Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Nota credito emessa dopo la dichiarazione di fallimento con data anteriore

  • Rosangela Coluzzi

    POTENZA
    22/05/2020 11:15

    Nota credito emessa dopo la dichiarazione di fallimento con data anteriore

    Buongiorno, chiedo cortesemente un Vs riscontro. Sono curatore di una società X dichiarata fallita il 04.02.2020 che non ha consegnato le scritture contabili. A seguito dell'accesso all'area riservata di Entratel ho riscontrato che la società X in data 31.12.2019 ha emesso una fattura elettronica di importo considerevole a una società collegata. La società X non ha versato l'Iva circa la fattura de qua e in data 07.02.2020 , ovvero dopo tre giorni dall'intervenuta dichiarazione di fallimento ha emesso nota credito elettronica stornando l'intero importo della fattura emessa il 31.12.2019 e indicando quale oggetto " Errata fatturazione". La nota credito è stata emessa allo SDI in data 07.02.2020, quindi tre giorni dopo la sentenza di fallimento ed è stata consegnata correttamente.
    Per quanto indicato, pur consapevole che antecedentemente al Decreto Crescita i giorni per l'emissione della fattura elettronica erano 10, ritengo non valida la consegna allo SDI della nota credito credito in data 07.01.2020, ovvero dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto l'art. 44 della L.F dispone che tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori . Il problema si pone anche circa la corretta compilazione dello Mod. 74 bis, ovvero se riportare o meno il credito riveniente dalla Nota credito datata 31.01. 2020 e trasmessa allo SDi in data 07.02.2020.
    Molte grazie. Rosangela Coluzzi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/06/2020 21:29

      RE: Nota credito emessa dopo la dichiarazione di fallimento con data anteriore

      L'art. 21, primo comma ultimo periodo, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente"; riteniamo che tale disposizione di applichi anche alle note di credito, quindi quella di cui si dice nel quesito è indubbiamente stata emessa dopo il fallimento, e la data del 31/12/19 in essa indicata è assolutamente irrilevante.

      Ciò premesso, si pone la questione se l'emissione di tale documento rientri nella previsione dell'art. 44 l.fall. il quale stabilisce che "Tutti gli atti compiuti dal fallito ... dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori", perché potrebbe essere messo in dubbio che l'emissione di un documento fiscale sia un "atto" (assolutamente irrilevante ci pare la considerazione da tale atto non deriva un impoverimento ma un arricchimento dei creditori), anche alla luce del fatto che ben sappiamo che il fallito non perde completamente la legittimazione in campo tributario, potendo, e talvolta dovendo, compiere una serie di atti anche dopo l'apertura della procedura (p.es. la predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, delle certificazioni uniche e del Mod. 770 relativi all'anno anteriore quello del fallimento, o la proposizione di ricorsi avanti le Commissioni Tributarie).

      Il discrimine a nostro avviso è se l'atto in questione sia rilevante o meno per la procedura:

      - le dichiarazioni fiscali sono atti di scienza e non di volontà, che si limitano a enunciare situazioni esistenti senza modificarle; parimenti l'avvio di un contenzioso è irrilevante per la procedura, dato che l'esito di esso esplica i suoi effetti solo nei confronti dell'imprenditore (sia penali personali, sia patrimoniali alla chiusura della procedura)

      - l'emissione di una fattura o di una nota di credito invece ha conseguenza sui "numeri" del fallimento.

      Sulla base di tali considerazioni riteniamo che la nota di credito in questione, emessa in violazione dell'art. 44 l.fall., sia da considerare inesistente e quindi da ignorare da parte del Curatore, se non come elemento da tener in conto in sede di esame dell'eventuale istanza di ammissione al passivo da parte del destinatario di fattura e nota di credito, e in sede di esame delle possibili fattispecie con rilevanza penale: è indubbio che la sequenza di fatturazione e relativo storno descritta nel quesito, fra soggetti collegati, dovrà essere valutata ed eventualmente segnalata alla magistratura penale con grande attenzione.
    • Rosangela Coluzzi

      POTENZA
      23/06/2020 10:12

      RE: Nota credito emessa dopo la dichiarazione di fallimento con data anteriore

      La ringrazio molto per la risposta esaustiva