTICHE

      La contestazione del Comune è al limite del rilievo di un abuso edilizio. Ad ogni modo, anche se lo fosse, la questione della vendita di immobili abusivi nelle procedure concorsuali, molto discussa in passato, è pervenuta alle Sezioni Unite (Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021; Cass. S.U. 22/03/2019, n. 8230) che hanno affermato che la vendita coattiva è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47" e che la possibilità di trasferire immobili abusivi in ambito esecutivo e concorsuale prescinde dalla sanabilità dell'abuso (affermazione quest'ultima deducibile dal contesto del lungo e articolato provvedimento di Cass. S.U. n. 25021 del 2019, ma non espressamente statuito). Sulla stessa linea si sono collocate Cass. 23.01.2023, n. 1897, Cass. n. 15587/2022 e Cass. n. 7521/2022 , secondo le quali è valida la compravendita di un immobile abusivo, in quanto non esiste una norma imperativa o un generale divieto legislativo di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi, purchè il venditore abbia comunicato preventivamente all'acquirente (e quindi nelle vendite coattive, l'ordinanza di vendita abbia previsto) l'esistenza dell'abuso, in modo da metterlo perfettamente a conoscenza che ciò che acquista è affetto da abuso edilizio (concetto precedente sottolineato da Cass. S.U. n. 8230 del 2019).
      Zucchetti SG srl