Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

  • Paolo Battaglia

    CATANZARO
    23/09/2020 20:17

    vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

    Riassumo brevemente i termini della questione:
    - la società alpha acquista al fallimento della società beta tre automezzi da lavoro;
    - prima dell'offerta la società alpha ha incaricato un proprio tecnico per l'ispezione dei mezzi;
    - i mezzi sono stati aggiudicati ad alpha che ha immediatamente versato il saldo del prezzo, successivamente al saldo il GD ha assunto il decreto di trasferimento che è stato poi trascritto al PRA;
    - dopo la trascrizione è stata concordata con la curatela la consegna e il ritiro dei mezzi;
    - al momento del ritiro (presente per alpha l'incaricato che li aveva visionati prima della presentazione dell'offerta) è stato constatato che i mezzi erano stati oggetto di furto parziale di parti elettriche e meccaniche essenziali per il loro funzionamento;
    - alpha non ha ritirato i mezzi e ha richiesto al curatore e al giudice delegato di dichiarare la nullità della vendita e di provvedere alla restituzione di tutte le somme corrisposte a seguito dell'aggiudicazione);
    - la curatela e il Tribunale non hanno inteso dare seguito alla richiesta della società Alpha che ora intende procedere giudizialmente.

    Questioni e quesiti:

    - Trattandosi di vendita giudiziaria non è possibile far valere i vizi della cosa venduta (art. 2922 cod.civ.), ma assumendo che gli automezzi siano assolutamente inidoneo all'uso descritto, potrebbe Alpha eccepire la vendita di aliud pro alio (compro una cosa e me ne viene consegnata un'altra che non ha le caratteristiche promesse che mi hanno indotto all'acquisto) ?

    - la domanda giudiziale deve essere volta all'accertamento e alla dichiarazione di nullità della vendita ovvero alla risoluzione per inadempimento da parte della curatela ?

    - sussiste nel caso di specie la competenza ai sensi dell'art. 24 L.F. del Tribunale Fallimentare a conoscere della instauranda controversia ?

    Grazie per l'attenzione.

    Paolo Battaglia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2020 19:22

      RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

      Come lei ha correttamente rilevato, nelle vendite giudiziali l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa contemplata dall'art. 2922 c.c. si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. 1490-1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità, non riguardando invece l'ipotesi di consegna di aliud pro alio, configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.
      Dalla esposizione dei fatti di cui alla domanda, l'ipotesi dell'aliud pro alio sembrerebbe configurabile, ma è chiaro che appurare quale delle due fattispecie ricorre è questione di fatto, che probabilmente richiederà l'intervento di un consulente.
      La consegna di aliud pro alio dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione (o di adempimento) ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.. Essendo la domanda di risoluzione la premessa per la restituzione del presso ed eventualmente per risarcimento danni, questa pretesa, nata in occasione e in funzione del fallimento, va trattata quale un qualsiasi credito prededucibile; pertanto il creditore deve avanzarla nei confronti del curatore, che la contesterà, come , se abbiamo già capito, ha già fatto, per cui il creditore deve proporre domanda di insinuazione- che ovviamente sarà respinta in sede sommaria- e contro tale provvedimento dovrà proporre opposizione, che costituisce la sede dove svolgere l'istruttoria del caso.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Battaglia

        CATANZARO
        25/09/2020 08:53

        RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

        INNANZITUTTO GRAZIE PER LA TEMPESTIVA RISPOSTA.

        QUINDI SE HO BEN CAPITO NELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE DOVRA' ESSERE RICHIESTA L'AMMISSIONE DEL CREDITO IN PREDEDUZIONE PREVIO ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA RISOLUZIONE DELLA VENDITA PER INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA CURATELA ?

        GRAZIE,

        PAOLO BATTAGLIA
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/09/2020 19:35

          RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

          Esatto, per inadempimento costituito da consegna di aliud pro alio.
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Battaglia

            CATANZARO
            04/12/2020 19:10

            RE: RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

            Buonasera,
            il curatore è rimasto inerte rispetto alla domanda avanzata ex art 111 bis dall'aggiudicatario (dei beni mobili registrati provenienti dal fallimento) per il riconoscimento e l'ammissione in prededuzione del credito scaturito dall'inadempimento delle curatela per la vendita di aliud pro alio.
            Il rimedio rispetto a tale inerzia, è l'impugnazione ex art. 98 L.F. (stante il richiamo operato dall'art. 111 bis al capo V in ipotesi di credito contestato) oppure il reclamo ex art. 36 L.F. ?
            Grazie,
            paolo battaglia
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/12/2020 12:13

              RE: RE: RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

              Dalla descrizione fatta sembra di capire che un aggiudicatario di un bene mobile registrato nella vendita fallimentare abbia chiesto l'ammissione al passivo in via prededucibile del proprio credito (presumibilmente per restituzione prezzo e risarcimento danni); questo credito è stato ammesso al passivo nella inerzia del curatore, che interpretiamo come mancata contestazione da parte del curatore.
              Se è così, l'unica impugnazione proponibile avverso l'ammissione (a parte quella straordinaria della revocazione) è quella di cui al n. 3 dell'art. 98 l. fall. ossia l'impugnazione di credito ammesso. Legittimato a questa è sia il curatore che altri creditori pregiudicati dall'ammissione, ma nel caso, il curatore, non essendosi opposto in sede di ammissione, non puo' poi impugnare il credito ammesso anche con il suo implicito assenso, per cui rimangono i creditori diversi dall'aggiudicatario che dall'ammissione dello stesso sono pregiudicati.
              Lei richiama quale alternativa l'art. 36, che, consistendo nella impugnazione degli atti del curatore, fa pensare che nel caso non vi sia stato un provvedimento del giudice delegato di ammissione al passivo, ma semplicemente una richiesta di pagamento e il disinteresse del curatore ad accogliere la domanda e pagare il credito o a contestarlo. Se è questa la fattispecie, piuttosto che impugnare ex art. 36 il comportamento del curatore, il creditore interessato aggiudicatario deve formulare una istanza di ammissione al passivo in quanto il silenzio del curatore, in questo contesto, non può significare altro che il rifiuto ad un pagamento fuori riparto e, quindi, ad una implicita contestazione. Questo è quanto probabilmente le direbbe il giudice delegato ove investito del reclamo ex art. 36.
              Zucchetti SG srl
              • Paolo Battaglia

                CATANZARO
                07/12/2020 16:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

                Mi dispiace ma forse non sono stato sufficientemente chiaro.
                Il curatore è rimasto inerte rispetto all'istanza di ammissione al passivo avanzata ai sensi dell'art. 111 bis L.F. dall'aggiudicatario dei beni mobili registrati acquistati alla vendita fallimentare (per restituzione prezzo e risarcimento del danno).
                Il curatore si è disinteressato dell'istanza e pertanto il GD non ha provveduto sulla domanda di ammissione.
                Rispetto a tale inerzia degli organi fallimentari sulla domanda di ammissione al passivo (DOMANDA GIÀ FORMALIZZATA EX ARTT. 93 e 111 bis LF), il rimedio esperibile è l'impugnazione ex art.98 oppure il reclamo ex art. 36 LF ?
                Grazie sempre,
                Paolo Battaglia
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/12/2020 19:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

                  Non avevamo preso in considerazione questa ipotesi perché ci sembrava inverosimile che un curatore, ricevuta una domanda di insinuazione tardiva per un credito prededucibile, rimanga inerte e non si preoccupi né di soddisfare il creditore fuori riparto né di chiedere al giudice delegato la fissazione di una udienza per l'esame.
                  Di conseguenza, l'anomalia della situazione rende la risposta incerta. probabilmente nessuno dei due rimedi è attuabile nella specie.
                  La S. Corte (da ult. Cass.15 Marzo 2019, n. 7500) ha statuito che "In tema di verifica dello stato passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito, assume valore implicito di rigetto, contro il quale per evitare il formarsi di una preclusione il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito".
                  E' applicabile lo stesso principio alla fattispecie in esame? Ne dubitiamo perché il caso esaminato dalla Corte riguardava una domanda tempestiva del creditore pervenuta al giudice, il quale aveva deciso su alcuni punti e non su altri; nel caso di specie, invece, la domanda (tempestiva o tardiva, non interessa) non è stata proprio presentata al giudice per la decisione. Tuttavia, viste le conseguenze evidenziate dalla Corte conviene comunque proporre opposizione sostenendo appunto il rigetto implicito della domanda presentata.
                  Non vediamo, invece, alcuna possibilità di adire il procedimento ex art. 36 l. fall.. E' vero che questo è previsto anche per gli atti omissivi del curatore, ma gli atti o le omissioni impugnabili con tale norma attengono all'attività di amministrazione del curatore; nel caso si versa nel campo processuale ed, infatti, in sede di reclamo, il giudice non potrebbe ammettere il credito, ammesso che ritenga sia ammissibile e fondato nel merito.
                  Piuttosto, unitamente alla opposizione, potrebbe sollecitare il curatore a svolgere l'attività necessaria per procedere all'esame della domanda annunciando, in caso positivo, la rinuncia all'opposizione e, in caso di persistente inerzia diventa quanto mai opportuno un esposto al giudice delegato.
                  Zucchetti Sg srl
                • Paolo Battaglia

                  CATANZARO
                  30/04/2021 09:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

                  Riepilogo brevemente i termini della questione:
                  - la società alpha acquista al fallimento della società beta tre automezzi da lavoro;
                  - prima dell'offerta la società alpha ha incaricato un proprio tecnico per l'ispezione dei mezzi;
                  - i mezzi sono stati aggiudicati ad alpha che ha immediatamente versato il saldo del prezzo, successivamente al saldo il GD ha assunto il decreto di trasferimento che è stato poi trascritto al PRA;
                  - dopo la trascrizione è stata concordata con la curatela la consegna e il ritiro dei mezzi;
                  - al momento del ritiro (presente per alpha l'incaricato che li aveva visionati prima della presentazione dell'offerta) è stato constatato che i mezzi erano stati oggetto di furto parziale di parti elettriche e meccaniche essenziali per il loro funzionamento;
                  - alpha non ha ritirato i mezzi e ha richiesto al curatore e al giudice delegato di dichiarare la nullità della vendita e di provvedere alla restituzione di tutte le somme corrisposte a seguito dell'aggiudicazione);
                  - la curatela e il Tribunale non hanno inteso dare seguito alla richiesta della società Alpha che ora intende procedere giudizialmente;
                  - la società alpha ha presentato domanda tardiva per l'insinuazione del credito in prededuzione;
                  - il GD ha respinto la domanda di ammissione di alpha motivando nel senso che pur volendo ravvisare nel caso di specie l'ipotesi della vendita di aliud pro alio, nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato ha l'onere di far valere tale ipotesi con il solo rimedio del reclamo ex art. 26. L. Fall.;
                  - nella fattispecie non si proceduto a reclamo ex art. 26 LF in quanto l'acquirente si è resa conto dell'aliud pro alio al moneto della consegna dei mezzi che è avvenuta a distanza di tempo dall'emissione e notifica del decreto di trasferimento;
                  - dando per buona la motivazione espressa dal GD a sostegno del rigetto della domanda, l'acquirente alpha rimarrebbe privo di tutela;

                  Questioni e quesiti:

                  - la vendita di aliud pro alio può farsi rientrare fra i vizi del decreto di trasferimento reclamabili al collegio ex art. 26 L.F. ?

                  Grazie per l'attenzione.

                  Paolo Battaglia
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/05/2021 17:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendita fallimentare beni mobili registrati - aliud pro alio - nullità - rimedi - competenza

                  Lei ripropone il quesito iniziale, ma nel frattempo, attraverso le pregresse interlocuzioni e i fatti nuovi sopravvenuti, crediamo di aver definitivamente messa a punto la fattispecie, che ci permette di spiegare con maggiore analiticità la nostra opinione già espressa.
                  Dato per scontato che la regola dettata dall'art. 2922 c.c., in forza del quale nella vendita forzata non opera la garanzia per i vizi della cosa di cui all'art. 1490 c.c. e per mancanza di qualità di cui all'art. 1497 c.c. non trova applicazione nell'ipotesi di c.d. vendita di aliud pro alio e dato per scontato che nella specie si versi in questa fattispecie, si tratta di vedere con quale mezzo l'aliud pro alio possa essere fatto valere.
                  Una via potrebbe essere l'impugnazione ex art, 26 l. fall. del decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato, ma questo strumento diventa inutilizzabile quando, come pare sia accaduto nel caso, la consegna materiale dei beni, che ha consentito di rilevare la mancanza delle qualità essenziali, è avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento, che è il termine perentorio previsto dall'art. 26 l. fall. per proporre reclamo.
                  Correttamente quindi l'aggiudicatario Alpha ha rifiutato la consegna e chiesto al curatore e al giudice delegato di dichiarare la nullità o risoluzione della vendita e di provvedere alla restituzione di tutte le somme corrisposte a seguito dell'aggiudicazione. A questo punto la vicenda diventa meno chiara, perché lei dice che a questa richiesto "la curatela e il Tribunale non hanno inteso dare seguito alla richiesta della società Alpha che ora intende procedere giudizialmente", ma che significa "non hanno inteso dare risposta"?
                  Invero, se con la citata espressione intende dire che il giudice ha rigettato l'istanza, in questo caso Alpha avrebbe dovuto impugnare questo provvedimento ai sensi dell'art. 26 l. fall., seguendo l'iter ben descritto in Cass. 25/02/2005, n.4085 che è intervenuta in un caso simile (interessante la lettura della motivazione che espone i vari passaggi) per affermare la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione "avverso il decreto del tribunale che decide sul reclamo nei confronti del provvedimento del giudice delegato, adottato in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, di rigetto dell'istanza dell'acquirente del bene diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità, ovvero l'annullamento o la revoca della vendita dell'immobile, in quanto gravato da un vincolo non indicato negli atti della procedura e tale da far prefigurare la vendita di aliud pro alio".
                  Se, invece, il curatore e il giudice non hanno dato alcuna risposta alla richiesta, che sembra l'interpretazione più letterale del suo scritto, non vi è un decreto da impugnare e, a fronte della inerzia dell'ufficio fallimentare, non rimaneva ad Alpha che agire in giudizio. Per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, la domanda restitutoria non poteva che essere proposta col rito dell'accertamento del passivo , nell'ambito del quale, come premessa dell'accoglimento o rigetta della domanda va valutata la questione dell'aliud pro alio.
                  In ogni caso, al punto in cui si trova Alpha non può fare altro che proporre opposizione al rigetto della domanda di ammissione, se è in termini.
                  Ovviamente questa è la nostra interpretazione che, come vede, ammette teoricamente l'impugnazione ex art, 26 l. fall,, ma in fatto la esclude e per questo abbiamo parlato sempre di insinuazione al passivo. E' appena il caso di dire che potrebbero essere prospettate anche altre soluzioni, a nostro avviso meno persuasive.
                  Zucchetti SG srl