Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

RISCATTO POLIZZE " CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA" STIPULATE DAL SOGGETTO FALLITO

  • Alessandro Chiucchiolo

    TODI (PG)
    25/10/2024 14:25

    RISCATTO POLIZZE " CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA" STIPULATE DAL SOGGETTO FALLITO

    Sono Curatore di un Fallimento individuale; il Fallito risulta titolare di due polizze denominate:"Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a scadenza" e "contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a vita intera"; entrambe le polizze prevedono che "il credito derivante dal presente contratto può essere costituito in pegno a favore di terzi".
    La domanda è se posso riscattare le predette polizze e chiedere l'attribuzione alla Curatela delle somme versate e maturate.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2024 18:01

      RE: RISCATTO POLIZZE " CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA" STIPULATE DAL SOGGETTO FALLITO

      L'art. 46 l. fall. dispone che dall'attivo fallimentare sono escluse, al n. 5, «le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge», e tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 1923, comma 1, c.c., che stabilisce che «Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare».
      L'interpretazione di questo combinato disposto è stata sempre controversa, tanto che sono intervenute le Sezioni unite (Cass. Sez. Un. 31/03/2008 n. 8271) che hanno affermato il principio per cui, "non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il (valore di) riscatto della correlativa polizza". Da tanto le S.U unite hanno tratto la conseguenza che "stante la impignorabilità, ex art. 1923 c.c., come sopra interpretato, dei crediti del fallito derivanti (nelle forme alternative di cui al successivo art. 1925 c.c.) dal non disciolto contratto di che trattasi, gli stessi rientrano tra le "cose" (per tali dovendosi intendere tutte le entità economicamente apprezzabili) "non comprese nel fallimento", in ragione appunto della loro non pignorabilità ex lege, ai sensi della L. Fall. art. 46, n. 5. Con l'ulteriore conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere - egli - lo scioglimento di quel contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto.
      Questa tesi- successivamente contraddetta da Cass. 06/02/2015, n. 2256, a sua volta immediatamente smentita da Cass. .14/06/2016, n. 12261, che ha richiamato e ribadito la bontà delle argomentazioni delle sezioni unite- vale per le polizze vite a contenuto e funzione previdenziale, per cui c'è da chiedersi se le polizze Unit Linked abbiano questa funzione.
      La risposta non è agevole perché questo tipo di polizze individuano un prodotto ibrido, che combina due componenti principali: una copertura assicurativa sulla vita e un investimento in strumenti finanziari ed infatti, i premi versati dall'assicurato vengono suddivisi in due parti: una quota serve per la copertura assicurativa, mentre la parte restante (variabile nella sua entità) viene investita in fondi che possono essere scelti dall'assicurato stesso in base alle sue preferenze e al suo profilo di rischio. Esse pertanto rientrano nel cosiddetto Ramo III, vale a dire quella tipologia di prodotti assicurativi le cui performance finanziarie sono collegate all'andamento degli investimenti, per cui, a differenza delle assicurazioni sulla vita più tradizionali, le polizze Unit Linked non prevedono la garanzia del capitale, e in ogni caso non è possibile conoscere in anticipo il valore delle prestazioni in quanto questo è collegato all'andamento futuro dei fondi nei quali si è investito.
      Orbene, se la particolarità di queste polizze è che il valore del capitale investito non è garantito, ma varia in base alle performance del mercato, con tutti i rischi relativi che, in caso di andamenti negativi dei mercati, potrebbero ridurre il capitale investito influenzando direttamente il valore della polizza, questo tipo di prodotto, a nostro avviso, è più uno strumento finanziario che una polizza assicurativa a fini previdenziali, per cui riteniamo che dette polizze fuoriescano dalle richiamate prescrizioni normative e possano essere riscattate dal curatore.
      Zucchetti SG srl