Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

  • Fabrizio Cotto

    Asti
    19/01/2024 11:47

    VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

    Buongiorno,
    sono Curatore di una procedura fallimentare nella quale residuano le seguenti attività:
    - Contenzioso tributario attualmente pendente avanti la Corte di Giustizia Tributaria Regionale, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, avente ad oggetto l'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento dai quali dipende anche un'istanza di rimborso di credito IVA presentata dalla società in bonis di importo rilevante;
    - Credito IVA ante e post procedura;
    - Azioni risarcitorie e recuperatorie ancora da incardinarsi nei confronti di professionisti e società che hanno svolto incarichi per la società in bonis.
    Al fine di non dilungare ulteriormente i tempi della procedura sarebbe mia intenzione procedere ad una vendita competitiva avente ad oggetto la legittimazione attiva del contenzioso tributario e il credito IVA relativo alle richieste di rimborso presentate, il credito IVA attuale e la legittimazione attiva relativa alle azioni da incardinarsi.
    Vorrei avere, se possibile, un Vostro parere circa l'effettiva possibilità di procedere in tal senso (con particolare riferimento al contenzioso tributario) e se ravvisaste eventuali problematiche.
    Attendo Vs. e ringraziando anticipatamente per il sempre gradito aiuto fornito si porgono
    Cordiali saluti
    F. Cotto
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/02/2024 20:12

      RE: VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

      La cessione dei crediti IVA è certamente possibile, con procedura competitiva e formalizzandola nei modi corretti (atto notarile, notifica, ecc.)
      La cessione delle revocatorie è parimenti possibile ma, come richiedono sia l'art. 105 l.fall. che l'art. 215 CCII, "se i relativi giudizi sono già pendenti".


      Abbiamo forti dubbi invece sulla "cessione della legittimazione attiva" nei procedimenti tributari, soprattutto pensando che si tratterebbe di surrogare un terzo che non ha un interesse diretto alla questione in contenzioso, dato che la vertenza è su tributi diversi da quelli che gli sono stati ceduti.

      Praticabile potrebbe forse essere la cessione del credito IVA e la chiusura del fallimento con giudizi pendenti (quelli tributari), affiancata dall'impegno del Curatore a coltivarli e del terzo a fornire la provvista per tutte le relative spese; ma ci pare decisamente complessa e non esente da rischi (cosa accade se il fallimento soccombe, viene condannato a pagare le spese di giudizio, e il terzo non mette a disposizione il relativo importo?)
      • Luca Cotto

        Asti
        13/02/2024 13:00

        RE: RE: VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

        Buongiorno,
        Vi ringrazio. A Vostro avviso per la cessione di tali beni, ed eventualmente anche di un portafoglio crediti commerciali, è necessario indicare quale requisito obbligatorio dell'offerente avere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. o al contrario non sono necessari particolari requisiti rispetto a quelli normalmente richiesti (Visura, doc. identità, poteri ecc)?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/02/2024 09:59

          RE: RE: RE: VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

          A stretto rigore di norma, l'art. 115 TULPS si applica a chi svolge tale attività in modo professionale, quindi non riteniamo sia un requisito indispensabile.

          Qualora però gli importi in gioco siano consistenti, oppure comunque per prudenza, tale requisito potrebbe essere inserito nel bando, il cui testo passa al vaglio del Comitato del Creditori e del Giudice Delegato che ben potrebbero sollevare eccezioni qualora ritengano che in tal modo si restringa la platea dei possibili acquirenti.
    • Alberto Rinaldi

      Verona
      14/02/2024 09:56

      RE: VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

      E la cessione delle azioni risarcitorie e recuperatorie ancora da incardinarsi nei confronti di professionisti e società che hanno svolto incarichi per la società in bonis è possibile? Ad esempio è possibile la cessione dell'azione di responsabilità ex arrt. 146 l.fall., già pendente o da incardinarsi? In alternativa è possibile cedere il credito derivante da sentenza di condanna, per lo stesso titolo?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/02/2024 17:50

        RE: RE: VENDITA COMPETITIVA AZIONI GIUDIZIALI

        Lei propone un tema quanto mai incerto e dibattuto più che in giurisprudenza in dottrina. Bisogna muovere dall'art. 106 l. fall. (facciamo riferimento alla legge fallimentare perché non ci dice se si tratta di fallimento o di liquidazione giudiziale, ma nel caso la differenza è irrilevante in quanto l'art. 215 CCII riprende la norma fallimentare) che tratta della cessione dei crediti, delle azioni e delle quote facenti capo al fallimento.
        La norma consente la cessione dei crediti, compresi quelli futuri, condizionali, o in contestazione, fermo restando che la cessione dei crediti futuri ha natura obbligatoria in quanto l'effetto traslativo si realizzerà solo quando i crediti verranno ad esistenza e che la cessione di un credito futuro presuppone che il rapporto da cui scaturisce sia già esistente al momento della cessione. Alla luce di questo primo approccio alla norma appare evidente che il credito portato da una sentenza di condanna (qualunque ne sia la causa) sia cedibile in quanto credito già attuale e incontestabile s ela sentenza è definitiva o comunque in contestazione se la sentenza è ancora impugnabile.
        Più complessa è la cedibilità delle azioni perché la formulazione della norma ha dato adito a due interpretazioni, una secondo cui tutte le azioni sono cedibili e la norma cita quelle revocatorie perché solo per queste è posto il vincolo che debbono essere già iniziate e altra secondo cui sono cedibili solo le azioni revocatorie, purchè iniziate, in quanto solo di queste tratta la norma. Questa seconda lettura trova suffragio in primo luogo nella lettera della norma in esame che consente al curatore di cedere tutti "i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione" ma non la cessione di tutte le azioni, salvo le azioni revocatorie concorsuali già pendenti; inoltre nella diversa formulazione dell'art. 124, comma 4 l. fall. (che trova il suo corrispondente nell'art. 240, comma 5 CCII) che, nel concordato fallimentare prevede la cessione illimitata di tutte le azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa, da cui si deduce che il legislatore quando ha inteso consentire la cessione generalizzata delle azioni che il fallimento può esercitare, seppur con determinati vincoli, lo ha espressamente detto.
        Seguendo questa linea interpretativa le azioni diverse da quelle revocatorie già promosse, non sarebbero cedibili, ma il problema non è chiuso perché, come detto, sono cedibili i crediti e, se vengono ceduti i crediti sicuramente il cessionario può, in caso di inadempimento del debitore ceduto, agire in via giudiziaria per il recupero. E, poiché la norma prevede la cessione dei crediti anche se contestati, si è ritenuto che la cessione dei crediti in contestazione può avere ad oggetto tutte le pretese suscettibili di incrementare il patrimonio del fallito e che, tra questi, siano comprese – quali accessori del credito oggetto di cessione - le azioni risarcitorie, ivi compresa l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali ex art. 146 l.fall. (Minutoli, Paluchowski), anche se le azioni non siano state promosse, essendo questa condizione richiesta solo per le revocatorie.
        Noi condividiamo questa interpretazione, precisando, tuttavia, che l'azione di responsabilità deve essere inserita nel programma di liquidazione e deve esistere in atto una pretesa già avanzata, seppur non in via giudiziaria, che sia contes tata dal destinatario, quale minimo indispensabile per la cessione.
        Zucchetti SG srl