Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Efficacia Convenzione stipulata dal fallito ante fallimento

  • Virginia Marozzi

    Macerata
    26/04/2024 07:34

    Efficacia Convenzione stipulata dal fallito ante fallimento

    Il soggetto fallito, impresa edile individuale, ante fallimento stipulava con il Comune una convenzione per interventi di edilizia residenziale convenzionata in aree esterne ai piani di zona e alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 concernente la realizzazione da parte dell'impresa di un complesso abitativo, con cui il contributo per il rilascio del permesso di costruire veniva ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 17 del d.p.r 380/2001 e l'imprenditore assumeva l'obbligo di vendere le unità abitative ad un prezzo massimo determinato con la formula PUCA ( c.d. prezzo medio)
    La convenzione, trascritta, prevede che il suddetto vincolo sia a carico anche degli aventi causa dell'imprenditore per una durata di venti anni.
    L' imprenditore , ante fallimento, vende alcune unità abitative : poi interviene il fallimento e tre unità risultano non ultimate.
    Oggi un imprenditore sarebbe interessato ad acquistare le tre unità non ultimate ma senza il vincolo della convenzione per poterle rivendere , ovviamente, ad un prezzo di mercato libero e non " medio" .
    La domanda è la seguente: il fallimento dell'imprenditore che ha stipulato la convenzione potrebbe essere considerato una causa di scioglimento della convenzione? Nel caso il Comune, potrà insinuarsi al passivo per recuperare la quota di contributo .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2024 16:14

      RE: Efficacia Convenzione stipulata dal fallito ante fallimento

      A nostro avviso la risposta alla sua domanda è negativa.
      Invero l'art. 72 l. fall. dispone che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto". La convenzione da lei richiamata non sembra rientrare in questa previsione, in primo luogo perché non si è in presenza di un contratto pendente dato che il Comune ha effettuato le sue prestazioni e solo la società fallita doveva adempiere alle proprie obbligazioni.
      Ma, a parte questa considerazione, secondo la giurisprudenza non sono applicabili alle convenzioni urbanistiche le disposizioni sui contratti pendenti di cui agli artt. 72 e segg. l. fall. in quanto le esigenze sottese alla disciplina di cui agli artt. 72 e segg. l. fall. di non
      penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla
      necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito
      precedentemente alla dichiarazione di fallimento, non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione urbanistica precedentemente stipulata dalla società fallita che risponde ad interessi pubblicistici che devono prevalere su quelli della massa creditoria. La concreta possibilità di realizzazione dell'interesse pubblico, di cui l'Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento" (Cons. Stato 12 luglio 2018, n. 4251; T.A.R. Veneto, 26 novembre 2020, n. 1136; T.A.R. Lazio, 5 marzo 2020, n. 2962; T.A.R. Lombardia, 30 marzo 2021, n. 839)
      Non potendosi il curatore sciogliersi dalla convenzione in questione, gli obblighi in essa contenuti a carico del fallito, tra cui quello di vendere ad un determinato prezzo, si trasferiscono all'acquirente, tanto più che in detta convenzione è espressamente previsto che il suddetto vincolo è a carico anche degli aventi causa dell'imprenditore per una durata di venti anni. Questa clausola è chiara espressione del carattere "propter rem" degli obblighi assunti dall'operatore economico che abbia sottoscritto la convenzione per cui all'adempimento degli stessi sono tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche i loro aventi causa e la vendita coattiva fallimentare comunque integra una vendita a carattere derivativo.
      Zucchetti SG srl