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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
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Fabrizio Torchio
TORINO09/05/2014 13:28Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
Il vettore Tizio è creditore del committente Caio per trasporto.
Tizio fallisce ed il curatore chiede il pagamento a Caio.
Successivamente al fallimento, il sub vettore, creditore di Tizio fallito, chiede il pagamento direttamente a Caio, committente, ex art. 7 ter D. Lgs 286/05.
Il committente può compensare ex art. 56 L.F. quanto pagato al sub vettore con quanto dovuto alla procedura?
Credito della procedura nei confronti di Caio: 100
Credito del sub vettore nei confronti della procedura e di Caio: 50
Caio paga alla procedura solo 50?
Grazie e cordiali saluti-
Zucchetti SG
Vicenza11/05/2014 11:46RE: Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
L'art. 7 ter del D.lgs n. 286 del 2005, come modificato dal d.l. n. 103 del 2010 stabilisce che "Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore".
E' chiaro, quindi che il sub vettore può rivolgersi al committente, obbligato in solido con il vettore, per ottenre il pagamento della sua prestazione; a sua volta il committente non può pagare due volte lo stesso debito, per cui se, come nel caso da lei ipoptizzato, egli ha un debito di 100 e ne paga (e non può non farlo in quanto coogbbligato per legge) 50 al sub vettore, rimane debitore nei confronti del vettore di 50,; né vi sono rivalse da fare nel caso..
Zucchetti SG srl
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Giorgio Zacco
BRESCIA20/02/2015 17:59RE: RE: Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
Buonasera un chiarimento:
Premessa da giurisprudenza e dottrina intendo che il diritto di rivalsa derivante dall'adempimento per conto di un terzo (ad es fideiussione) sorge al momento dell'effettuazione di tale pagamento.
Per estensione, nel caso di specie, il diritto di credito del committente nei confronti del vettore-fallito per il pagamento effettuato direttamente nei confronti del subvettore (ai sensi dell'art 7 ter D.lgs. 286/2005) a mio avviso dovrebbe sorgere al momento del pagamento.
Nell'esempio prospettato questo è avvenuto successivamente alla data di dichiarazione del fallimento; quindi in qualità di credito sorto posteriormente al fallimento non dovrebbe essere compensabile con eventuali crediti prefallimentari vantati dal creditore-fallito.
Tale approccio sembrerebbe inoltre meglio tutelare la par condicio creditorum in quanto, diversamente, le prestazioni del subvettore verrebbero pagate, ancorchè indirettamente tramite compensazione, dal vettore-fallito non in moneta fallimentare.
Ringrazio per la gentile attenzione.-
Zucchetti SG
Vicenza22/02/2015 16:19RE: RE: RE: Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
Come abbiamo accennato in chiusura del precedente intervento, nel caso, non vi è alcuna rivalsa. Il committente Caio doveva 100 al vettore Tizio (che ora è falito) e avendone pagate 50 al sub vettore ( che aveva azione diretta verso Caio) deve ancora 50 al vettore Tizio. È' vero chin tal modo il subvettore ottiene il pagamento dell'intero a differenza di altri creditori del fallito Tizio, ma questo è l'effetto dell'azione diretta data al subvettore proprio alò scopo di eliminare i rischi del mancato pagamento da parte dèl suo diretto contraente.
Zucchetti Sg Srl-
Maria Pellegrino
GENOVA10/12/2015 12:06RE: RE: RE: RE: Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
Il pagamento eseguito dal committente al sub-vettore per la solidarietà di cui all'art.56, potrebbe essere soggetto a revocatoria? -
Zucchetti SG
Vicenza13/12/2015 16:28RE: RE: RE: RE: RE: Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
No perché il pagamento è stato effettuato da un terzo non fallito in adempimento di un debito anche proprio, in quanto obbligato solidale, pur se ha estinto un debito anche del fallito. E' pacifico, infatti, in giurisprudenza, che la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 legge fall. è sì esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, ma è subordinata, in questo caso, alla duplice condizione che questo non sia stato eseguito con denaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento (tra le tante, Cass. n. 22247/2012; Cass. n. 13549/2012; Cass 27390/05; Cass. 9504/98; Cass. 4040/96; Cass. 2899/94; Cass. 1785/89). A dette condizioni impeditive deve aggiungersi quella che il terzo non abbia effettuato il pagamento per adempiere ad un debito proprio, per tale intesa anche quella che, per quanto già gravante sul debitore, incide su di lui quale coobbligato, per evitare le conseguenze cui l'avrebbe esposto l'inadempimento. (Cass. sez. un 16874/05; Cass. n. 4553/2011).
Zucchetti SG srl
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Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)18/10/2024 18:39RE: RE: RE: RE: Legge fallimentare -compensazione tra crediti e debiti del committente di un trasporto
Spett.le,
leggo questa vostra risposta e mi chiedo se ora, a distanza di quasi 10 anni, quale sia la vostra opinione.
La giurisprudenza sul punto è certamente contrastante, ma come può pensarsi che l'art. 7 ter D. Lgs 286/05 possa prevalere? e soprattutto come può ammettersi una soddisfazione del sub vettore a discapito, ad esempio, dei dipendenti?
grazie
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