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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Azione di responsabilità - Gratuito patrocinio - Procedura esecutiva immobiliare - Riconoscimento privilegio ex art. 277...
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Carmine Damis
Roma19/01/2026 18:54Azione di responsabilità - Gratuito patrocinio - Procedura esecutiva immobiliare - Riconoscimento privilegio ex art. 2770 CC
Come curatore di un Fallimento di una società sono stato autorizzato a promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore. In assenza di fondi la procedura è stata ammessa al Gratuito Patrocinio.
Ottenuto il sequestro conservativo il legale della procedura ha trascritto il provvedimento sugli immobili di proprietà al 50% dell'Amministratore della società. Definito a favore della curatela sia reclamo ex art. 699-terdecies cpc sia il giudizio di merito, la curatela ha iscritto la procedura esecutiva immobiliare sugli immobili con istanza di vendita del bene.
Anche nell'appello proposto dall'Amministratore della società, poi rigettato dalla Corte d'Appello, la curatela si è costituita dopo essere stata ammessa al gratuito patrocinio.
Nella procedura esecutiva, conclusasi con l'aggiudicazione dei beni, sono intervenuti numerosi creditori, di cui alcuni con rango privilegiato, che di fatto rendono incapiente il ricavato della vendita rispetto al credito della procedura fallimentare derivante dall'azione di responsabilità.
La domanda che pongo è la seguente:
1) Le spese anticipate dall'Erario per il gratuito patrocinio per l'accertamento definitivo del titolo (azione di responsabilità (sequestro, reclamo e merito) e appello) godono del privilegio ex art. 2770 CC?;
2) Stesso privilegio può essere riconosciuto al compenso previsionale del Curatore (ancorché alla massa dei creditori della procedura fallimentare non deriverà alcuna utilità)?
Grazie
Carmine Damis
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Zucchetti Software Giuridico srl
20/01/2026 15:30RE: Azione di responsabilità - Gratuito patrocinio - Procedura esecutiva immobiliare - Riconoscimento privilegio ex art. 2770 CC
A nostro avviso il ragionamento svolto non può essere del tutto condiviso.
È vero che le spese anticipate dall'erario nell'ambito della procedura concorsuale (poiché la stessa è stata ammessa al gratuito patrocinio per mancanza di liquidità) godono del privilegio indicato nella domanda, ma è altrettanto vero che i privilegi regolano il concorso dei creditori sulla massa concorsuale, il che non è avvenuto nel caso di specie. Invero, il concorso dei creditori si dipana in seno ad una procedura esecutiva che ha ad oggetto i beni di un terzo (cioè dell'Amministratore) e dunque la procedura concorsuale partecipa alla distribuzione del ricavato in ragione della natura del credito che la stessa vanta nei confronti del soggetto i cui beni sono stati pignorati.
Quindi, se tizio (in questo caso la curatela) ottiene la condanna di caio (in questo caso l'amministratore) al risarcimento del danno, e pignora un bene di quest'ultimo, concorrerà nella distribuzione del ricavato in ragione della natura del suo credito.
La stessa logica vale per il compenso del curatore. Esso è pacificamente prededucibile, ma la prededucibilità vale nella regolazione della massa costituita dall'attivo acquisito alla procedura, e tale non è il compendio pignorato sul quale concorrono non già i creditori della massa, ma i creditori del terzo espropriato.
Discorso diverso deve essere svolto con riferimento alle spese (ed al compenso) della procedura esecutiva, ivi compresa quella relativa al sequestro conservativo (inclusa la fase del reclamo).
Qui sarà in primo luogo necessario chiedere l'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento…" con onere a cario dell'Erario, (ai sensi degli artt. 107, comma 3 let. f) e 131, comma 4, let. a) del medesimo d.P.R.), e con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130.
L'importo liquidato deve sarà posto, conseguentemente, nel piano di riparto, e collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2770, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 135, comma secondo, a mente del quale "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
Dunque, stando alle disposizioni appena richiamate, il procedimento di liquidazione si articola in questi termini: il giudice adotta il decreto di liquidazione in forza del quale il difensore richiede il pagamento all'Erario, il quale a sua volta partecipa alla distribuzione del ricavato (nel senso che il professionista delegato nel riparto indica l'Erario quale beneficiario delle somme) ed ottiene quella somma con il privilegio di cui all'art. 2770.
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