Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Mancato pagamento

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    23/10/2025 18:10

    Mancato pagamento

    In una procedura fallimentare l'aggiudicatario, dopo aver versato il saldo prezzo dell'immobile, non procede oramai da oltre un anno al pagamento delle imposte di registro all'Agenzia delle Entrate.
    Il GD interpellato non ha emesso alcun decreto in merito.
    Vi chiedo se vi sono casistiche simili e quale sia la strada per evitare che la procedura sia ancora formalmente intestataria dell'immobile con aggravio di imposte (IMU).
    Grazie.
    Saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      31/10/2025 22:09

      RE: Mancato pagamento

      Non ci è chiaro se "Il GD ... non ha emesso alcun decreto" significhi che non è stato emesso il decreto di trasferimento o se tale decreto è stato emesso e il GD non si è pronunciato sulla questione delle conseguenze dell'omesso pagamento dell'imposta di registro.

      Chiediamo quindi di precisarlo, grazie.
      • Nicola de Lucia

        Santa Maria Capua Vetere (CE)
        01/11/2025 10:45

        RE: RE: Mancato pagamento

        Buongiorno, GD non si è pronunciato sulla questione delle conseguenze dell'omesso pagamento dell'imposta di registro,.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/11/2025 10:54

          RE: RE: RE: Mancato pagamento

          Se abbiamo ben compreso, è stato emesso il decreto di trasferimento ma esso non è stato registrato perché l'aggiudicatario, ancora dopo un anno, non ha pagato l'imposta dovuta.

          Se questa è la situazione, sotto il profilo civilistico la cessione, stante l'emissione del decreto di trasferimento, si è perfezionata ma, in assenza di pagamento di imposta di registro e quindi di trascrizione, non è opponibile ai terzi.


          Per quanto riguarda l'IMU, propendiamo per una interpretazione letterale dell'art. 1, comma 769 della legge 160/2019, che recita: "il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili". Se tale versamento è stato effettuato, l'IMU maturata successivamente grava sull'acquirente.

          Onde evitare che essa possa venir richiesta alla procedura, ovvero che il Comune possa imputare alla procedura l'omesso o ritardato pagamento da parte dell'aggiudicatario, consiglieremmo per prudenza di dare notizia a mezzo PEC dell'avvenuta cessione la Comune.


          Per quanto riguarda la procedura (le conseguenze per l'acquirente ovviamente in questa sede non ci interessano) l'aspetto ben più delicato ci pare però essere la solidarietà ex art. 57, T.U. 131/1986, che al primo comma recita: "sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti".

          Che il venditore sia solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta di registro sull'atto di trasferimento è questione poco trattata in giurisprudenza, dato che abitualmente sia il notaio rogante che il Giudice prima di emettere il decreto di trasferimento si sincerano che l'importo per il pagamento dell'imposta di registro sia stato versato dall'acquirente, e rari sono quindi i casi giunti al vaglio della giurisprudenza.

          L'unica pronuncia che abbiamo reperito è la sentenza Cass. n. 16743/2010, che affronta una questione più complessa ma apre l'esame della questione con questa affermazione ben chiara: "il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro, come espressamente prevede il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55" (oggi art. 57 del. T.U. 131/1986).

          Il rischio per la procedura è pertanto che il pagamento dell'imposta di registro, unitamente a sanzioni e interessi per il ritardo, venga richiesto alla procedura stessa.

          Stante tale eventualità, riteniamo che la procedura si debba cautelare nel caso che ciò accada e quindi essa debba conseguentemente agire in regresso nei confronti dell'acquirente; la strada più immediata ci parrebbe essere un'azione cautelare proprio sull'immobile in questione, ma ovviamente la questione deve essere attentamente esaminata dal Curatore con il comitato dei creditori e il Giudice Delegato.