Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

C.U. dipendenti

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    18/05/2018 10:37

    C.U. dipendenti

    Spett.le Fallco,
    vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito.
    La società X, prima di venire dichiarata fallita, aveva alle sue dipendenze n. 2 lavoratori, i quali venivano licenziati prima dell'intervenuto fallimento.
    Posto che il curatore diviene sostituto d'imposta solo al momento della sua nomina, non provvedeva a compilare le C.U relative all'annualità 2017 dei suddetti lavoratori, chiedendo al precedente professionista di provvedere alla redazione ed invio delle stesse. Tuttavia il consulente del lavoro non adempiva a tale obbligo e pertanto le C.U. venivano redatte dal curatore successivamente al termine di legge stabilito e fissato al 07 marzo 2018. Tale ritardo prevede una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione unica.
    Vorrei dunque sapere se il curatore ha agito correttamente, chi deve sostenere le spese derivanti dalle sanzioni e chi deve provvedere all'invio delle C.U. all'AdE competente?
    Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    Dott. Matias Arredondo per Dott. Roberto Marcianesi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/06/2018 12:20

      RE: C.U. dipendenti

      Non ci è chiaro cosa il Curatore abbia fatto, atteso che nella prima parte del quesito si dice che egli ha redatto le C.U., poi chiede chi deve inviarle all'AdE competente; non essendoci chiaro l'accaduto, non siamo in grado di rispondere alla prima domanda.

      Relativamente alla terza, la norma non è certo chiara sul punto; personalmente riteniamo che non sia adempimento a carico del Curatore ma esistono anche tesi di segno opposto, per questo anche noi propendiamo per il comportamento descritto nella prima parte del quesito (richiesta di provvedere al professionista della società, o più precisamente al legale rappresentante della stessa) ma non possiamo escludere che in caso di omisssione vengano fatte contestazioni al Curatore.

      In caso di inerzia del legale rappresentante della società, la decisione se provvedere o meno da parte del Curatore dipende a nostro avviso da valutazioni da effettuare caso per caso:

      - se egli disporrà delle informazioni necessarie per provvedere e le ritenga attendibili, potrà provvedere egli stesso, evitando così il problema sanzionatorio

      - ma se non è sufficientemente certo dei dati da indicare, riteniamo più prudente rischiare la tutto sommato modesta sanzione, che rischiare di trasmettere una comunoicazione errata, dalla quale potrebbero derivare conseguenze più serie.

      Data la citata difficoltà di individuare a chi faccia carico l'adempimento, per determinare su chi gravi la sanzione siamo costretti a esaminare separatamente le due diverse ipotesi:

      a) se esso grava sul Curatore, l'omissione non potrà essere posta a carico della procedura, ma farà carico a lui personalmente

      b) se, come ci pare più corretto, esso grava sul legale rappresentante della società, per il principio della personalità della sanzione tributaria; ma vale l'esimente di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/2003 n. 269 ("Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica") e quindi essa finisce a carico della società fallita.

      E se è a carico della società fallita, si applica l'art. 111, II comma, l.fall.: "Sono considerati crediti prededucibili ... quelli sorti in occasione ... delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", di conseguenza essa parrebbe essere debito della massa, da pagare in prededuzione.

      A tal proposito ricordiamo però che il successivo art. 111-bis l.fall. stabilisce che "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare". L'Ufficio non potrà quindi limitarsi a irrogare la sanzione ma dovrà presentare istanza di ammissione al passivo, cosa che, dato l'importo in questione, ci pare estremamente improbabile.
      • Santina Meli

        siracusa
        27/05/2024 10:58

        RE: RE: C.U. dipendenti

        Buongiorno sono curatore di una liquidazione giudiziale dichiarata aperta a fine febbraio 2024. Sono stata contattata da un lavoratore che mi chiede il CUD per periodo lavorativo 2023 concluso a marzo. Ho il dubbio se sia effettivamente io a dovere compilare il CUD atteso che andrei ad attestare pagamenti di retribuzioni e versamenti di contributi di cui non ho contezza e quindi mi troverei ad attestare possibilmente un falso. Chi è tenuto ad eseguire tali adempimenti? Ho fatto alcune ricerche ma mi pare di capire che ci siano opinioni contrastanti. Mi pare di capire che potrei chiedere al fallito di provvedere. Ma nel caso in cui non dovesse poi farlo posso soprassedere? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/05/2024 17:36

          RE: RE: RE: C.U. dipendenti

          La questione è stata più volte esaminata e dibattuta in questo Forum e i risultati cui siamo pervenuti possono essere così riassunti:
          a) come per la dichiarazione dei redditi, anche CU e Mod. 770 relativi all'anno anteriore al fallimento, al di là di quanto sempre asserito (ma mai, a quanto ci risulta, sanzionato) dall'Agenzia delle Entrate, non competono al Curatore
          b) ciò premesso, fra le due dichiarazioni c'è una rilevante differenza: mentre la dichiarazione dei redditi riguarda solo il soggetto fallito, CU e 770 riguardano i percettori di compensi corrisposti dal fallito; ciò significa che mentre l'omissione della dichiarazione dei redditi non crea alcun disagio a terzi, l'omissione di CU e 770 mette in difficoltà tutti coloro che debbono includere tali compensi e le relative ritenute nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare i dipendenti (per i lavoratori autonomi, com'è ben noto, la soluzione non è particolarmente complicata né onerosa)
          c-per tale motivo riteniamo che il comportamento del Curatore più consono al suo ruolo in parte pubblico sia:
          - fare quanto nelle sue possibilità perché sia il fallito a provvedere
          - in difetto, qualora ritenga di disporre di elementi sufficientemente certi, provveda direttamente, così da mettere i percettori in condizioni di adempiere senza disagi i propri obblighi dichiarativi
          - fermo restando che se non è ragionevolmente sicuro dei dati in suo possesso, può tranquillamente omettere l'adempimento che, ripetiamo, a termini di legge non gli compete.
          Zucchetti SG srl