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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
compenso curatore in seguito alla successione di curatori
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Germano Sciarrotta
corigliano-rossano (CS)08/02/2021 21:30compenso curatore in seguito alla successione di curatori
Buonasera,
in caso di successione di più curatori ritenete che ciascun curatore debba basare il suo compenso sul totale dell'attivo realizzato e del passivo accertato nella procedura nel suo complesso (esplicitando comunque nella richiesta di liquidazione l'attivo realizzato dal singolo curatore) lasciando al Tribunale la liquidazione secondo criteri di proporzionalità o ciascun curatore baserà il suo compenso sull'attivo realizzato ed il passivo accertato soltanto nel suo periodo di competenza rimettendo comunque al Tribunale la liquidazione in base a criteri di proporzionalità?
Grazie Germano Sciarrotta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/02/2021 18:59RE: compenso curatore in seguito alla successione di curatori
Dall'art. 39, co. 3 l.fall. e dall'art. 2, co. 1 del d.m. n. 30 del 2012 si deduce chiaramente che va seguita la prima alternativa da lei indicata, ossia liquidazione di un compenso unico alla fine della procedura, determinato in base ai parametri di cui all'art. 1 del citato d.m (percentuali sull'attivo realizzato e passivo accertato) e poi diviso proporzionalmente.
Le riportiamo, a maggior chiarimento, alcuni passi di Cass. 05/09/2019, n.22272, che spiega anche la tutela assicurata a ciascun curatore, il compito del tribunale eil sistema di proporzionalità.
Si legge, infatti, nella citata ordinanza: "Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ove il Tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del Fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l'unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. fall., art. 39, di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 14631/2018, Cass. 13551/2012); ciascuno dei curatori succedutisi nell'incarico deve perciò avere la possibilità di rappresentare al collegio le proprie prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, non essendo a ciò sufficiente il fatto che l'ultimo curatore, senza notiziare in alcun modo chi lo ha preceduto nello svolgimento dell'incarico della propria iniziativa, solleciti la complessiva liquidazione del compenso rispetto all'attività svolta da entrambi i curatori.
La giurisprudenza di questa Corte è altrettanto ferma nel ritenere che la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessiti di una specifica motivazione con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi della L. fall., art. 39, ed in relazione alla disciplina regolamentare ivi richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 25532/2016, Cass. 9053/2017); a tal fine non e sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi senza alcun riferimento a quello concreto, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l'iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018); il che comporta in primo luogo, ove si siano succeduti nella funzione più curatori, che la valutazione dell'opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui non state condotte le operazioni abbia carattere personalizzato per ciascun curatore, non sia svolta in maniera cumulativa e avvenga tramite l'illustrazione di specifici argomenti non con il ricorso a frasi fatte:
Ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità previsto dalla L. Fall., art. 39, comma 3, sarà poi necessario precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell'incarico e determinare, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla rase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato (Cass. 19730/2009)".
Zucchetti SG Srl-
Ottavia Simili
Roma08/04/2025 13:14RE: RE: compenso curatore in seguito alla successione di curatori
Sono stata nominata curatore di un fallimento in cui si sono già succeduti 4 curatori, io sono il 5to e mi devo occupare del riparto finale e delle operazioni di chiusura.
Ora, non appena sarà stato approvato il rendiconto dell'ultimo curatore (i primi 3 sono approvati) dovrò passare alla liquidazione del compenso curatore.
Mentre ho compreso perfettamente i criteri dettati anche da recente cassazione sui criteri per attribuire il compenso ai vari curatori e la necessità che questi rappresentino al Collegio le proprie prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, operativamente quale è la maniera corretta di procedere?
Devo depositare una unica istanza di compenso Curatore con allegate le singole istanze di ciascun Curatore che devono contenere le loro singole proposte di liquidazione e ripartizione del compenso? E il Tribunale emetterà un unico decreto di liquidazione contenente anche la ripartizione dei compensi?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/04/2025 18:57RE: RE: RE: compenso curatore in seguito alla successione di curatori
Secondo la giurisprudenza cui lei fa riferimento il decreto unico di liquidazione degli emolumenti spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti. Ne consegue che anche la richiesta debba essere unica allegando gli elementi che consentano al tribunale di definire i criteri di ripartizione, per cui deve proporre un'unica domanda con allegate più che le singole proposte di compenso dei singoli curatori, le relazioni sulle attività da ciascuno svolta e i risultati raggiunti.
Zucchetti SG srl
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