Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fallimento società mandante

  • Marco Oliviero

    Salerno
    29/04/2021 12:29

    fallimento società mandante

    Buongiorno sottopongo un caso particolare alla Vs. attenzione:
    La Curatela fall.re ha stipulato un atto transattivo con una società nei cui confronti vantava un ingente credito.
    In virtù di tale atto, la società debitrice, ha conferito mandato all'incasso alla Curatela al fine di consentire a quest'ultima (mandataria) di agire direttamente nei confronti di suoi debitori e recuperare le somme dovute.
    in virtù di tale accordo (stipulato dinanzia d un notaio) sono stati promossi da parte della Curatela alcuni decreti ingiuntivi successivamente opposti.
    Nelle more dei giudizi di opposizione (tutt'ora opendenti) la società mandante è a sua volta fallita.
    La Mandataria non ha alcun interesse a tenere in piedi il contratto di mandato ed a proseguire l'attività giudiziale.
    Alla luce di ciò sottopongo due domande:
    1) la società mandante (poi fallita), a Vs. parere, ha titolo per intervenire nei giudizi pendenti promossi dalla società mandataria?
    2) se sì, in che modo? Intervento adesivo autonomo?
    Attendo Vostro contributo. grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2021 19:43

      RE: fallimento società mandante

      In primo luogo va precisato che essendo intervenuto l'accordo transattivo con una parte già dichiarata fallita e conferito proprio a questa parte il mandato all'incasso, presumibilmente irrevocabile, per recuperare la somma dovuta dal mandante, ciò che rileva non è la situazione di fallimento in cui si trova il mandatario, ma il dato del sopravvenuto fallimento del mandante; sicchè è in relazione a tale evento che la questione va esaminata..
      Orbene, il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e versare la somma riscossa al mandante; quest'ultima conseguenza è eliminata dalla previsione che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito attraverso una compensazione, come è avvenuto nel caso (per questo si parla in questi casi di mandato in rem propriam nell'interesse del mandatario). Bisogna però tenere conto che l'obbligo di restituire al mandante la somma riscossa non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima debba aver luogo dopo la dichiarazione di fallimento del mandante, non sussistono i presupposti per trattenere la somma e pagarsi il proprio credito. In sostanza, il mandatario in rem propriam, anche ritenendo che rimanga legittimato all'incasso dei crediti pur dopo il fallimento del mandante, è in ogni caso tenuto a restituire al curatore le somme riscosse dopo la dichiarazione di fallimento.
      Da questa impostazione si desume chiaramente l'interesse proprio e autonomo del fallimento del mandante a partecipare ai giudizi in corso diretti al ricupero delle somme oggetto del mandato all'incasso, se è ancora nei termini per spiegare una propria domanda (art,. 268 cpc), altrimenti potrà fare solo un intervento adesivo..
      Zucchetti SG srl
      • Marco Oliviero

        Salerno
        30/04/2021 20:09

        RE: RE: fallimento società mandante

        grazie per la risposta che va proprio nel senso di ciò che immaginavo.
        Chiarito dunque il diritto del mandante (poi fallito) ad intervenire nei giudizi pendenti, lo stesso potrà giovarsi dell'attività svolta fino a quel momento dalla mandataria, facendo proprie le difese?
        Nel contempo la mandataria, (anch'essa fallita), seppure ancora astrattamente titolare del diritto di agire non avendo però interesse (in quanto l'eventuale esito positivo non le gioverebbe ma andrebbe ad esclusivo vantaggio della mandante) come può, a Vs. parere, "abbandonare i giudizi" senza rischiare una successiva condanna alle spese?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/05/2021 17:36

          RE: RE: RE: fallimento società mandante

          Partendo dalla seconda domanda, la mandataria difficilmente può uscire dal processo senza pagare le spese alla controparte, salvo accordo con la stessa. Non può rinunciare agli atti dei giudizi in corso perché si tratta di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed è l'opponente che dovrebbe rinunciare agli atti; cosa che non farà perché determinerebbe l'estinzione del giudizio stesso senza bisogno neanche di accettazione in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio, il che farebbe passare in giudicato il decreto opposto e pagherebbe le spese. Il mandatario, o meglio il fallimento del mandatario può disinteressarsi in fatto, nel senso che trascurerà di seguire la causa, ma questo non esclude la condanna alle spese in caso di soccombenza.
          Se il processo non si estingue, né si estingue il mandato a causa del fallimento del mandante in quanto trova applicazione analogica il secondo comma dell'art. 1723 c.c. che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante (Cass. 16/06/2011, n.13243), il mandante può, come detto intervenire nel processo in corso e far proprie le difese del mandatario; tuttavia, essendo necessaria l'assistenza di un legale, è meglio che veda con lui e in base alla conoscenza degli atti (che noi non abbiamo), come tecnicamente svolgere queste difese.
          Zucchetti SG srl