Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

esecuzione immobiliare pagamento custode e liquidazione acconto compenso curatore

  • Sara Mariani

    Loreto (AN)
    02/09/2024 18:06

    esecuzione immobiliare pagamento custode e liquidazione acconto compenso curatore

    Buongiorno,
    liquidazione giudiziale aperta a marzo 2023. Alla data di apertura della procedura pendeva un'esecuzione immobiliare non fondiaria, nel cui ambito era stato aperto un giudizio di divisione.
    La liquidazione giudiziale è intervenuta sia nella liquidazione giudiziale e sia nel giudizio di divisione.
    A seguito di aggiudicazione e trasferimento dell'immobile, volevo capire, la liquidazione giudiziale dovrà provvedere al pagamento:
    - dell'imu dalla data di apertura della liquidazione alla data del decreto di trasferimento (avendo termine 90 gg);
    - provvedere al pagamento del custode, il quale intesterà la sua parcella alla liquidazione giudiziale?
    Inoltre la sottoscritta curatrice dovrà presentare richiesta di liquidazione dell'acconto del suo compenso calcolato prendendo a riferimento l'attivo realizzato lordo di competenza della liquidazione e al passivo l'insinuazione accolta del creditore procedente (comprensiva di crediti prededucibili, privilegi e importi in chirografo)?
    Pertanto la LG procederà alla precisazione del credito, indicando:
    - imu nel frattempo pagata dalla liquidazione;
    - compenso del custode nel frattempo pagato dalla liquidazione;
    - acconto compenso curatore liquidato dal GD?
    Per quanto riguarda il compenso del legale della LG, che verrà liquidato dal GE, è da considerarsi in prededuzione, tale da doverlo indicare nella precisazione del credito?
    A seguito di riparto del delegato alla vendita, la sottoscritta curatrice potrà procedere ad un riparto parziale così da soddisfare seppur in parte il creditore procedente?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2024 20:04

      RE: esecuzione immobiliare pagamento custode e liquidazione acconto compenso curatore

      La procedura di liquidazione giudiziale è subentrata nell'esecuzione in corso proseguendo quindi l'esecuzione iniziata dal creditore procedente, il quale, per il divieto di cui all'art. 150 non poteva più andare avanti. Questo significa che l'attivo realizzato dalla vendita in detta esecuzione va acquisito all'attivo fallimentare, detratte le spese dell'esecuzione. Tra queste vanno considerate l'IMU del periodo, il compenso per il custode e il compenso del legale della procedura che godono tutte della prededuzione.
      L'acconto al curatore non è una spesa viva dell'esecuzione, ma può essere chiesto e se liquidato può essere pagato con il ricavato di detta vendita; trattandosi di un acconto non va calcolato al millesimo sull'attivo realizzato e il passivo accertato valendo questi elementi come indicativi.
      Il residuo, si ripete, non va assegnato al creditore pignorante, ma va attribuito alla procedura ed entra a far parte dell'attivo immobiliare della liquidazione giudiziale; il creditore procedente se vuol partecipare al concorso deve insinuare al passivo il suo credito (che sarà privilegiato chirografario a seconda della causa), e potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione immobiliare in cui è subentrato il curatore con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      Zucchetti SG srl