Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compensazione

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    11/05/2020 18:05

    Compensazione

    Un lavoratore è stato ammesso al passivo per tfr e retribuzioni; dalla contabilità societaria emerge però che lo stesso dovrebbe anche essere debitore della società (trattasi di debito risalente, in ordine al quale vi è qualche difficoltà ad appurare natura ed eventuale prescrizione).
    Gradirei un Vostro parere sull'opponibilità da parte del curatore della compensazione in sede di riparto, una volta che la curatela abbia ottenuto il titolo contro il debitore: mi parrebbe che quanto enunciato da Cass. Civ. Sez. I 14.01.2016 n.525 e Tribunale di Roma 17.05.2018 lasci aperta tale possibilità.
    Si potrebbe obiettare che il curatore avrebbe dovuto eccepire la compensazione già in sede di ammissione al passivo: ma, tralasciando la circostanza se si fosse già a conoscenza o meno dell'esistenza del controcredito, i più recenti insegnamenti della Suprema Corte (Sez. I Civ., 15 aprile 2019, n. 10528) ammettono l'eccezione in sede di verifica solo se il credito del fallito presenti già i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
    Non sono sicuro se sia percorribile un'alternativa all'eccezione in sede di riparto, quale quella di proporre la revocazione dell'ammissione una volta ottenuto l'accertamento del controcredito.
    In tale contesto, inoltre, si inserisce il problema dell'anticipazione che l'Inps dovrebbe verosimilmente fare per tfr e retribuzioni.
    Mi parrebbe che il curatore non possa, non avendo ancora conseguito l'accertamento del credito del fallimento, impedire in qualche maniera l'erogazione da parte dell'ente di previdenza: propenderei più per la soluzione di poter opporre la compensazione all'ente che si sarà surrogato al creditore.
    Ringrazio anticipatamente per il Vostro parere.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2020 19:36

      RE: Compensazione

      Al momento del riparto in favore di un creditore incluso nello stato passivo non può il curatore opporre in compensazione un controcredito del fallito, in quanto in sede di riparto si può discutere della graduazione dei vari crediti concorrenti (e, quindi, della collocazione dei crediti tra loro) e dell'ammontare della somma distribuita, nonché dell'avvenuta acquisizione all'attivo fallimentare di beni oggetto di garanzie reali o privilegi speciali, dell'attribuzione ai ricavi mobiliari o immobiliari dei vari cespiti venduti in blocco, dell'ammontare delle somme da distribuire ovvero dell'opportunità di procedere ad accantonamenti ed della misura dei medesimi, ecc., ma non di questioni relative all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e delle prelazioni, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato - dovevano essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo.
      Cass. n. 525 del 2016, da lei richiamata, ha in realtà affermato proprio questo principio, in quanto ha statuito che "In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice delegato deve normalmente limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, impugnabile solo nelle forme previste dalla legge"; poi ha aggiunto che il giudice "può, tuttavia, procedere all'esclusione di un credito già ammesso al concorso laddove il curatore faccia valere un fatto estintivo dello stesso sopravvenuto alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al giudicato endofallimentare", ma nel caso l'evento estintivo era costituito dall'integrale soddisfazione del creditore intervenuta in sede extrafallimentare da parte dei coobbligati in solido del fallito. E' chiaro che un creditore ammesso al passivo, se viene soddisfatto da terzi, non è più creditore e, quindi non può partecipare al riparto, anche perché al suo posto potrebbe surrogarsi colui che ha adempiuto; ma nel caso in esame il fatto estintivo consisterebbe nella compensazione per il cui accertamento è richiesta, in mancanza di accordo, una decisione del giudice.
      E questa considerazione porta all'altra sentenza della Corte da lei citata, la n. 10528 del 2019, che ha tratteggiato le caratteristiche della compensazione legale ed ha, per quanto qui interessa, statuito che "nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso".
      Questa statuizione si è resa necessaria per la peculiarità della vicenda (in cui una in sede di verifica il giudice aveva escluso il credito di una banca in accoglimento dell'eccezione di compensazione del curatore e il tribunale in sede di opposizione aveva ritenuto che la compensazione non poteva essere fatta valere per mancanza del requisito della liquidità del controcredito opposto in compensazione) ma è del tutto ovvia, non essendosi mai messo in dubbio che il curatore, sotto il profilo processuale, possa in sede di verifica e anche in sede di opposizione (entro i limiti decadenziali fissati dall'art. 99) sollevare eccezioni estintive del credito. Nel suo caso, si sta discutendo di ben altro, di un credito, cioè, definitivamente ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo e non impugnato, che si vorrebbe escludere dal riparto facendo valere, in questa sede, una eccezione di compensazione.
      Quello che lei può fare è azionare il credito del fallito in un ordinario giudizio di cognizione dato che in sede di accertamento del passivo né il creditore né il debitore avevano introdotto la questione della compensazione (Cass. sez. un., 14 ottobre 2010, n. 16508 ha parlato di preclusione quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, giacchè, in quel caso, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa), ed, in quella sede, il creditore in questione, ove non sia stato ancora pagato in sede fallimentare, potrà eccepire ancora la compensazione, benchè già ammesso al passivo.
      Pertanto se ha intenzione di seguire questa strada, o non procede al riparto in sede fallimentare (sconsigliabile perché danneggia tutti gli altri creditori), oppure fa il riparto, ma se ha il fondato timore che il soggetto in questione, una volta incassato quanto distribuito col riparto, non onori poi il suo debito che sarà accertato, può chiedere, prima del pagamento, un sequestro conservativo presso di sé della somma da distribuire in suo favore. Tenga poi conto che essendo il controcredito un credito di lavoro, la compensazione potrebbe avvenire solo nei limiti del quito dello stesso, per il disposto dell'art. 1246, c. 3 c.c.
      Zucchetti SG srl