Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di sindaci cessati - decorrenza.

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    10/10/2025 09:07

    Prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di sindaci cessati - decorrenza.

    Salve,
    vorrei il vostro parere sulla decorrenza della prescrizione nel caso di sindaci cessati a luglio 2020 per trasformazione della società da spa a srl. La decorrenza del termine parte dalla data dell'atto di trasformazione ( luglio 2020) o dall'annotazione nel registro delle imprese avvenuta 3 mesi dopo.
    L'azione è stata proposta dal curatore della società poi fallita nel 2023.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2025 19:31

      RE: Prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di sindaci cessati - decorrenza.

      Essendo il termine di prescrizione in materia di cinque anni, non vediamo l'importanza della distinzione fatta nella domanda circa il dies a quo della decorrenza dato che in entrambi i casi si rientrerebbe nel termine quinquennale. Diventa quindi superfluo approfondire anche perché le incertezze generate dal rinvio agli artt. 2393, 2395 conduce all'applicazione della prescrizione quinquennale, con decorrenza variabile a seconda delle ipotesi: dalla cessazione dell'incarico, qualora si ritenesse operante la sospensione del termine in pendenza di carica, oppure dal momento in cui il danno diveniva percepibile all'esterno. A queste incertezze ha cercato di porre rimedio il legislatore con la recente modifica dell'art. 2407 c.c., introdotta dalla legge n. 35 del 2025. Questa ha infatti inserito, al quarto comma, una specifica indicazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, stabilendo che "l'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno", ma questa novità non trova applicazione nella vicenda risalente al 2020..
      Zucchetti SG srl
      • Giovanna Iovene

        PORTICI (NA)
        13/10/2025 10:46

        RE: RE: Prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di sindaci cessati - decorrenza.

        Vorrei sapere se ritenete prescritta l'azione di responsabilità però vi ho omesso un dato importante la citazione è pervenuto il 06.10.2025.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2025 20:11

          RE: RE: RE: Prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di sindaci cessati - decorrenza.

          Nella precedente risposta ci eravamo basati sul dato che aveva fornito che "L'azione è stata proposta dal curatore della società poi fallita nel 2023", ritenendo che nell'anno indicato fosse stata promossa l'azione di responsabilità, nel mentre lei intendeva dire che nel 2023 la società era stata dichiarata fallita, cosa che non avevamo preso in considerazione perché essendo già entrato in vigore nel 2023 il codice della crisi, la società sarebbe stata soggetta a liquidazione giudiziale e non al fallimento.
          Ad ogni modo, prendiamo atto che la citazione per risarcimento danni per responsabilità dei sindaci è stata notificato a costoro il 6.10.2025 per cui, per un verso, la questione della prescrizione diventa rilevante e, dall'altro, mettendo insieme le informazioni date, dobbiamo ipotizzare che, a seguito della trasformazione della società da spa in srl, avvenuta nel 2020, non ricorrevano più le condizioni richieste dall'art. 2477 c.c. per il mantenimento del collegio sindacale, che quindi è cessato e che l'azione di responsabilità è stata esercitata dal curatore della liquidazione giudiziale cui è stata assoggettata la srl nel 2023 (anche se nulla cambia ai fini del problema posto se detta società sia stata dichiarata fallita).
          Rilevante invece è che l'azione sia stata promossa dal curatore della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale in quanto questi accomuna l'esercizio dell'azione sociale e dell'azione dei creditori ai sensi dell'art. 146 l. fall. e 255 CCII, tra loro inscindibili e unitariamente considerate, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale appunto confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c.. In sostanza deve darsi per scontato che il curatore abbia promosso entrambe queste aioni.
          Altra premessa da fare è che la prescrizione dell'azione dei creditori nei confronti dei sindaci non è espressamente prevista dalla legge in quanto non è menzionata né nella disciplina specifica societaria né in quella tema di prescrizione, tuttavia è unanimemente ammesso che l'art. 2949, c.c., nella parte in cui dispone che nel termine di cinque anni "si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge", sia applicabile anche all'azione espletata nei confronti dei sindaci, posto che la responsabilità di questi ultimi si fonda su un'obbligazione solidale con quella degli amministratori, sicchè non può che essere soggetta allo stesso regime di prescrizione. Per quanto riguarda invece la prescrizione dell'azione sociale bisogna fare riferimento all'art. 2407 , comma 3, c.c., che sancisce l'applicazione, con i limiti della compatibilità, all'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., i quali, a loro volta, regolano l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, nonché all'art. 2477, comma 4, che fissa il principio in forza del quale all'organo di controllo, qualora previsto, di s.r.l. si applicano le disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni.
          Orbene, nel caso, sia in forza di questi richiami normativi, sia perché il collegio sindacale è esistito fino all'esistenza della s.p.a., è chiaro che, tramite il richiamo di cui all'art. 2407 c.c., trovano applicazione gli artt. 2383 e 2394 c.c..
          Si può immediatamente sgomberare dal campo quest'ultima norma giacchè per l'azione dei creditori di cui all'art. 2394 c.c. la giurisprudenza ha adottato una soluzione univoca, secondo cui il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori e sindaci fondandosi questa azione su presupposti diversi da quelli che sono alla base dell'azione sociale, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali, sicchè si può riassuntivamente dire che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione dei creditori decorre dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti.
          Diverso è il caso dell'azione sociale, oltre che per il contenuto e finalità, anche sotto il profilo in esame in quanto l'art. 2393, comma 4, c.c., dispone che "l'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica", stabilendo, così, una data fissa, che non può determinare incertezze di sorta, quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione, in modo da sottrarre gli amministratori e i sindaci al rischio di indefinita esposizione a responsabilità nei confronti della società; pertanto il termine quinquennale decorre sempre e comunque dalla cessazione della carica, a prescindere dal momento in cui sia stato posto in essere l'illecito.
          In questa ottica diventa rilevante il problema da lei posto. La S. Corte (Cass. 17/05/2021 , n. 13221) in tema di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, ha affermato che "la cessazione dalla carica dell'amministratore, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità - che è, comunque, per fatto proprio (anche se di natura omissiva) - a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo all'organizzazione societaria".
          Da questa decisione si deduce che l'opponibilità al fallimento della causa di cessazione dalla carica (nel caso le dimissioni) deriva dalla iscrizione del registro delle imprese, ma che, ove tale pubblicità non sia stata eseguita, va preso in considerazione il momento della cessazione non potendosi addossare la omessa pubblicità al soggetto che in quel caso era cessato dalla carica. Nel caso in esame, invece, la pubblicità è stata eseguita , pertanto, la data in cui questa è stata effettuata segna la data della opponibilità della cessazione al fallimento e, di conseguenza il dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale.
          Zucchetti SG srl