Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Esonero prestazione garanzia per ottenimento rimborso credito da dichiarazione IVA annuale

  • Alberto Fanesi

    Castel di Lama (AP)
    07/06/2024 16:45

    Esonero prestazione garanzia per ottenimento rimborso credito da dichiarazione IVA annuale

    Una società in fallimento ha presentato all'inizio della procedura concorsuale una dichiarazione iva annuale a credito chiedendo il rimborso di un credito IVA pari ad euro 400.000 garantito mediante rilascio della relativa polizza fideiussoria.
    In fase di chiusura della procedura la medesima società intende presentare una dichiarazione iva annuale a credito chiedendo il rimborso del credito IVA pari ad euro 200.000.
    Volevo sapere se in base alla Vostra interpretazione dell'art. 74-bis comma 3 del DPR 633/1972 quest'ultimo rimborso del credito da Dichiarazione IVA annuale pari ad euro 200.000 possa essere conseguito dalla procedura usufruendo dell'esonero della prestazione della garanzia (poiché inferiore ad euro 258.228,45) o se, invece, possa essere erogato dall'Ufficio solo previa prestazione di idonea garanzia.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/06/2024 23:53

      RE: Esonero prestazione garanzia per ottenimento rimborso credito da dichiarazione IVA annuale

      La risposta è a nostro avviso da ricercare nella funzione della polizza fidejussoria e nella giustificazione dell'esonero stabilito dall'art. 74-bis, III comma, del D.P.R. 633/72, correttamente richiamato nel quesito.

      Senza entrare in analisi dettagliate, la funzione della polizza fidejussoria è quella di garantire l'Ufficio contro il rischio che, dopo aver erogato il rimborso, tutto o parte di esso risulti non dovuto e quindi debba essere recuperato, in tutto o in parte.

      E l'esonero ex art. 74-bis II comma deriva da una valutazione del legislatore che nella contrapposizione fra gli interessi dell'Erario e quelli dei creditori del fallimento, tenuto conto dell'evidente difficoltà per le procedure concorsuali di ottenere la fidejussione e dei particolari controlli che l'Agenzia delle Entrate può/deve compiere, non solo ai fini IVA, nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ha stabilito di lasciare all'Ufficio, in questi casi, una "soglia di rischio" ritenuta equa, appunto i 500 milioni di lire.

      Se seguiamo questa impostazione, la risposta al quesito discende a nostro avviso dalla situazione a oggi del primo rimborso.

      - se tale procedura si è già conclusa, ovvero il rimborso è stato erogato e sono decorsi i termini perché possano emergere, relativamente a esso, elementi che potrebbero legittimarne la richiesta di restituzione, allora la nuova richiesta di rimborso è "sotto soglia" e la fidejussione non è necessaria

      - se invece tale primo rimborso è ancora "a rischio di restituzione" allora, sempre a nostro avviso, deve essere considerato l'importo complessivo dei due rimborsi e allora anche per il secondo è necessaria la fidejussione.

      In tale secondo caso non riteniamo possibile sostenere che, dato che i primi 400.000 euro sono già garantiti dalla fidejussione prestata, debba essere considerato solo l'importo del secondo rimborso, perché il più volte citato art. 74-ter non richiede la prestazione della fidejussione solo per la quota eccedente i 500 milioni di lire: in caso di supero del limite la fidejussione è dovuta per l'intero.