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Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente

  • Patrizia Marzola

    Orvieto (TR)
    01/03/2024 12:30

    Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente

    Buongiorno, ho ricevuto la nomina da parte del Tribunale di Terni per svolgere la funzione di Curatore speciale per una SRL a seguito del decesso del legale rappresentante e l'irreperibilità dei soci.
    Un lavoratore ha promosso un procedimento civile contro la società nel quale mi sono costituito.
    La società è incapiente.
    Ho fatto ricerca giurisprudenziale per quanto riguarda la liquidazione dei compensi, ed ho potuto appurare che Il curatore speciale assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice (nonostante la nomina ricevuta dal Tribunale ! ).
    Il mio dubbio sorge nel momento in cui la società, come nel caso di specie, è incapiente; In tale ipotesi non ho trovato supporto giurisprudenziale e normativo su cui fondare la richiesta di liquidazione del mio compenso direttamente al Tribunale che mi ha incaricato, come avviene per i fallimenti incapienti, dove il compenso e le spese del curatore vengono liquidati a carico dello Stato.
    Escludendo di promuovere azioni per il recupero del credito contro la società o per la dichiarazione di fallimento della società stessa (ora liquidazione giudiziale), vorrei un Vostro parere sul punto, posto che in ipotesi di incapienza della SRL, il Curatore speciale non riceverebbe alcun compenso per l'attività svolta, salvo insinuarsi all'eventuale procedura concorsuale.
    Vi ringrazio molto.
    Avv. Anselmi
    avvanselmicristiano@gmail.com
    3805086788
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2024 19:22

      RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente

      Come lei giustamente ricorda, il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all'ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato (Cass. 22/06/2006, n.14447; Trib. Torino 05.02.2021).
      Noi in altre occasioni abbiamo sostenuto che piuttosto che iniziare una controversa ordinaria, il compenso avrebbe potuto essere liquidato dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma seguendo la tesi prevalente sopra riassunta ne discende, per quanto riguarda il suo quesito, che non può farsi in alcun modo riferimento alla normativa di cui al DPR n. 115 del 2002 che ammette a carico dell'Erario il compenso del curatore in caso di incapienza del fallimento o della liquidazione giudiziale.
      Ci rendiamo conto che in tal modo il curatore speciale di una società incapiente svolge il suo lavoro gratuitamente, come qualunque altro mandatario incaricato da un mandante incapiente, anche se nel caso del curatore speciale vi è la nomina da parte di un giudice, tuttavia, ma non vediamo soluzioni al problema.
      Zucchetti SG srl