Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Chiusura della procedura in bonis - adempimenti fiscali

  • Massimo Impeciati

    Roma
    04/06/2024 11:01

    Chiusura della procedura in bonis - adempimenti fiscali

    Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione ralativamente alla chiusura di una procedura fallimentare.
    La procedura ha pagato tutti i debiti e tutte le spese fallimentari della procedura, quindi è stata chiusa la procedura e la società è stata restituita all'amministratore in carica alla data del fallimento. In questo caso quali sono gli adempimenti fiscali che continuano a rimanere a carico del curatore ? Vi ringrazio del supporto e auguro buon lavoro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/06/2024 16:40

      RE: Chiusura della procedura in bonis - adempimenti fiscali

      L'unico aspetto disciplinato dalla legge è la dichiarazione dei redditi, l'art. 183-bis del T.U.I.R. stabilisce infatti chiaramente che il Curatore è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare e, se si tratta di S.r.l., come stabilito dall'art. 5, IV comma, del D.P.R. 322/98, "prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento ... dell'imposta sul reddito delle società".

      Se si tratta di società di persone, il Curatore dopo aver tenuto conto nella dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo fallimentare di quanto disposto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 183 T.U.I.R. , trasmetterà ai soci la certificazione della quota di reddito di loro competenza, affinché essi ne tengano conto nella loro dichiarazione dei redditi personale.


      Per quanto riguarda gli altri adempimenti, la fattispecie descritta nel quesito non è specificatamente disciplinata, non possiamo quindi che costruire una risposta sulla base dei principi generali, tenendo presente anche quanto è stabilito per l'altro periodo "a cavallo fra gestione ordinaria e procedura fallimentare", ovvero l'anno della dichiarazione di fallimento.

      Per quanto riguarda la dichiarazione IVA, come quella relativa all'anno del fallimento deve essere presentata dal Curatore, soggetto "in carica" (in senso assolutamente atipico) nel momento in cui tale adempimento deve essere effettuato, addirittura anche per l'anno anteriore a quello del fallimento se il relativo termine non è ancora spirato, riteniamo che essa debba essere presentata dal fallito tornato in bonis, al quale ovviamente il Curatore trasmetterà i dati relativi al periodo nel quale egli ha operato.

      Come per la fase di apertura della procedura, il caso più delicato sono C.U. e Mod. 770, dato che:

      - da un lato, tale obbligo grava certamente sul Curatore, ma non è chiaro se solo per le operazioni da lui effettuate o anche per le operazioni effettuate, nel medesimo anno solare, dall'imprenditore in bonis

      - è possibile trasmettere più certificazioni uniche del medesimo sostituto, ma solo se riguardano percipienti diversi o attività diverse: se percipiente e attività coincidono non è ben chiaro cosa possa accadere in sede di acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate

      - non è possibile inviare due Mod. 770 del medesimo soggetto per la medesima tipologia di redditi.

      Il suggerimento è quindi lo stesso che diamo per le dichiarazioni in fase di apertura della procedura:

      - se esse riguardano l'intero periodo d'imposta (anno anteriore al fallimento e ultimo anno prima della chiusura del fallimento) deve provvedere il soggetto legittimato per tale anno, quindi il legale rappresentante per il Mod. 770 dell'anno antecedente il fallimento, il Curatore per l'anno antecedente quello della chiusura dal fallimento

      - per quella che riguarda il periodo a cavallo, riteniamo non possa che provvedere chi è "in carica" nel secondo periodo dell'anno, e quindi il Curatore per l'anno del fallimento, e il legale rappresentante per l'anno di chiusura del fallimento, al quale l'altro soggetto trasmetterà i dati relativi al periodo nel quale è stato in carica lui.

      Per l'anno di chiusura del fallimento, a sua maggiore tutela, il Curatore chiederà che gli sia inviata copia del Modello inviato dal legale rappresentante e, se egli non provvedesse, invierà egli il Modello, indicando ovviamente solo le operazioni effettuate nel corso della procedura.