Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

compensazione IMU prededucibile con credito IVA endo procedura

  • Claudia Cecco

    Ravenna
    27/02/2020 16:14

    compensazione IMU prededucibile con credito IVA endo procedura

    Chiedo se è possibile la compensazione del credito IVA maturato dopo la dichiarazione di fallimento( per fatture ricevute da professionisti per esecuzione di un riparto parziale ed da ausiliari della procedura) con l'IMU prededucibile maturata dall'apertura del fallimento alla data di vendita di immobili.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/03/2020 18:31

      RE: compensazione IMU prededucibile con credito IVA endo procedura

      Per il pagamento dell'IMU da versare può certamente essere utilizzato un credito in compensazione ma, finché non v'è certezza che non vi siano debiti erariali ante procedura (già emersi o che potranno emergere in futuro) non è possibile, o comunque consigliabile, utilizzabile utilizzato un credito verso l'Erario parimenti ante procedura, perché le poste a credito e debito verso l'Erario si compensano fra loro ex art. 56 l.fall., e ci si troverebbe, o si rischierebbe di trovarsi a seguito p.es. di accertamenti relativa a periodi ante, ad aver utilizzato in compensazione un credito inesistente.

      Segnaliamo tale problematica perché, per il principio della "causa genetica" affermato più volte dalla Corte di Cassazione, per stabilire se un credito o debito erariale sia ante o post fallimento non si deve tener conto di quanto esso sorge, ma quando si è verificato l'evento dal quale esso deriva.

      E passando a quanto esposto nel quesito, le prestazioni degli ausiliari sono certamente post fallimento, e l'IVA sulle fatture da loro emesse è certamente IVA post, ma l'IVA sulle fatture emesse dai professionisti pagati in sede di riparto trova la sua causa in prestazioni ante procedura e quindi, ancorché derivante da fatture emesse successivamente, da considerare "IVA ante", soggetta alla limitazioni di cui si è detto sopra.

      Ciò ha, a ben vedere, una sua coerenza, dato che con ogni probabilità tale IVA non è stata pagata in sede di riparto, proprio perché "IVA ante".