Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Chiusura fallimento

  • Francesca Cugliandro

    REGGIO CALABRIA (RC)
    22/09/2025 12:00

    Chiusura fallimento

    Buongiorno, sono curatore di un fallimento allo stato attuale inattivo, non ci sono giudizi né definiti né pendenti. E' stata fatta una udienza di ammissione al passivo delle tempestive. Posso richiedere la chiusura del fallimento, rinunciando all'esame delle domande tardive pervenute e non ancora verificate? Grazie
    F.C.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2025 18:16

      RE: Chiusura fallimento

      Secondo la giurisprudenza della S. Corte, il termine finale per la presentazione delle domande di insinuazione pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione. "Ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né genera un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall. (ora ripreso dall'art. 227), la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica" (Cass. 2 settembre 2014, n.18550; Cass. 5 marzo 2009, n.5304; Cass. 19 settembre 2003, n. 13895; Cass. 16 marzo 2001, n. 3819; Cass. 19 febbraio 1999 n. 1391; ecc. )
      Questa posizione è stata rettificata da Cass., 15 febbraio 2017, n. 4021, nel senso che il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande tardive destinate ad un'utile collocazione. Questo significa che le domande tardive, una volta presentate, non debbono intendersi, ipso jure, precluse, se destinate ad un'utile collocazione; sicchè si può procedere egualmente alla chiusura della procedura, anche in presenza di domande tardive da esaminare ove sia accertato che per la mancanza di attivo, come nel suo caso, l'eventuale ammissione risulterebbe inutile.
      Zucchetti SG srl